News 5/2024 – LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DI IMPOSTE

Premessa
Limite annuale di compensazione
Soglie di libera compensabilità dei crediti
Ulteriori limiti alla compensazione dei crediti
Controlli preventivi sulle compensazioni
Divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo e non pagati

PREMESSA

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, i contribuenti che devono eseguire versamenti tramite modello F24 di imposte, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti (es. Camere di commercio o determinate Casse previdenziali professionali), possono utilizzare in compensazione, nei medesimi F24 e fino all’azzeramento del debito, i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. UNIEMENS).

Tuttavia, esistono alcune limitazioni alla compensazione “orizzontale” dei crediti tributari e contributivi che è opportuno ricordare, al fine di evitare errori e relative sanzioni.

Si ricorda che la compensazione “verticale”, ossia tra debiti e crediti relativi alla stessa imposta, non è invece soggetta a vincoli.

LIMITE ANNUALE DI COMPENSAZIONE

Dal 2022, il limite annuo di compensazione in F24 dei crediti tributari e contributivi è pari a 2 milioni di Euro.

Per i crediti di imposta di natura agevolativa detto limite annuale si cumula con quello specifico di 250.000 euro annui previsto per detti crediti.

SOGLIE DI COMPENSABILITÀ DEI CREDITI

Sono liberamente compensabili i crediti di importo inferiore o uguale a 5.000 euro annui, derivanti da:

  • imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;
  • IRAP;
  • ritenute alla fonte;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
  • IVA.

Al di sopra dell’importo annuo di 5.000 euro per singola tipologia di credito, la compensazione orizzontale è possibile soltanto alle seguenti condizioni:

  • apposizione del visto di conformità, da parte di un professionista abilitato, o sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale, sulla dichiarazione fiscale da cui emerge il credito che si intende compensare;
  • presentazione del modello F24 con compensazione del credito non prima del 10° giorno lavorativo successivo alla presentazione della relativa dichiarazione fiscale (ad eccezione dei crediti derivanti dal mod. 770);
  • utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello F24.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti dall’applicazione degli ISA, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità:

  • per le compensazioni di crediti IVA per un importo annuo non superiore a 70.000 euro (dal 2024);
  • per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e IRAP per un importo annuo non superiore a 50.000 euro (dal 2024).

ULTERIORI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

I crediti relativi ad imposte dirette, IRAP e IVA di qualunque importo, non possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, pena lo scarto dello stesso, in caso di:

  • notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA per mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi;
  • esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) (per i soli crediti IVA).

In relazione alle società per le quali è stato riscontrato lo status di “società di comodo“, sono previste alcune limitazioni riferite al rimborso del credito IVA, alla compensazione del credito nel modello F24 e alla cessione del medesimo a terzi, mentre, per le società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuano operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti, è preclusa anche la compensazione verticale del credito IVA nell’ambito delle liquidazioni periodiche.

CONTROLLI PREVENTIVI SULLE COMPENSAZIONI

Si ricorda che per controllare l’utilizzo dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, selezionati in via automatizzata individuando criteri riferiti alla tipologia dei debiti pagati e dei crediti compensati, alla coerenza dei dati indicati nel modello F24, ai dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria afferenti ai soggetti indicati nel modello F24, ecc…

A seguito della comunicazione di sospensione, il soggetto che ha presentato il modello F24 può:

  • inviare all’Agenzia delle Entrate elementi informativi ritenuti necessari per il controllo dell’utilizzo del credito compensato;
  • decidere di annullare il modello F24 mediante l’apposita procedura telematica presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Se, in esito alle verifiche effettuate:

  • l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24;
  • non perviene comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata alla data di invio del modello F24.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO E NON PAGATI

È vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti:

  • iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
  • di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza del divieto di compensazione, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

Dal 1.7.2024, è vietata la compensazione di crediti in F24 per i contribuenti che abbiano:

  • iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro,
  • per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti (anche tramite rateizzazione) o non siano in essere provvedimenti di sospensione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

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