News 13/2024 – IL REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI

Premessa
Omaggi a clienti
Omaggi a dipendenti
IVA – beni rientranti nell’attività di impresa
IVA – beni non rientranti nell’attività di impresa
Buoni acquisto o voucher

PREMESSA

La concessione di omaggi, sia a dipendenti che a clienti, da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, ricordando che:

  • ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP si distingue tra omaggi a clienti e omaggi a dipendenti:
  • ai fini IVA, si distingue tra beni che formano oggetto dell’attività di impresa e beni estranei all’attività d’impresa.

OMAGGI A CLIENTI

Imposte dirette

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR per le spese di rappresentanza:
    • se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro;
    • se vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere).

Si ricorda che le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Si ricorda altresì che al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
  • al valore di mercato del bene.

Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):

  • al fine di individuare le spese di rappresentanza, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
  • una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (valore di mercato superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

Esempio 1

omaggio autoprodotto: valore di mercato pari a 80,00 euro e costo di produzione di 40,00 euro:

  • l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
  • ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.

Esempio 2

omaggio autoprodotto: valore di mercato pari a 40,00 euro e costo di produzione di 30,00 euro (interamente deducibile).

Per gli esercenti arti e professioni, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

IRAP

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP:

  • per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi sono integralmente deducibili per l’importo stanziato a Conto economico;
  • per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate), invece, i costi per omaggi non sono deducibili ai fini IRAP;
  • per studi associati e associazioni tra professionisti, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile anche ai fini IRAP a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

OMAGGI A DIPENDENTI

Imposte dirette

Per il datore di lavoro

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori):

  • in generale, è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro;
  • gli omaggi consistenti in spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto sono invece deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
  • per il datore di lavoro in regime forfettario ex L. 190/2014, le spese per omaggi acquistati non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito poiché, in tale regime, il reddito imponibile è quantificato forfettariamente in base ad un coefficiente di redditività applicato all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta, senza deduzione analitica dei costi.

Per il dipendente

Gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro:

  • in generale concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente;
  • tuttavia sono non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’imposta 2024, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit (art. 1 co. 16 – 17 della L. 213/2023) le seguenti soglie:
    • 1.000,00 euro, per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
    • 2.000,00 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Ai fini del calcolo della soglia dei fringe benefit per il periodo d’imposta 2024 è possibile includere anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.

IRAP

Ai fini IRAP.

  • per le società di capitali (srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati:
    • sono deducibili se:
      • sono funzionali all’attività di impresa,
      • e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).
    • Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario (ad esempio, si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).
  • Per le società di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono generalmente indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).

IVA – BENI RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Per i beni rientranti nell’attività d’impresa:

  • le cessioni gratuite sono imponibili IVA;
  • l’IVA a monte è detraibile.

Ai fini della base imponibile, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.

La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.

In assenza di rivalsa.

  • l’IVA non addebitata è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi;
  • l’operazione può essere certificata, alternativamente:
  • emettendo, in un unico esemplare, una “autofattura per omaggi” (con tale specifica), con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta:
    • da annotare esclusivamente sul registro IVA delle vendite,
    • da emettere singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
    • da trasmettere elettronicamente.
      • riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
      • indicando “TD27” nel campo “tipo documento” (“Fattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa”);
      • riportando nel campo “Data” della sezione “Dati generali” la data di effettuazione dell’operazione; se si tratta di fattura riepilogativa può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese.
  • annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota;
  • per le operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, soltanto mediante emissione della sola autofattura singola (non mensile, né registro omaggi).

Sono invece escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

  • di modico valore;
  • appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’involucro che li contiene;
  • che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”.

IVA – BENI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Omaggi a clienti

Per gli omaggi a clienti di beni (o servizi) la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa:

  • gli acquisti costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi;
  • la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA,
  • l’IVA “a monte” è:
    • detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
    • indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

Omaggi a dipendenti

Se tali beni (o servizi) sono acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati:

  • non sono inerenti all’attività d’impresa;
  • non possono essere qualificati come spese di rappresentanza;
  • di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile;
  • la loro cessione gratuita è esclusa da IVA.

BUONI ACQUISTO O VOUCHER

Ai fini delle imposte dirette:

  • le spese sostenute per l’acquisto di voucher da omaggiare ai clienti sono deducibili secondo i limiti previsti per le spese di rappresentanza;
  • le spese per l’acquisto di voucher da concedere ai dipendenti sono deducibili come costi per lavoro dipendente (gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti).

Ai fini IVA, la disciplina applicabile dal 31.12.2018 prevede che:

  • i voucher (o “buoni corrispettivo”) siano strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi:
  • si distingue tra:
    • buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad essi sottesa (es. natura, qualità, quantità dei beni o servizi forniti):
      • la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono dà diritto si considera effettuata(e quindi l’IVA dovuta) all’atto dell’emissione del buono-corrispettivo;
      • nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
    • buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi non è nota al momento della emissione del buono (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse):
      • l’operazione si considera effettuata (quindi l’IVA dovuta) solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi.

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