Premessa
Limite annuale di compensazione
Soglie di libera compensabilità dei crediti
Ulteriori limiti alla compensazione dei crediti
Controlli preventivi sulle compensazioni
Divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo e non pagati
PREMESSA
Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, i contribuenti che devono eseguire versamenti tramite modello F24 di imposte, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti (es. Camere di commercio o determinate Casse previdenziali professionali), possono utilizzare in compensazione, nei medesimi F24 e fino all’azzeramento del debito, i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. UNIEMENS).
Tuttavia, esistono alcune limitazioni alla compensazione “orizzontale” dei crediti tributari e contributivi che è opportuno ricordare, al fine di evitare errori e relative sanzioni.
Si ricorda che la compensazione “verticale”, ossia tra debiti e crediti relativi alla stessa imposta, non è invece soggetta a vincoli.
LIMITE ANNUALE DI COMPENSAZIONE
Dal 2022, il limite annuo di compensazione in F24 dei crediti tributari e contributivi è pari a 2 milioni di Euro.
Per i crediti di imposta di natura agevolativa detto limite annuale si cumula con quello specifico di 250.000 euro annui previsto per detti crediti.
SOGLIE DI COMPENSABILITÀ DEI CREDITI
Sono liberamente compensabili i crediti di importo inferiore o uguale a 5.000 euro annui, derivanti da:
- imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;
- IRAP;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi,
- IVA.
Al di sopra dell’importo annuo di 5.000 euro per singola tipologia di credito, la compensazione orizzontale è possibile soltanto alle seguenti condizioni:
- apposizione del visto di conformità, da parte di un professionista abilitato, o sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale, sulla dichiarazione fiscale da cui emerge il credito che si intende compensare;
- presentazione del modello F24 con compensazione del credito non prima del 10° giorno lavorativo successivo alla presentazione della relativa dichiarazione fiscale (ad eccezione dei crediti derivanti dal mod. 770);
- utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello F24.
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti dall’applicazione degli ISA, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità:
- per le compensazioni di crediti IVA per un importo annuo non superiore a 70.000 euro (dal 2024);
- per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e IRAP per un importo annuo non superiore a 50.000 euro (dal 2024).
ULTERIORI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI
I crediti relativi ad imposte dirette, IRAP e IVA di qualunque importo, non possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, pena lo scarto dello stesso, in caso di:
- notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA per mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi;
- esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) (per i soli crediti IVA).
In relazione alle società per le quali è stato riscontrato lo status di “società di comodo“, sono previste alcune limitazioni riferite al rimborso del credito IVA, alla compensazione del credito nel modello F24 e alla cessione del medesimo a terzi, mentre, per le società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuano operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti, è preclusa anche la compensazione verticale del credito IVA nell’ambito delle liquidazioni periodiche.
CONTROLLI PREVENTIVI SULLE COMPENSAZIONI
Si ricorda che per controllare l’utilizzo dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, selezionati in via automatizzata individuando criteri riferiti alla tipologia dei debiti pagati e dei crediti compensati, alla coerenza dei dati indicati nel modello F24, ai dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria afferenti ai soggetti indicati nel modello F24, ecc…
A seguito della comunicazione di sospensione, il soggetto che ha presentato il modello F24 può:
- inviare all’Agenzia delle Entrate elementi informativi ritenuti necessari per il controllo dell’utilizzo del credito compensato;
- decidere di annullare il modello F24 mediante l’apposita procedura telematica presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Se, in esito alle verifiche effettuate:
- l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24;
- non perviene comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata alla data di invio del modello F24.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO E NON PAGATI
È vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti:
- iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- di ammontare superiore a 1.500 euro;
- per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
In caso di inosservanza del divieto di compensazione, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
Dal 1.7.2024, è vietata la compensazione di crediti in F24 per i contribuenti che abbiano:
- iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro,
- per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti (anche tramite rateizzazione) o non siano in essere provvedimenti di sospensione, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.
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