News 8/2024 – NOVITÀ DEL DL 29.3.2024 N. 39 CONVERTITO

Premessa
Ripartizione obbligatoria in 10 anni per detrazioni Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere 75%
Divieto di cessione delle rate residue
Riduzione dell’aliquota di detrazione per gli interventi di recupero edilizio
Comunicazione preventiva per utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per investimenti 4.0 e R&S
Credito d’imposta per la transizione 5.0
Contributi per interventi di riqualificazione energetica e strutturale per gli immobili nei comuni colpiti da eventi sismici

PREMESSA

Il DL 29.3.20224 n. 39, contenente disposizioni in materia di agevolazioni fiscali (cfr. nostre News n. 6/2024, 7/2024 e 8/2024) e in vigore dal 30.3.2024, è stato convertito con modificazioni dalla L. 23.5.2024 n. 67, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28.5.2024 n. 123.

La legge di conversione è entrata in vigore il 29.5.2024.

In sede di conversione del DL 39/2024, sono state introdotte le seguenti principali novità.

RIPARTIZIONE OBBLIGATORIA IN 10 ANNI PER DETRAZIONI SUPERBONUS, SISMABONUS E BONUS BARRIERE 75%

Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 29.5.2024 (data di entrata in vigore della L. 67/2024 di conversione del DL 39/2024), e quindi sostanzialmente dal 1.1.2024, viene prevista la ripartizione obbligatoria della detrazione in 10 quote annuali di pari importo in relazione agli interventi agevolati con:

  • il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020;
  • il bonus barriere 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020;
  • il sismabonus, di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013 (compreso il sismabonus acquisti).

N.B. La ripartizione in 10 rate annuali riguarda solo le spese sostenute dall’anno 2024 (per i soggetti “solari”); nessuna rimodulazione della ripartizione in quote annuali opera retroattivamente con riguardo alle spese sostenute sino al 2023 compreso.

Per i contribuenti il quadro è quindi il seguente:

  • per il superbonus la detrazione è fruibile:
    • in 4 rate annuali per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2023;
    • in 10 rate annuali per le spese sostenute dall’1.1.2024;
  • per il bonus barriere 75% la detrazione è fruibile:
    • in 5 rate annuali per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2023;
    • in 10 rate annuali per le spese sostenute dall’1.1.2024;
  • per il sismabonus la detrazione è fruibile:
    • in 5 rate annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
    • in 10 rate annuali per le spese sostenute dall’1.1.2024.

Resta invece invariata la ripartizione della detrazione per i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione/sconto; in tal caso, i crediti vengono fruiti:

  • in 4 quote annuali, se derivanti da interventi superbonus;
  • in 5 quote annuali, se derivanti da interventi con sismabonus o con il “bonus barriere 75%“.

DIVIETO DI CESSIONE DELLE RATE RESIDUE

Dal 29.5.2024, i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi “edilizi” in dichiarazione dei redditi non possono più optare per la cessione c.d. “differita” del credito d’imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite.

RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA DI DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La legge di conversione prevede la riduzione dal 36% al 30% della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2028 al 31.12.2033, ad esclusione degli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali spetta la detrazione IRPEF al 50% anche per le spese sostenute dall’1.1.2025 entro il limite massimo di spesa di 48.000 euro.

Pertanto, per gli interventi di recupero edilizio la detrazione spetta con aliquota al:

  • 50%, per le spese sostenute fino al 31.12.2024 (con limite di spesa ammessa all’agevolazione pari a 96.000 euro per unità immobiliare);
  • 36%, per le spese sostenute tra l’1.1.2025 ed il 31.12.2027 (con limite di spesa ammessa alla detrazione pari a 48.000 euro per unità immobiliare);
  • 30%, per le spese sostenute tra l’1.1.2028 ed il 31.12.2033 (con limite di spesa ammessa alla detrazione pari a 48.000 euro per unità immobiliare);
  • 36% per le spese sostenute dall’1.1.2034 (con limite di spesa ammessa alla detrazione pari a 48.000 euro per unità immobiliare).

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 E R&S

Si ricorda (cfr. nostre News n. 6/2024 e 7/2024) che l’art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni preventive e/o consuntive per utilizzare in compensazione dei:

  • crediti d’imposta per investimenti 4.0;
  • crediti di imposta in ricerca e sviluppo.

Nell’attesa delle previste disposizioni attuative, con la ris. 12.4.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta, possibilità poi sbloccata con l’emanazione del DM 24.4.2024 con cui sono stati approvati i modelli di comunicazione, definendone contenuto e modalità di invio.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2024 n. 25 sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame, a seguito della presentazione delle comunicazioni richieste.

Fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto, le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta indicando:

  • i codici tributo menzionati nella ris. 12.4.2024 n. 19 (v. News 6/2024 e News 7/2024);
  • come “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nel-la comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmesse dal Ministero delle Imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Dal 18.5.2024 i modelli di comunicazione devono essere inviati tramite il portale del GSE e non più tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica transizione4@pec.gse.it come originariamente stabilito.

  • effettuando la registrazione all’“Area Clienti” del sito GSE;
    • accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”;
    • selezionando la tipologia di investimento.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 5.0

In sede di conversione, sono state introdotte alcune modifiche all’art. 38 del DL 19/2024 convertito, recante la disciplina del credito d’imposta transizione 5.0 che, si ricorda, riguarda gli investimenti relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Le novità introdotte in sede di conversione sono le seguenti:

  • gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dall’1.1.2024 al 31.12.2025 (in luogo della generica dicitura originaria “negli anni 2024 e 2025”);
  • viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da quotidiana a mensile;
  • tra le comunicazioni periodiche, viene compresa quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto, da trasmettere entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio;
  • il GSE deve effettuare le prescritte comunicazioni all’Agenzia delle Entrate solo ove sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta in assenza dei relativi presupposti.

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE PER GLI IMMOBILI NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI

In sede di conversione in legge, sono stati previsti dei contributi per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturali su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatesi dall’1.4.2009, siti nei Comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, diversi da quelli indicati all’art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023 (situati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati da eventi sismici verificatesi il 6.4.2009 o a far data dal 24.8.2016).

Tali contributi spettano a favore dei soggetti che sostengono le spese per gli interventi agevolati con superbonus:

  • di efficienza energetica ex art. 119 co. 1-ter del DL 34/2020;
  • di riduzione del rischio sismico ex art. 119 co. 4-quater del DL 34/2020.

Per l’accesso ai contributi:

  • i soggetti interessati presentano, in via telematica, un’istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio (tenuto conto della localizzazione dell’immobile per cui è presentata l’istanza di contributo).
  • detti Commissari concedono il contributo nel limite delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Con apposito DPCM verranno stabiliti:

  • il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;
  • il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza;
  • le modalità applicative della disciplina di tale contributo, incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Il contributo in esame è fiscalmente irrilevante.

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