News 6/2024 – DL 29/3/2024 N. 39 – PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI – LIMITI ALLA FRUIZIONE DI ALCUNI CREDITI DI IMPOSTA

Premessa
Opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura – Ulteriori restrizioni
Comunicazione di opzione per cessione e sconto per gli interventi “edilizi” – Eliminazione della “remissione in bonis”
Superbonus – Nuova comunicazione delle spese sostenute nel 2024 e 2025
Divieto di compensazione dei crediti d’imposta per bonus “edilizi” in presenza di ruoli scaduti superiori a 10.000,00 euro
ACE innovativa (“super ACE”) – Limitazioni alla cessione dei crediti d’imposta
Credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 – Comunicazione preventiva ai fini dell’utilizzo in compensazione in F24 – Sospensione codici tributo per compensazione
Ravvedimento operoso speciale – Riapertura dei termini
Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000,00 euro
Nuovo contraddittorio preventivo – Decorrenza
Pagamenti elettronici – Comunicazioni – Sanzioni

PREMESSA

Il DL 29.3.2024 n. 39, pubblicato sulla G.U. 29.3.2024 n. 74 ed entrato in vigore il 30.3.2024, prevede una serie di novità in materia di agevolazioni fiscali, per lo più concernenti ulteriori restrizioni per i “bonus edilizi”, ma anche l’introduzione di una comunicazione preventiva per il credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 con conseguente blocco delle compensazioni.

La presente circolare illustra le novità più rilevanti introdotte dal citato decreto.

OPZIONI PER LA CESSIONE DEI CREDITI O PER LO SCONTO IN FATTURA – ULTERIORI RESTRIZIONI

L’art. 1 del DL 39/2024 introduce ulteriori limitazioni alla possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, rispetto a quelle già previste dal DL 11/2023 e dal DL 212/2023.

Estensione del “blocco” delle opzioni a IACP, cooperative ed enti del terzo settore

A decorrere dal 30.3.2024, non possono più optare per la cessione e lo sconto i seguenti enti che risultano già costituiti alla data del 17.2.2023:

  • istituti autonomi case popolari (IACP) ed “enti equivalenti”, di cui alla lett. c) del co. 9 dell’art. 119;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui alla lett. d) del co. 9 dell’art. 119;
  • ONLUS, Organismi di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell’art. 119.

Tuttavia, le disposizioni transitorie del DL 11/2023 continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.3.2024:

  • risulti presentata la “CILA superbonus”, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, se gli interventi sono agevolati con il superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la “CILA superbonus” se gli interventi sono agevolati con il superbonus e sono effettuati dai condomìni;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati con il superbonus e consistono nella demolizione e ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, per gli interventi diversi da quelli agevolati con il superbonus;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, per gli interventi di “edilizia libera” per i quali non occorre presentare un titolo abilitativo, agevolati con detrazioni diverse dal superbonus.

In altre parole, gli IACP, cooperative ed enti del Terzo settore, che risultano costituiti al 17.2.2023, potranno ancora optare per la cessione e lo sconto per le spese sostenute sino al 31.12.2025 in relazione agli interventi superbonus, se al 29.3.2024 sono soddisfatte le ulteriori condizioni introdotte dal DL 39/2024.

Immobili situati nei territori colpiti da eventi sismici

Ai sensi del nuovo art. 2 co. 3-ter.1 del DL 11/2023, il blocco delle opzioni stabilito dal 17.2.2023 non si applica in relazione a:

  • spese per interventi relativi a immobili danneggiati da eventi sismici con scheda AeDES di inagibilità (di cui all’art. 119 co. 1-ter, 4-ter e 4-quater del DL 34/2020),
  • effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

La deroga si applica nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024.

