News 2/2023 – DEFINIZIONI DELLE PENDENZE TRIBUTARIE EX L. 197/2022 (C.D. LEGGE DI BILANCIO 2023) – NOVITÀ DEL DL 30.3.2023 N. 34 (C.D. “DECRETO BOLLETTE”)

Indice: Premessa; Ravvedimento operoso speciale; Definizione delle violazioni formali; Definizione degli accertamenti con adesione; Definizione degli accertamenti; Definizione delle liti pendenti; Conciliazione giudiziale agevolata; Rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione; Causa di non punibilità.


PREMESSA

Si ricorda che con la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) sono state previste alcune agevolazioni per definire le pendenze tributarie, cosiddette misure di “tregua fiscale”.

Con il DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”), pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76 e in vigore dal 31.3.2023, sono state apportate alcune modifiche, per lo più consistenti in un differimento dei termini per aderire alle varie definizioni e/o per versare gli importi dovuti.

Tuttavia, si evidenzia che:

  • non è stata posticipata la domanda di accesso alla rottamazione dei ruoli, per cui rimane il termine decadenziale del 30.4.2023;
  • non è stata prevista una definizione specifica per gli atti che contestano solo sanzioni.


Di seguito si riepilogano brevemente i diversi istituti, soffermandosi sulle novità introdotte dal DL 30.3.2023 n. 34 e ricordando che FHP è sempre a disposizione per approfondimenti.


RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Si tratta di una particolare forma di ravvedimento che, rispetto a quello ordinario, disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97, prevede che le sanzioni siano sempre ridotte a 1/18 del minimo;

Il DL 34/2023 ha prorogato dal 31.3.2023 al 30.9.2023:

  • il termine per rimuovere la violazione (ad esempio, per trasmettere la dichiarazione integrativa);
  • il termine per versare le somme (o la prima delle 8 rate. Le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 31.12.2024 e su di esse sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo).


Inoltre, viene specificato che:

  • possono essere ravvedute, in generale, tutte le violazioni sanabili mediante il ravvedimento ordinario;
  • purché le violazioni riguardino dichiarazioni validamente presentate e relative ai periodi d’imposta fino al 2021;
  • sono esclusi dal ravvedimento operoso speciale:
    • gli omessi versamenti delle imposte che sono state dichiarate (acconti o saldi delle imposte sui redditi, IVA periodica, ecc…);
    • le violazioni che emergono dalla liquidazione automatica (ad esempio, le compensazioni di crediti che originano da una dichiarazione non presentata o gli errori nel riporto “in avanti” dei crediti d’imposta;
    • l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW;
  • sono comprese nel ravvedimento speciale:
    • le violazioni che emergono dal controllo formale della dichiarazione (come le detrazioni di imposta o le deduzioni dall’imponibile fruite in assenza dei presupposti di legge);
    • i redditi di fonte estera non dichiarati anche se il quadro RW non è stato compilato;
    • le violazioni in tema di IVIE/IVAFE.


DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Questo istituto consente la definizione delle violazioni di natura formale (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell’IVA), commesse sino al 31.10.2022, versando 200,00 euro per periodo d’imposta.

Il termine:

  • per il versamento delle somme (o della prima rata) è stato prorogato dal 31.3.2023 al 31.10.2023.
  • per il versamento della seconda rata rimane fissato al 31.3.2024;
  • per rimuovere la violazione rimane fissato al 31.3.2024.


DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

La L. 197/2022 ha introdotto un accertamento con adesione agevolato, che consente:

  • la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
  • la possibilità di versamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione).


Esso è limitato a:

  • avvisi di accertamento impugnabili all’1.1.2023;
  • avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
  • adesioni basate su inviti al contraddittorio notificati sino al 31.3.2023;
  • adesioni basate su processi verbali di constatazione (PVC) consegnati sino al 31.3.2023 (in tal caso, il DL 34/2023 prevede espressamente che l’adesione agevolata sia ammessa anche se l’accertamento viene notificato dopo il 31.3.2023).


DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Si ricorda che con la L. 197/2022 sono state previste due forme di definizione agevolata degli avvisi di accertamento:

  • un’acquiescenza agevolata relativa a:
    • avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA;
    • accertamenti di valore;
    • avvisi di liquidazione in tema di prima casa;
    • omessa dichiarazione di successione;
  • un’acquiescenza specifica (a regime non prevista):
    • per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta;


Entrambe:

  • consentono la riduzione delle sanzioni a 1/18 dell’irrogato;
  • prevedono la possibilità di versamento in 20 rate trimestrali (senza compensazione);
  • si perfezionano con il versamento delle somme o della prima rata entro il termine per il ricorso;
  • sono ammesse per accertamenti/avvisi di recupero impugnabili all’1.1.2023 oppure di accertamenti/avvisi di recupero notificati sino al 31.3.2023;
  • il DL 34/2023 prevede la possibilità di definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d’imposta divenuti definitivi dal 2.1.2023 al 15.2.2023 con versamento delle somme o della prima rata entro il 30.4.2023.


Inoltre, per le acquiescenze “ordinarie” perfezionate tra il 2.1.2023 e il 15.2.2023 (con versamento della prima rata):

  • è stata introdotta una rimodulazione del piano rateale, consentendo la riduzione delle sanzioni a 1/18 (anziché ad 1/3);
  • è necessario presentare istanza entro il termine di scadenza della prima rata successiva;
  • non c’è alcun rimborso di quanto versato a titolo di sanzione e non sono rideterminabili le sanzioni già versate.


DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Di norma la definizione delle liti pendenti in giudizio ha come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi,

La particolare definizione delle liti prevista dalla Legge di bilancio 2023 consente di definire le liti pendenti all’1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio in modo tale che se all’1.1.2023 il contribuente:

  • ha depositato il ricorso, c’è un abbattimento del 10% delle imposte;
  • ha vinto in primo grado, c’è un abbattimento del 60% delle imposte;
  • ha vinto in secondo grado, c’è un abbattimento dell’85% delle imposte;
  • ha sempre vinto e il processo pende in Cassazione, c’è un abbattimento del 95% delle imposte.


Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo, si ha:

  • lo stralcio del 60% se non c’è ancora sentenza oppure è negativa;
  • lo stralcio dell’85% se il contribuente ha vinto.


La definizione ha costo zero se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e il tributo, in qualsiasi modo, è stato versato o definito.

Il DL 34/2023 posticipa dal 30.6.2023 al 30.9.2023:

  • il termine per versare le somme (o la prima di massimo 20 rate trimestrali di pari importo, senza compensazione. I termini delle rate successive sono posticipati al 31.10.2023 e 20.12.2023 e le successive scadranno il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno);
  • il termine per presentare la domanda di definizione (il processo resta sospeso sino al 10.10.2023 anziché al 10.7.2023 e, ai fini dell’estinzione, entro tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il versamento delle somme o della prima rata);


CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA

Si tratta di un istituto che prevede la possibilità:

  • per i processi che pendevano in primo o secondo grado all’1.1.2023;
  • nonché per quelli pendenti al 15.2.2023 (per effetto del DL 34/2023);
  • di stipulare una conciliazione agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
  • di formalizzare la conciliazione entro il 30.9.2023 (anziché entro il 30.6.2023).


RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE

Questo istituto consente:

  • alle parti di processi pendenti presso la Corte di Cassazione all’1.1.2023;
  • di stipulare un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
  • rinunciando alla lite entro il 30.9.2023 (anziché il 30.6.2023)


CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Per i reati di:

  • omesso versamento di IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 250.000,00 euro);
  • omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 150.000,00 euro);
  • indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater co. 1 del DLgs. 74/2000, soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro)


è prevista una causa di non punibilità derivante da:

  • perfezionamento di una qualsiasi delle definizioni previste dalla L. 197/2022;
  • integrale versamento degli importi dovuti prima della sentenza di appello;
  • rispetto delle regole che disciplinano la singola definizione.


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Il nostro Studio è a Vostra disposizione per valutare le specifiche posizioni tributarie che possano eventualmente usufruire delle agevolazioni appena illustrate.

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