News 1/2024 – DL 18.10.2023 N. 145 (C.D. “COLLEGATO” AL DDL. DI BILANCIO 2024 O DECRETO “ANTICIPI”) – PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 15.12.2023 N. 191 – VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Premessa
Comuni toscani alluvionati di novembre – Differimento dei versamenti e degli adempimenti e misure di sostegno alle imprese esportatrici
Riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato – Ulteriore proroga
Regime di esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica
Novità in materia di locazioni brevi e turistiche
Tasso di interesse legale – Riduzione al 2,5% dal 2024 – Effetti ai fini fiscali e contributivi

PREMESSA

Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024 o decreto “Anticipi”), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244 ed entrato in vigore il 19.10.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il DL 18.10.2023 n. 145 è stato convertito nella L. 15.12.2023 n. 191, pubblicata sulla G.U. 16.12.2023 n. 293 ed entrata in vigore il 17.12.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 145/2023.

COMUNI TOSCANI ALLUVIONATI DI NOVEMBRE – DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI E MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI

L’art. 21-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto che, per i soggetti che alla data del 2.11.2023 avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni toscani indicati nell’Allegato 1 al decreto, colpiti da eventi alluvionali, i versamenti e gli adempimenti scaduti nel periodo compreso tra il 2.11.2023 e il 17.12.2023 sarebbero stati considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18.12.2023.

I comuni indicati nell’Allegato 1, sono di seguito riportati.

COMUNECOMUNE
BARBERINO DI MUGELLO (FI)PONSACCO PI
BORGO SAN LORENZO (FI)PONTEDERA PI
CALENZANO (FI)SAN GIULIANO TERME PI
CAMPI BISENZIO FISAN MINIATO PI
CAPRAIA E LIMITE FISANTA CROCE SULL’ARNO PI
CERRETO GUIDI FISANTA MARIA A MONTE PI
EMPOLI FIVECCHIANO PI
FIRENZUOLA FICANTAGALLO PO
FUCECCHIO FICARMIGNANO PO
MARRADI FIMONTEMURLO PO
MONTELUPO FIORENTINO FIPOGGIO A CAIANO PO
PALAZZUOLO SUL SENIO FIPRATO PO
SCARPERIA E SAN PIERO FIVAIANO PO
SESTO FIORENTINO FIVERNIO PO
SIGNA FIAGLIANA PT
VINCI FICHIESINA UZZANESE PT
VICCHIO FILAMPORECCHIO PT
COLLESALVETTI LILARCIANO PT
LIVORNO LIMARLIANA PT
ROSIGNANO MARITTIMO LIMASSA E COZZILE PT
BIENTINA PIMONSUMMANO TERME PT
CALCINAIA PIMONTALE PT
CASCIANA TERME LARI PIPESCIA PT
CASCINA PIPIEVE A NIEVOLE PT
CASTELFRANCO DI SOTTO PIPISTOIA PT
CHIANNI PIPONTE BUGGIANESE PT
CRESPINA LORENZANA PIQUARRATA PT
FAUGLIA PISAN MARCELLO PITEGLIO PT
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO PISERRAVALLE PISTOIESE PT
PISA PIUZZANO PT

L’art. 13-quater co. 1 – 2 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende inoltre alle imprese esportatrici localizzate nei territori della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2.11.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la misura prevista dall’art. 10 del DL 61/2023 (relativo agli alluvionati di maggio 2023 delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana), consistente nell’erogazione da parte di SIMEST di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei danni diretti subiti in conseguenza dei predetti eventi.

La misura è estesa anche alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi, in misura significativa, da forniture a imprese esportatrici.

RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO – ULTERIORE PROROGA

Si ricorda che, con l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021, è stata prevista una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, che consente l’esclusione delle sanzioni amministrative e penali.

La procedura riguarda le indebite compensazioni del credito d’imposta per ricerca e sviluppo effettuate sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, per le attività svolte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 – 2019 per i soggetti “solari”).

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.

Il versamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali.

