News 6/2026 – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER IL BIENNIO 2026/2027

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PREMESSA

Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2026 n. 71684 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2026-2027 e per l’accettazione della proposta.

Si ricorda che possono accedere, ricorrendone le condizioni, al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026/2027:

  • i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026;
  • i contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione anche per il biennio 2026-2027.

In entrambi i casi, è necessario presentare il modello CPB 2026-2027, che può essere:

  • allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
  • oppure trasmesso in forma autonoma.

REQUISITI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Si ricorda che l’accesso al CPB è consentito:

  • ai soggetti IRPEF/IRES a cui, per il periodo precedente al biennio del CPB (quindi 2025), concretamente applicano gli ISA (sono cioè esclusi coloro che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli ISA o per i quali ricorre una causa di esclusione);
  • se il soggetto ISA ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione complessivamente inferiori alla soglia di 5.000 euro compresi interessi e sanzioni (sono esclusi i debiti oggetto di rateazione o sospensione e il rispetto del limite di 5.000 euro è verificato con riferimento alla data del 31.12 dell’anno precedente a quello di accesso al CPB (31.12.2025), considerando i debiti scaturenti da atti impositivi notificati che, alla predetta data, sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione. In caso di debiti superiori a 5.000 euro, l’accesso al CPB è consentito purché entro il termine per l’accettazione della proposta siano stati estinti o ridotti sotto soglia).

Le cause di esclusione dal CPB sono le seguenti:

  • Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • Conseguimento, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  • Adesione al regime forfetario nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
  • Operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d’azienda (per società o enti) oppure, per società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato, nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
  • Professionista individuale che, nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, dichiara redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione professionale o a una società tra professionisti (STP), ovvero a una società tra avvocati (STA), salvo che l’associazione o la società partecipata aderiscano al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
  • Associazione professionale, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA) nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che, nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO CPB 2026/2027

Il modello CPB 2026-2027 si apre con tre righi in cui il contribuente deve indicare:

  • il codice ISA;
  • il codice ATECO 2025 relativo all’attività prevalente;
  • la tipologia di reddito, d’impresa (codice “1”) o di lavoro autonomo (codice “2”).

Segue una sezione dedicataalla dichiarazione circa:

  • il possesso dei requisiti necessari per l’accesso al concordato (rigo P01);
  • l’assenza di cause di esclusione (rigo P02);
  • l’eventuale presenza degli eventi straordinari (rigo P03);

Eventi straordinari

Se nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato si verificano i seguenti eventi eccezionali che determinano una riduzione del reddito e del valore della produzione netta proposti per il 2026:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di ma-gazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza;

il contribuente deve segnalarli nel modello CPB, rigo P03 con il relativo codice in modo che venga applicata una riduzione:

  • del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni (codice “1”);
  • del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni (codice “2”);
  • del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni (codice “3”).

Dati contabili

Nella sezione “Dati contabili” del quadro P sono indicati, con riferimento al periodo di imposta 2025:

  • il reddito di impresa o di lavoro autonomo (rigo P04);
  • il valore della produzione netta (rigo P05).

Tali componenti sono determinate autonomamente (non proposte dall’Agenzia delle Entrate), operando al reddito risultante dai quadri RE, RF o RG del modello REDDITI 2026 le opportune variazioni, tenendo conto che alcune componenti di reddito non devono essere considerate nel calcolo.

In particolare, per i redditi di lavoro autonomo, non vanno considerati (artt. 15 e 17 DLgs. 13/2024):

  • plusvalenze e minusvalenze;
  • redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale;
  • maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. super-deduzione per nuove assunzioni).

Per i redditi di impresa, non vanno considerati (artt. 16 e 17 del DLgs. 13/2024):

  • plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
  • utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali trasparenti, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti soggetti IRES;
  • maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. super-deduzione per nuove assunzioni);
  • maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (iper-ammortamenti).

La corretta individuazione degli importi da indicare nei righi P04 e P05 risulta di fondamentale importanza, tenuto conto che eventuali errori potrebbero portare alla determinazione di un reddito concordato non conforme e, eventualmente, alla decadenza dal concordato.

Infine, il modello contiene:

  • gli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta 2026 e 2027, relativa-mente al reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP (righi P06, P07, P08 e P09);

  • l’accettazione della proposta da parte del contribuente (rigo P10).

Rinnovo del CPB per i soggetti che avevano aderito nel biennio 2024/2025

Per i soggetti che già avevano aderito al CPB nel biennio 2024/2025, occorre considerare che:

  • allo scadere del periodo oggetto di CPB l’Agenzia delle Entrate formula un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, che può essere accettata a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione;
  • ai fini della compilazione del quadro P del modello CPB, il reddito e il valore della produzione da prendere in considerazione per la formulazione di una nuova proposta sono quelli effettivi, e non quelli concordati (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 6.7.2026 n. 4).

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

L’invio del modello CPB può essere effettuato con due modalità alternative:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2026.

In ogni caso, l’adesione al CPB 2026-2027 deve essere formalizzata entro il 31.10.2026 (si attende conferma espressa del differimento al 2.11.2026 in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).

Revoca dell’adesione

L’adesione al CPB 2026-2027 può essere revocata entro lo stesso termine del 31.10.2026 (eventuali revoche inviate tardivamente non avranno alcun effetto) e con le stesse modalità previste per l’invio dell’adesione.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il DM 11.5.2026 ha definito i criteri in base ai quali l’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2025.

In linea generale, la proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, il punto di partenza è il reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2025, al quale vengono apportate delle variazioni in base:

  • al risultato dei singoli indicatori che operano per gli ISA;
  • all’andamento dell’attività negli ultimi tre periodi d’imposta, compreso quello oggetto di dichiarazione;
  • al confronto con valori di riferimento settoriali;
  • all’andamento generale dell’economia rilevato dall’ISTAT per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei due anni oggetto di concordato.

L’art. 9 co. 3-bis del DLgs. 13/2024, introdotto dall’art. 14 co. 1 del DLgs. 81/2025, prevede che le proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024.

In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

  • 10% con punteggio ISA pari a 10;
  • 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
  • 25% con punteggio ISA pari o superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

L’art. 7-bis co. 1 del DL 38/2026 convertito ha inserito all’art. 9 co. 3-bis del DLgs. 13/2024 le nuove lett. c-bis) e c-ter), che estendono un limite massimo alle proposte di reddito e del valore della produzione netta concordati anche ai contribuenti che nel periodo precedente a quelli oggetto di CPB presentano punteggi ISA inferiori a 8.

In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

  • 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
  • 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Si ricorda infine che i valori proposti possono essere solo accettati o meno dal contribuente, ma non modificati.

Lo Studio resta come sempre a disposizione per approfondimenti.

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Con i migliori saluti.                                                                                      Fazzini Holzmiller & Partners

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