News 5/2023 – BONUS EDILIZI – NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL 16.2.2023 N. 11 (C.D. “BLOCCA OPZIONI”) DALLA L. 11.4.2023 N. 38

8 maggio 2023

INDICE:
Premessa
Proroga del superbonus al 110% per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari autonomi
Remissione in bonis per l’opzione di cessione del credito
Esclusioni dal blocco delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo
Soppressione delle opzioni e clausole di salvaguardia
Utilizzo del superbonus in 10 rate annuali
Utilizzo del credito in 10 rate per superbonus, bonus barriere e sismabonus
Norme di interpretazione autentica
Responsabilità solidale per il cessionario
Emissione di BTP da parte degli istituti di credito e cessionari pubbliche amministrazioni

NOTA BENE – Le informazioni contenute nella presente circolare sono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità̀ esclusivamente divulgativa generale e non può̀ sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti, è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà̀ di Fazzini Holzmiller & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.

PREMESSA

Si ricorda che con il DL 16.2.2023 n. 11, a far data dal 17.2.2023 è stata esclusa la possibilità di esercitare le opzioni di cessione del credito o di c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Numerose novità sono state introdotte, a far data dal 12.4.2023, in sede di conversione in legge del DL 11/2023, avvenuta con la L. 11.4.2023 n. 38, pubblicata sulla G.U. 11.4.2023 n. 85.

Di seguito sono esaminate le principali novità introdotte in materia di detrazioni per “bonus edilizi”.

PROROGA DEL SUPERBONUS AL 110% PER GLI EDIFICI UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI AUTONOMI

Le persone fisiche potranno beneficiare del superbonus con aliquota del 110%, in relazione alle spese per interventi su:

  • edifici unifamiliari;
  • unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo;

sostenute entro il 30.9.2023 (in luogo del 31.3.2023).

Rimane necessario, a tal fine, che alla data del 30.9.2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).

REMISSIONE IN BONIS PER L’OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO

Si ricorda che la comunicazione di opzione per la cessione del credito o “sconto sul corrispettivo”, riferita alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 doveva essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 31 marzo.

Tuttavia, la legge di conversione del DL 11/2023 ha previsto la facoltà di trasmettere tale comunicazione oltre il termine del 31.3.2023 ed entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva (quindi, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, entro il 30.11.2023 per i soggetti “solari”):

  • avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (qualora non siano già state avviate attività di controllo e versando contestualmente la misura minima della sanzione, pari a 250,00 euro, tramite il modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), riportando il codice tributo “8114”);
  • anche qualora il contratto di cessione del creditonon sia stato concluso alla data del 31.3.2023 purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”, ossia:
    • banche e intermediari finanziari;
    • società appartenenti a un gruppo bancario;
    • imprese di assicurazione.
  • soltanto se il contratto di cessione del credito è stato concluso entro il 31.3.2023 nel caso di cessionario diverso da uno dei “soggetti vigilati”.

ESCLUSIONI DAL BLOCCO DELLE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO SUL CORRISPETTIVO

In sede di conversione in legge del DL 11/2023, sono stati ampliati i casi per i quali non opera il blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo dal 17.2.2023.

In particolare, è possibile esercitare tale opzione anche dopo il 17.2.2023 per i seguenti interventi:

  • eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (bonus barriere 75% IRES/IRPEF);
  • interventi su immobili danneggiati da eventi sismici verificatesi dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza o dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.9.2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, situati nei territori della Regione Marche;
  • effettuati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, Odv e APS, che risultano costituiti al 17.2.2023 e che presentino, fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese e fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, i requisiti di: i) svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, ii) di possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (avente data certa anteriore all’entrata in vigore della disposizione), iii) assenza di compensi per i membri di detti enti.