Tuttavia, le disposizioni transitorie dell’art. 2 co. 3-bis primo periodo del DL 11/2023 continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.3.2024 sussistano le condizioni previste dall’art. 1 co. 2 del DL 39/2024 sopra indicate o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Disposizioni transitorie introdotte dal DL 11/2023 ulteriormente limitate con spese sostenute al 30.3.2024

L’art. 1 del DL 39/2024 interviene anche sulle spese relative a interventi per i quali si potevano continuare ad esercitare le opzioni in ragione delle norme transitorie ex art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023, ossia spese sostenute dal 16.2.2023 relative a interventi per i quali, prima del 17.2.2023:

  • risultavano depositati i relativi titoli edilizi;
  • oppure, nel caso di interventi in regime di “edilizia libera”, risultavano avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura dei beni e servizi;
  • per interventi su parti comuni condominiali, era anche stata adottata la relativa delibera di approvazione dei lavori.

Rispetto a questo quadro di disciplina transitoria, l’art. 1 co. 5 del DL 39/2024 stabilisce che non possono esercitare le opzioni coloro che, alla data del 30.3.2024:

  • non hanno sostenuto alcuna spesa;
  • documentata da fattura;
  • per lavori già effettuati.

Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche con il “bonus barriere 75%”

È stato disposto il blocco delle cessioni e degli sconti anche per il bonus del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che era stato invece originariamente escluso. Sono tuttavia previste norme di salvaguardia per le spese che derivano da situazioni già in essere.

Le disposizioni normative applicabili sono riassunte nella tabella che segue.

Bonus barriere 75% – Condizioni per poter optare per cessione o sconto

Spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2023L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile.
Spese sostenute dall’1.1.2024 al 30.3.2024L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è possibile: se si tratta di spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici e sono sostenute da:condomìni a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio;persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che:il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92);se si tratta di spese diverse da quelle precedenti (in quanto aventi per oggetto, ad esempio, infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi dai precedenti), solo a condizione che dette spese derivino da:interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30.12.2023;interventi in regime di “edilizia libera” che, in data antecedente al 30.12.2023, risultino già iniziati, oppure per i quali sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
    Spese sostenute dal 31.3.2024L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione: per le spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici sostenute da:condomìni a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio;oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che:il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92),  è possibile a condizione che dette spese derivino: da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 29.3.2024;oppure, nel caso di “edilizia libera”, da interventi che, alla medesima data, risultino già iniziati, oppure per i quali sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo;per le spese diverse da quelle precedenti, è possibile solo a condizione che dette spese derivino da:interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30.12.2023;interventi in regime di “edilizia libera” che, in data antecedente al 30.12.2023, risultino già iniziati, oppure per i quali sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO PER GLI INTERVENTI “EDILIZI” – ELIMINAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS”

La “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, non è più applicabile alle comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Infatti, si ricorda che, con il provv. 21.2.2024 n. 53159, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 16.3.2024 al 4.4.2024 il termine entro cui dovevano essere presentate telematicamente tutte le comunicazioni di opzione con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2023 e alle opzioni di cessione “differita” delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022.

Successivamente al 4.4.2024:

  • non è più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” da parte di chi, avendo tutti i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 (o per le rate residue delle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022) entro il termine del 4.4.2024;
  • non è più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 4.4.2024.

Inoltre, per le comunicazioni di opzione trasmesse dall’1.4.2024 al 4.4.2024, il termine ultimo per la loro sostituzione mediante procedura telematica è stato fissato al 4.4.2024 (e non entro il 5.5.2024 come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, § 4.7).

SUPERBONUS – NUOVA COMUNICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2024 E 2025

L’art. 3 del DL 39/2024 introduce una nuova comunicazione relativamente:

  • alle spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono)
  • per gli interventi che danno diritto al superbonus siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Le disposizioni attuative della nuova comunicazione saranno definite con un apposito DPCM, da adottare entro il 29.5.2024.

Sono chiamati al nuovo adempimento:

  • coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la “CILA superbonus”, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • coloro che presentano i suddetti documenti (“CILA superbonus” o permesso di costruire) dal-l’1.1.2024.

Le informazioni da comunicare, all’ENEA nel caso di lavori per riqualificazione energetica e al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” nel caso di interventi antisismici, saranno le seguenti:

  • dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.3.2024 e relativa percentuale di detrazione;
  • ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (dopo il 30.3.2024) e 2025 e relativa percentuale di detrazione.

