Premessa
Soggetti interessati
Imposte oggetto di proroga
Modalità e termini di versamento
PREMESSA
Con il comunicato stampa n. 136 del 27.11.2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che, nell’iter di conversione in legge del DL n. 155/2024 (c.d. DL “fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), il Parlamento ha approvato un emendamento che rinvia al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta relativi al 2024 da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, con possibilità di rateizzazione mensile da gennaio a maggio 2025.
La proroga è stata annunciata ieri con un comunicato stampa del MEF, siamo ancora in attesa del provvedimento legislativo. Di seguito comunque quelle che appaiono essere le caratteristiche essenziali della proroga in esame.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono ammessi alla proroga soltanto i seguenti soggetti:
- le persone fisiche titolari di partita IVA;
- compresi i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio;
- che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.
Sembrano quindi esclusi:
- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi pari o superiori a 170.000 euro;
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, compresi:
- i soci di società di persone,
- i soci di associazioni “trasparenti” ai sensi dell’art. 5 del TUIR,
- i soci di società di capitali “trasparenti” ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR;
- i collaboratori familiari e il coniuge del titolare dell’impresa familiare o azienda coniugale;
sempre che non siano titolari di una propria partita IVA;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Per verificare il limite di 170mila euro, di norma, si deve fare riferimento, all’importo indicato:
- nel rigo RG2 “ricavi”, del quadro RG persone fisiche 2024, per l’imprenditore individuale in regime di contabilità semplificata;
- nel rigo RE2 “compensi”, del quadro RE persone fisiche 2024, per il professionista o artista;
- nel rigo LM2, del quadro LM, per le persone fisiche in regime dei minimi, che aderiscono al regime di vantaggio;
- nel rigo LM22, del quadro LM persone fisiche 2024, per i contribuenti in regime forfettario,
- nel rigo VE50 (volume d’affari) del modello Iva 2024, per i titolari di reddito agrario che sono anche titolari di reddito d’impresa.
IMPOSTE OGGETTO DI PROROGA
Dovrebbero essere interessate dalla proroga le seguenti imposte:
- imposte dirette;
- addizionali;
- cedolare secca,
- imposte sostitutive (es. imposte dovute dai forfettari)
- imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e IVCA).
Restano invece esclusi dalla proroga:
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- i premi INAIL.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Il versamento del secondo acconto delle imposte 2024 potrà avvenire alternativamente:
- in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2025;
- in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, con applicazione degli interessi del 4% annuo sulle rate successive.
*********************
Si invita chiunque fosse interessato a contattare lo Studio entro il 29 Novembre 2024 o comunque in tempo utile rispetto alla scadenza ordinaria del 2 dicembre 2024.