SOPPRESSIONE DELLE OPZIONI E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA  

Sono previste altre fattispecie nelle quali non opera il blocco delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo:

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA IL SUPERBONUS

Con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, risulti presentata la CILA di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • per gli interventi effettuati dai condomìni, risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
  • per gli Interventi rientranti nell’ambito di applicazione degli artt. 119 e 121 co. 2 del DL 34/2020 effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero e di riqualificazione urbana, risultino attuabili a mezzo di titoli semplificati,  alla data del 17.2.2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e concorrano al risparmio energetico ed all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti.


INTERVENTI PER I QUALI SPETTANO DETRAZIONI DIVERSE DAL SUPERBONUS

Con riferimento agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus, è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo se, in data anteriore al 17.2.2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi “in edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Se alla data del 17.2.2023 non erano ancora stati versati acconti, la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo va attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • risulti presentata la richiesta dititolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle detrazioni:
    • IRPEF 50%, di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”);
    • IRPEF/IRES 75% o 85%, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”);
    • IRPEF del 50%, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR, per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali.

UTILIZZO DEL SUPERBONUS IN 10 RATE ANNUALI

Per le spese sostenute nel 2022 per le quali spetta il superbonus:

  • è possibile optare per la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti (invece che in 4);
  • tale opzione è irrevocabile;
  • tale opzione è subordinata al fatto che il contribuente:
    • “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2022;
    • rinvii la fruizione della prima quota di detrazione (pari ad un decimo) nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023 (da presentare nel 2024).

UTILIZZO DEL CREDITO IN 10 RATE PER SUPERBONUS, BONUS BARRIERE E SISMABONUS

È stata estesa la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 4 o 5 rate) i crediti d’imposta non ancora utilizzati.

In particolare, tale ripartizione, che è irrevocabile, può essere effettuata per la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione:

  • non utilizzata in compensazione;
  • derivante da comunicazioni inviate entro il 31.3.2023.
  • riferita:
    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.10.2022, in relazione agli interventi agevolati con superbonus;
    • agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dall’1.11.2022 al 31.3.2023, relative ad interventi agevolati con superbonus;
    • agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023, per gli interventi agevolati con bonus barriere e sismabonus.


Le 10 rate annuali di pari importo, conseguenti alla ripartizione:

  • decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
  • possono essere utilizzate:
    • esclusivamente in compensazione in F24;
    • dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento (con apposita risoluzione saranno istituiti specifici codici tributo ed impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24);
  • per la quota eventualmente non utilizzata nell’anno di riferimento, non possono essere utilizzate negli anni successivi o richieste a rimborso, né cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.


Per procedere alla ripartizione in 10 anni, il titolare del credito d’imposta (fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o cessionario) deve presentare apposita comunicazione:

  • all’Agenzia delle Entrate;
  • contenente:
    • la tipologia di credito;
    • la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni;
    • l’importo di tale rata;
  • riferibile anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti da comunicazioni di opzioni trasmesse entro il 31.3.2023);
  • immediatamente efficace e non rettificabile né annullabile;
  • da trasmettere con modalità telematiche tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”:
    • dal 2.5.2023, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti;
    • dal 3.7.2023, anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, dotato di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Esempio

Un cessionario titolare della rata riferita al 2023 di un credito d’imposta per superbonus (originato da spese sostenute nel 2022 con comunicazione trasmessa entro il 31.3.2023, di importo pari a 10.000,00 euro che preveda di non avere sufficiente capienza per utilizzare interamente la rata in compensazione entro il 31.12.2023 ha due alternative:

  1. stimare la quota della rata riferita al 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (ad esempio 6.000,00 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (4.000,00 euro nell’esempio). Tale importo residuo sarà ripartito in 10 rate annuali (di 400,00 euro ciascuna), utilizzabili dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033, non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 il contribuente avrà altri crediti residui non compensabili, potrà presentare un’ulteriore comunicazione all’Agenzia delle Entrate per ripartirli nei successivi 10 anni;
  2. attendere la fine del 2023 per conoscere precisamente l’ammontare dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia delle Entrate di volerli ripartire nei successivi 10 anni.

NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In sede di conversione in legge del DL 11/2023 sono state inserite alcune  norme di interpretazione autentica (con efficacia, dunque, retroattiva), che si sono affiancate ad alcune interpretazioni di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Ag. Entrate circolare n. 10/2023):

Varianti alla CILA o al diverso titolo edilizio

Con riferimento:

  • alla disciplina transitoria per le spese sostenute nel 2023 che possono continuare a beneficiare del superbonus nella misura del 110% (in luogo del 90%);
  • alla disciplina transitoria che, in presenza di date circostanze, consente di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo anche dopo il 17.2.2023, si precisa che:
    • la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dalle predette disposizioni;
    • con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.


Stati di avanzamento dei lavori per opzioni superbonus

È stato precisato che la liquidazione dei lavori in base ai SAL per gli interventi diversi dal superbonus costituisce una facoltà e non un obbligo.

Solo con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del superbonus, si aggiunge che, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo:

  • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo (in altre parole, il credito fiscale è cedibile in un massimo di tre blocchi, ossia due stati di avanzamento lavori ed un saldo);
  • ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Dunque:

  • per le spese relative ad interventi diversi dal superbonus, l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto sul corrispettivo è subordinato al solo presupposto del sostenimento delle spese nella finestra temporale agevolata;
  • per le spese relative ad interventi superbonus, l’esercizio delle opzioni suddette è invece subordinato al duplice presupposto:
    • del sostenimento delle spese nella finestra temporale agevolata;
    • dell’avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (in quanto ultimati, oppure ricompresi nella liquidazione di uno dei due SAL con percentuale di completamento almeno pari al 30% ciascuno) nella finestra temporale agevolata.


Detraibilità delle spese per il visto di conformità

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono detraibili nell’ambito dei bonus edilizi senza che sia obbligatorio che tali spese siano comprese nel computo metrico e nell’asseverazione di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati.

Remissione in bonis per l’asseverazione di riduzione del rischio sismico

Qualora l’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico (c.d. Allegato B ex DM 58/2017) redatta, laddove prevista, ad opera di professionisti incaricati della progettazione strutturale, prima dell’inizio dei lavori, sia presentata tardivamente, è possibile avvalersi della remissione in bonis, purché:

  • il contribuente abbia i requisiti sostanziali previsti dalle norme agevolative di riferimento;
  • il contribuente effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione oppure, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, prima della presentazione della comunicazione di opzione);
  • il contribuente versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (euro 250,00), senza possibilità di compensazione con eventuali crediti, né di beneficiare delle riduzioni connesse all’istituto del ravvedimento operoso;
  • la violazione non sia stata già constatata;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.


Certificazione SOA

È stato precisato che:

  • il limite di 516.000,00 euro (al netto dell’IVA), sopra il quale sorge l’obbligo di certificazione SOA, va calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto ed a ciascun contratto di subappalto (pertanto, nell’ipotesi di lavori affidati in subappalto, i requisiti SOA devono essere rispettati dall’impresa appaltatrice nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000,00 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici, ma solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000,00 euro;
  • detto obbligo, essendo riferito alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non si applica con riguardo alle detrazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.;
  • i requisiti SOA riguardano sia la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.


In base all’ambito temporale di stipula dei contratti e di sostenimento delle spese, sono richiesti o non richiesti determinati requisiti SOA, riassunti nella seguente tabella.