L’omessa trasmissione dei dati:

  • nei casi in cui la “CILA superbonus” o il permesso di costruire siano stati presentati prima del 30.3.2024, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000,00 euro;
  • nel caso di “CILA superbonus” o permesso di costruire presentati a partire dal 30.3.2024, non comporta alcuna sanzione, ma determina la decadenza dall’agevolazione fiscale senza alcuna possibilità di poter aderire all’istituto della “remissione in bonis”.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER BONUS “EDILIZI” IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI SUPERIORI A 10.000,00 EURO

L’art. 4 co. 1 del DL 39/2024, inserendo il co. 3-bis nell’art. 121 del DL 34/2020, prevede un divieto di compensazione dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo “sconto in fattura” per bonus edilizi, in presenza di iscrizioni a ruolo:

  • per imposte erariali e relativi accessori e iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro;
  • per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non sia in corso una rateazione né una sospensione giudiziale o amministrativa;
  • fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi (sembra quindi possibile compensare l’eccedenza: ad esempio, se il ruolo scaduto ammonta a 15.000,00 euro e il credito da compensare a 20.0000,00 euro, possono essere compensati 5.000,00 euro).

Un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà stabilire:

  • le modalità attuative;
  • la decorrenza.

ACE INNOVATIVA (“SUPER ACE”) – LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

L’art. 5 del DL 39/2024 introduce limiti all’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla “super ACE”, calcolata con il coefficiente agevolato del 15% e rimasta in vigore per il solo 2021.

Si ricorda che per la “super ACE” era stata prevista, in alternativa alla fruizione a riduzione dell’imponibile, la trasformazione in credito d’imposta che poteva essere:

  • utilizzato senza limiti di importo, in compensazione di altri tributi e contributi, o richiesto a rimborso;
  • in alternativa, ceduto a terzi, con possibili successive cessioni ad altri soggetti.

La nuova disposizione prevede che:

  • non sia possibile effettuare ulteriori cessioni del credito d’imposta dopo la prima;
  • in via transitoria, i crediti che al 30.3.2024 sono stati oggetto di precedenti cessioni possono essere ceduti ad altri soggetti una sola volta;
  • in caso di violazioni nell’utilizzo dei crediti d’imposta, il cedente e il cessionario rispondono in solido ai fini del recupero del credito;
  • si estendono i presidi antifrode già previsti per i bonus edilizi, per cui l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo sino a 30 giorni i relativi effetti e, se i rischi di frode sono ritenuti esistenti, stabilire che la comunicazione si consideri non effettuata.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 4.0 – COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI FINI DELL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN F24 – SOSPENSIONE CODICI TRIBUTO PER COMPENSAZIONE

L’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto il nuovo obbligo di presentare, in via telematica, specifiche comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini della fruizione dei crediti di imposta:

  • per investimenti 4.0;
  • per ricerca e sviluppo.

Con un successivo DM saranno definite le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Ai fini dell’utilizzo dei citati crediti d’imposta:

  • per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare:
    • una comunicazione preventiva indicando:
      • l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;
      • la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
    • una comunicazione al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione di completamento degli investimenti;
  • soltanto ai fini del credito d’imposta per investimenti 4.0, per gli investimenti 2023 è necessaria una comunicazione per utilizzare i crediti maturati ma non ancora fruiti.

In attesa del previsto decreto attuativo, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso con effetto immediato i codici tributo per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24.

In particolare, la sospensione è prevista:

  • con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, per i seguenti codici tributo, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024:
    • 6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020)
    • 6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020);
  • relativamente ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, per i seguenti codici tributo, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato il 2024 come anno di riferimento:
    • 6938”, (investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative);
    • 6939”, (investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno);
    • 6940”, (investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia).

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE – RIAPERTURA DEI TERMINI

Con l’art. 7 co. 6-7 del DL 39/2024, sono stati riaperti i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale introdotto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

In base a tale istituto:

  • è possibile ravvedere le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021 (in sintesi, le dichiarazioni infedeli e le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni), beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
  • le somme possono essere pagate in forma rateale.

Non rientrano nel ravvedimento speciale:

  • le omesse dichiarazioni (incluse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni);
  • le violazioni che possono emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, ad esempio gli omessi versamenti di imposte dichiarate;
  • le violazioni in tema di quadro RW (possono però essere ravvedute le mancate dichiarazioni di redditi esteri).

