PREMESSA
Con l’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89, pubblicato sulla G.U. 22.5.2026 n. 117 e in vigore dal 23.5.2026, sono stati prorogati:
- al 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione;
- oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%;
i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2026;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
Il rinvio dei termini di versamento di cui all’art. 6 del DL 89/2026 è stato disposto in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale introdotte in sede di conversione del DL 27.3.2026 n. 38 nella L. 22.5.2026 n. 88.
SOGGETTI INTERESSATI
I contribuenti interessati dalla proroga sono i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Possono quindi beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (soci di società di persone; collaboratori di imprese familiari; coniugi che gestiscono aziende coniugali; componenti di associazioni tra artisti o professionisti; soci di società di capitali “trasparenti”).
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che:
- in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga sia applicabile se la società controllante ha i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda;
- non è invece chiaro se la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, ma li abbia almeno una società controllata;
- in relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, con verifica dei requisiti in capo a ciascuna società.
Sono invece esclusi dalla proroga:
- gli imprenditori agricoli titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330);
- le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
Per tali soggetti restano fermi i termini ordinari:
- del 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;
- oppure del 30.7.2026, con la maggiorazione dello 0,4%.
La proroga non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2026 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2025 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) o della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio diverso dall’anno solare).
VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
La proroga si applica:
- a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2026;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.
Rientrano, ad esempio, nella proroga i seguenti versamenti:
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRPEF;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRES;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRAP;
- il saldo 2025 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2025 e l’eventuale acconto 2026 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 di addizionali (es. per enti creditizi e finanziari) e maggiorazioni IRES (es. per le società “di comodo”);
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- l’imposta sostitutiva sul maggior reddito 2025 di chi ha aderito al concordato preventivo biennale;
- le imposte sostitutive sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
- le altre imposte sostitutive che rinviano ai termini di versamento delle imposte dirette;
- l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- le ritenute d’acconto relative ai redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 2025, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino complessivamente l’importo di 1.032,91 euro (se il relativo versamento non è già stato effettuato).
- saldo per il 2025 e dell’eventuale primo acconto per il 2026 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS (anche se soci di srl non trasparenti);
- il diritto annuale alla CCIAA per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.
Qualora si benefici della proroga e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
- il termine di versamento della prima rata deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2026 o del 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti;
- il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.