DATA DI STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI
CERTIFICAZIONE SOA EX ART. 10-BIS DEL DL 21/2022
Lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 e contratti di appalto
o subappalto stipulati ante 21.5.2022 (con data certa)
Certificazione SOA non necessaria (né per le spese sostenute fino al 31.12.2022, né per le spese sostenute successivamente, incluse quelle a de­correre dall’1.7.2023).
Contratti di appalto o subappalto stipulati dal 21.5.2022 al 31.12.2022Spese sostenute fino al 31.12.2022: certificazione SOA non necessaria.   Spese sostenute dall’1.1.2023 al 30.6.2023: entro l’1.1.2023 occorre: certificazione SOA acquisita; oppure un contratto per il rilascio della certificazione SOA (nel caso in cui le imprese non ottengano la certificazione SOA, le agevolazioni spettano comunque per le spese sostenute fino al 30.6.2023).   Spese sostenute dall’1.7.2023: necessaria certificazione SOA acquisita.
Contratti di appalto o subappalto stipulati dall’1.1.2023 al 30.6.2023Spese sostenute dall’1.1.2023 al 30.6.2023: al momento della sottoscrizione del contratto occorre: certificazione SOA acquisita; oppure un contratto per il rilascio della certificazione SOA (nel caso in cui le imprese non ottengano la certificazione SOA, le agevolazioni spettano comunque per le spese sostenute fino al 30.6.2023).   Spese sostenute dall’1.7.2023: necessaria certificazione SOA acquisita.
Contratti di appalto o subappalto stipulati dall’1.7.2023Spese sostenute dall’1.7.2023: occorre possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto.

Compensazione di debiti e crediti di enti impositori diversi

La compensazione mediante il modello F24 può avvenire anche tra debiti e crediti, tra cui quelli derivanti dalle opzioni per la cessione dei bonus edilizi o sconto in fattura, nei confronti di enti impositori diversi.

In pratica, viene esplicitato che i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi possono essere utilizzati per pagare, mediante compensazione, i debiti contributivi.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL CESSIONARIO

Si ricorda che, se viene accertato che non sussistono, anche in parte, i requisiti che danno diritto alla detrazione, è prevista:

  • la responsabilità dei soggetti beneficiari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, oltre interessi e sanzioni (dal 100% al 200% in caso di utilizzo di credito inesistente);
  • la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o dei cessionari, se questi hanno concorso alla violazione con dolo (ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito) o colpa grave (ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta) per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, oltre interessi e sanzioni (secondo l’ ipotesi di concorso di persone ex art. 9 del DLgs. 472/97, per cui “quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta”).


La responsabilità solidale è limitata ai casi di dolo o colpa grave soltanto per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste dalla legge.

Ferme le ipotesi di dolo ed il divieto di acquisto per i soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, si prevede l’esclusione del concorso nella violazione che determina la responsabilità solidale, se il cessionario o fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo dimostra di:

  • aver acquisito il credito d’imposta;
  • e di essere in possesso di apposita documentazione, tassativamente indicata, relativa agli interventi per i quali si è esercitata l’opzione, ossia:
    • titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
    • notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
    • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
    • fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
    • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
    • delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
    • nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli “trainanti” che danno diritto al superbonus, ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a) e c) del DM 6.8.2020 “Requisiti”;
    • visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito d’imposta;
    • attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione oggetto della comunicazione di opzione, di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio;
    • nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM 6.8.2020 n. 329 che ha modificato il DM 28.2.2017 n. 58;
    • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.


È esclusa la responsabilità solidale anche per i cessionari che al contempo:

  • acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata;
  • si facciano rilasciare un’attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione sopra elencata.


Si precisa che il mancato possesso della documentazione sopra elencata non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può sempre fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

È l’ente impositore a dover provare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario ai fini della contestazione del concorso di quest’ultimo nella violazione e della sua responsabilità solidale.

EMISSIONE DI BTP DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E CESSIONARI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

È consentito agli intermediari finanziari, alle società appartenenti ad un gruppo bancario ed alle assicurazioni, che sono cessionari dei crediti d’imposta derivanti da interventi agevolati con superbonus, la cui spesa sia stata sostenuta fino al 31.12.2022, di utilizzare, in tutto o in parte, entro determinati limiti, detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di BTP (Buoni del Tesoro Poliennali).

Le Pubbliche Amministrazioni non possono essere cessionari dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.

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