Originariamente, il ravvedimento speciale era limitato alle violazioni sulle dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021 e fissava il termine del 30.9.2023 per rimuovere le violazioni e per il pagamento di tutte le somme o della prima rata.

Ora sono stati riaperti i termini, fissando:

  • al 31.5.2024 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per rimuovere le violazioni e per pagare in unica soluzione le somme dovute;
  • in alternativa:
    • sempre al 31.5.2024, il termine per corrispondere l’importo delle prime 5 rate che sarebbero scadute il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.3.2024;
    • alle scadenze ordinarie, quindi al 30.6.2024, al 30.9.2024 e al 20.12.2024, le restanti tre rate (sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.6.2024).

Con l’art. 3 co. 12-undecies del DL 215/2023 (c.d. “milleproroghe”), il ravvedimento operoso speciale era stato esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse nell’anno 2022.

Entro il 31.3.2024 occorreva:

  • rimuovere le violazioni;
  • effettuare il pagamento del totale delle somme dovute o della prima di 4 rate.

Ora:

  • tale termine è stato posticipato al 31.5.2024;
  • restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, maggiorate degli interessi del 2% annuo, scadenti rispettivamente il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI SUPERIORI A 100.000,00 EURO

Si ricorda che a L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha previsto, per le compensazioni eseguite dall’1.7.2024, il divieto di compensare i crediti:

  • in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione;
  • per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
  • anche per la parte di credito eccedente la somma iscritto a ruolo;
  • in assenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.

Con l’art. 4 co. 2 del DL 39/2024 sono state apportate le seguenti modifiche:

  • il divieto di compensazione opera non solo in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali, ma anche per i carichi derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta (ad esempio derivanti dal disconoscimento di crediti agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, mentre non rilevano i carichi inerenti a tributi locali);
  • il divieto di compensazione non opera se è in essere una dilazione dei ruoli (per la quale non sia intervenuta la decadenza);
  • il divieto di compensazione non opera per i crediti contributivi o derivanti da premi INAIL;
  • sarà possibile estinguere il ruolo mediante compensazione con crediti relativi ad imposte era-riali (ma non sembra possibile utilizzare i crediti di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI).

NUOVO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – DECORRENZA

In base alle modifiche del DLgs. 30.12.2023 n. 219 allo “Statuto del Contribuente” e a quelle del DLgs. 12.2.2024 n. 13 in tema di ac­certamento con adesione, dal 30.4.2024 è previsto:

  • per qualsiasi tributo e per ogni fattispecie;
  • salvo le eccezioni che saranno individuate da un apposito DM
  • l’obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente.

PAGAMENTI ELETTRONICI – COMUNICAZIONI – SANZIONI

Si ricorda che, in base all’art. 22 del DL 124/2019, è previsto un credito d’imposta agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.

Con l’art. 7 co. 5 del DL 39/2024, si prevede una sanzione da 2.000,00 a 21.000,00 euro per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, non applicandosi il cumulo giuridico.

*********************

Per essere costantemente aggiornati sulle principali novità fiscali, oltre che sugli eventi ed articoli ad opera dei professionisti del nostro Studio, vi invitiamo a seguirci sul nostro canale Linkedin: www.linkedin.com/company/fazziniholzmillerpartners

Altre news

News, News in evidenza

News 5/2024 – LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DI IMPOSTE

La presente news ha lo scopo di riepilogare i diversi limiti alle compensazioni di imposte in F24 (c.d. “orizzontali”), anche alla luce di alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 20214, come il divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo e non pagati.
News

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2024

Ricordiamo che entro il prossimo 16 marzo dovrà essere versata la tassa annuale per la bollatura e numerazione dei libri sociali per l’anno 2024.
News, News in evidenza

News 4/2024 – NOVITÀ IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI (DLgs. 8.1.2024 n. 1)

La presente news illustra alcune delle principali semplificazioni in materia di adempimenti tributari, introdotte dal recente D.lgs n. 1/2024 in attuazione della delega per la riforma fiscale.