LA PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E IVA PER I SOGGETTI ISA

PREMESSA

Con l’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138 e in vigore dal 18.6.2025, sono stati prorogati:

  • al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione,
  • oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%,

i termini per effettuare i versamenti:

  • delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadrebbero ordinariamente il 30.6.2025;
  • solo per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

Il rinvio dei termini di versamento è stato deciso a seguito delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, contenute nel DLgs. 12.6.2025 n. 81.

SOGGETTI INTERESSATI

I contribuenti interessati dalla proroga sono i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono quindi beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (soci di società di persone; collaboratori di imprese familiari; coniugi che gestiscono aziende coniugali; componenti di associazioni tra artisti o professionisti; soci di società di capitali “trasparenti”).

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che:

  • in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga sia applicabile se la società controllante ha i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda,
  • non è invece chiaro se la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, ma li abbia almeno una società controllata;
  • in relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, con verifica dei requisiti in capo a ciascuna società.

Sono invece esclusi dalla proroga:

  • gli imprenditori agricoli titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330);
  • le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;

Per tali soggetti restano fermi i termini ordinari:

  • del 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure del 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2025 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) o della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio diverso dall’anno solare).

VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

La proroga si applica:

  • a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2025;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano ad esempio nella proroga i seguenti versamenti:

  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e relative addizionali;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRES;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 di addizionali e maggiorazioni IRES (es. per le società “di comodo”);
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
  • l’imposta sostitutiva sul maggior reddito 2024 di chi ha aderito al concordato preventivo biennale;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024), compresi quelli dovuti da soci di srl “non trasparenti”;
  • il diritto annuale alle CCIAA per l’iscrizione o l’annotazione nel Re­gistro delle imprese.

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