NEWS 9/2025 – RINVIO DELL’OBBLIGO DI POLIZZE CATASTROFALI

Premessa
Soggetti obbligati
Beni oggetto di copertura
Eventi assicurati
Condizioni di polizza
Termine
Sanzioni

PREMESSA

Come già detto nella nostra News n. 7/2025, il DL 27.12.2024 n. 202 aveva previsto, tra le altre numerose proroghe, anche il rinvio al 31.3.2025 dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze contro i rischi catastrofali.

Proprio nel giorno della scadenza, il DL 31.3.2025 n. 39, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025 n. 75 ed entrato in vigore il giorno stesso, ha rinviato il termine del 31.3.2025 per stipulare le polizze catastrofali per le imprese di piccole e medie dimensioni e ha previsto un termine di “tolleranza” di 90 giorni per le imprese più grandi, entro il quale non possono essere applicate sanzioni per la mancata stipula delle polizze medesime.

Si ricorda che l’obbligo di assicurazione è stato introdotto dall’art. 1 co. 101-111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il 1.4.2025 il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha diffuso alcune FAQ con le prime indicazioni sull’operatività del DM 18/2025.

Di seguito si riassume brevemente la disciplina alla luce degli ultimi aggiornamenti.

Lo Studio resta ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento, ma si invitano i Clienti a prendere contatti con i propri assicuratori di fiducia per ogni dettaglio circa la stipula delle polizze in esame.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

  • con sede legale in Italia o con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. “indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte”, comprese anche le STP iscritte in tale Registro.

Sono escluse dall’obbligo:

  • le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021);
  • le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano ad altro titolo i beni oggetto dell’obbligo assicurativo (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali).

BENI OGGETTO DI COPERTURA

Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, vale a dire:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali.

Casi particolari:

  • beni in godimento: l’imprenditore deve assicurare detti beni anche se sugli stessi non ha il diritto di proprietà, ma ne ha il solo godimento, come nel caso della locazione, del leasing o del comodato;
  • beni ad uso promiscuo: gli immobili impiegati dall’imprenditore ad uso promiscuo ricadono nell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

Sono esclusi dall’obbligo:

  • i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che utilizza i beni;
  • i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
  • i beni dell’attivo circolante, quindi il magazzino;
  • i veicoli iscritti al PRA.

EVENTI ASSICURATI

I contratti di assicurazione sono destinati a coprire i danni ai suddetti beni, direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

  • sismi,
  • alluvioni,
  • frane,
  • inondazioni,
  • esondazioni.

La polizza assicurativa non copre:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

CONDIZIONI DI POLIZZA

La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformarsi:

  • i premi che il contraente deve pagare all’assicuratore vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, nonché della riduzione del rischio derivante dalle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati. I premi saranno aggiornati periodicamente.
  • La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell’assicurato:
    • non superiore al 15% del danno indennizzabile, fino a 30 milioni di euro di somma assicurata;
    • rimessa alla libera negoziazione delle parti, per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese.
  • I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, ossia un importo massimo corrisposto per sinistro:
    • fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
    • da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
    • sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

TERMINE

I nuovi termini entro cui stipulare le polizze sono i seguenti:

  • per le piccole e micro imprese, il 31.12.2025;
  • per le medie imprese, l’1.10.2025;
  • per le grandi imprese, resta il 31.3.2025, ma le sanzioni per l’inadempimento operano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo e quindi si applicheranno dal 30.6.2025;
  • per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine rimane fissato al 31.12.2025.

Le compagnie assicurative:

  • devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025;
  • devono adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

Per individuare le “micro”, “piccole”, “medie” e “grandi” imprese occorre fare riferimento ai criteri della direttiva della Commissione europea 17.10.2023 n. 2775:

  • le microimprese non superano, alla data di chiusura del bilancio, almeno due dei seguenti limiti:
    • totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10 unità.
  • le piccole imprese non superano, alla data di chiusura del bilancio, almeno due dei seguenti limiti:
    • totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50 unità.
  • le medie imprese non superano, alla data di chiusura del bilancio, almeno due dei seguenti limiti:
    • totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250 unità.
  • le grandi imprese superano, alla data di chiusura del bilancio, almeno due dei seguenti limiti:
    • totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
    • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;
    • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250 unità.

SANZIONI

In caso di inadempimento all’obbligo assicurativo, è previsto che se ne tenga conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

Le imprese di assicurazione, invece, che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.

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