PREMESSA
Facendo seguito alla nostra News n. 8/2025, si fa presente che con l’art. 13 del DL 159/2025 (“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”), in vigore dal 31 ottobre scorso, il Governo ha, tra l’altro, introdotto delle precisazioni in merito al nuovo obbligo di iscrizione nel Registro Imprese dell’indirizzo PEC degli amministratori di società che era stato introdotto con la legge di bilancio 2025.
In particolare, le novità riguardano:
- l’introduzione, per i soggetti già costituiti e iscritti al Registro Imprese, del termine del 31.12.2025 per adempiere;
- la precisazione degli amministratori destinatari dell’obbligo;
- il divieto di utilizzare l’indirizzo PEC della società.
L’intervento, pur chiarendo alcuni aspetti non ben definiti dalla legge di bilancio 2025, lascia spazio ad ulteriori dubbi che si auspica possano essere chiariti in sede di conversione.
Infatti, è opportuno sottolineare che, trattandosi di Decreto Legge soggetto a conversione in legge entro il 30.12.2025, potrebbe essere soggetto a modifiche e/o integrazioni.
In attesa della Legge di conversione, la presente News intende riepilogare i contenuti dell’obbligo in esame.
TERMINE PER L’ADEMPIMENTO
L’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori è da adempiere:
- per i soggetti già costituiti e iscritti presso il Registro delle imprese, entro il 31.12.2025,
- per i soggetti che chiedono per la prima volta l’iscrizione nel Registro imprese, al momento dell’iscrizione della nomina degli amministratori;
- in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico di amministratore.
QUALE PEC COMUNICARE
Il DL 159/2025 precisa che.
- non può essere comunicata la PEC dell’impresa (art. 13 comma 3 lett. b);
- è necessario che ogni amministratore si doti di PEC personale.
DESTINATARI DELL’OBBLIGO
L’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori di società, secondo la formulazione del DL 159/2025 riguarda.
- l’amministratore unico;
- l’amministratore delegato;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (in mancanza di amministratore delegato).
Pertanto, nell’ipotesi di società con organo amministrativo collegiale, non occorrerà comunicare la PEC per ciascun membro, ma soltanto quella degli amministratori eventualmente muniti di delega o, in mancanza, del Presidente del CdA.
Dubbi sorgono nelle ipotesi di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, come nel caso di soci di snc, di più soci accomandatari di Sas o di srl con due o più amministratori che non formano un consiglio di Amministrazione. Non è quindi chiaro al momento se l’obbligo riguarda anche gli amministratori di società di persone o solo quelli di società di capitali e si attendono chiarimenti in merito.
SANZIONI
La mancata comunicazione della PEC degli amministratori è sanzionata:
- ai sensi dell’art. 16 comma 6-bis del DL 185/2008 convertito, ossia con la sospensione della domanda in CCIAA in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale dell’amministratore;
- oppure, per le società già iscritte al Registro Imprese che non adempiano all’obbligo:
- ai sensi dell’art. 2630 c.c., ossia con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro in misura raddoppiata,
- e, contestualmente, con l’assegnazione d’ufficio da parte del Registro Imprese di un nuovo e diverso indirizzo PEC all’amministratore.
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In definitiva, al momento e in attesa della conversione in Legge, per chi non avesse già provveduto, l’iscrizione dell’indirizzo PEC per gli amministratori di società come sopra definiti:
- deve essere effettuata entro il 31.12.2025;
- con un indirizzo PEC diverso da quello della società.
Come sempre, lo Studio è a disposizione per effettuare la necessaria pratica in CCIAA.
Trattandosi di adempimento aggiuntivo rispetto alla consulenza ordinaria regolata dalla lettera di incarico, FHP si riserva di applicare un compenso, oltre al rimborso delle eventuali spese vive applicate dalla CCIAA.
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