Con l’art. 5 del DL 145/2023, come modificato in sede di conversione in legge, i termini per effettuare la regolarizzazione in esame sono stati ulteriormente differiti:

  • la presentazione dell’istanza all’Ag. Entrata può avvenire entro il 30.7.2024;
  • il versamento di tutte le somme o della prima rata può intervenire entro il 16.12.2024 (le restanti due rate scadono conseguentemente il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024).


Il versamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

I contribuenti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata possono, entro il 30.6.2024, revocare la domanda.

Le modalità per la revoca saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

REGIME DI ESENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA

L’art. 4-quater del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha esteso l’applicabilità del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72 alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona con finalità di diagnosi e cura. In particolare:

  • alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica;
  • solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.


La disposizione si applica dal 17.12.2023.

Resta fermo il trattamento IVA applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla suddetta data.

NOVITÀ IN MATERIA DI LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE

In sede di conversione del DL 18.10.2023 n. 145, è stato inserito l’art. 13-ter, che introduce nuovi obblighi con riferimento alle:

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017;
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.


CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

Il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN) dovrà essere attribuito:

  • alle unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.


Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.

L’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:

  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.


La mancanza del CIN comporta per il titolare della struttura turistico-ricettiva (alberghiera o paralberghiera), nonché per chi concede l’unità immobiliare in locazione per finalità turistiche o con locazione breve, la sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro “in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile”, salvo che lo stesso fatto sia sanzionato dalla normativa regionale.

La nuova norma prevede che, se l’unità abitativa è già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l’ente territorialmente competente (Regione o Provincia autonoma) dovrà procedere:

  • all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo ai codici preesistenti;
  • alla trasmissione dei codici al Ministero del Turismo unitamente ai dati in suo possesso relativi alle unità immobiliari.


Il CIN deve essere obbligatoriamente:

  • esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, “assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici”;
  • indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato (tale obbligo ricade anche sugli intermediari immobiliari e sui soggetti che gestiscono portali telematici).


Resta fermo l’obbligo di rispettare tutti gli adempimenti previsti dall’art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e dalle normative regionali e provinciali di settore e in particolare:

  • di comunicare “alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate”;
  • entro “le ventiquattro ore successive all’arrivo e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”.


La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:

  • la sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata;
  • la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.


Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

L’assenza del CIN sembra configurare un elemento di preferenza per l’assoggettamento ai controlli antievasione da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza.

OBBLIGHI ATTINENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Sono previsti alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti:

  • le unità gestite in forma imprenditoriale devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente;
  • in ogni caso (quindi a prescindere dalla forma imprenditoriale o meno), tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:
    • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
    • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.


La concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o in locazione breve prive dei requisiti di sicurezza sopra indicati è punita:

  • con le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile, se si tratta degli obblighi di sicurezza degli impianti per chi svolge l’attività in forma imprenditoriale,
  • con la sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata, se si tratta della violazione dell’obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili.


Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (compresi i soggetti che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti per periodo d’imposta, per i quali si presume l’imprenditorialità) è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Nel caso in cui l’attività sia esercitata tramite società, la SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante.

La mancata presentazione della SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Le suddette sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

FUNZIONI DI CONTROLLO E DECORRENZA

Le funzioni di controllo, verifica e applicazione delle sanzioni sopra illustrate sono svolte dal Comune in cui è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale.

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN (per la quale occorre ancora aspettare).

TASSO DI INTERESSE LEGALE – RIDUZIONE AL 2,5% DAL 2024 – EFFETTI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d’anno, a decorrere dal 1.1.2024.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive, tra le quali si ricordano:

  • la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472;
  • la cristallizzazione del tasso di interesse legale negli istituti deflativi del contenzioso: infatti, in relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2023 il cui versamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 5% in vigore nel 2023, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, quali l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale;
  • la cristallizzazione del tasso di interesse legale nella rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate previste dal dl 119/2018 (c.d. “pace fiscale”):  deve ritenersi che il tasso legale applicato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive;
  • la cristallizzazione del tasso di interesse legale nella rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate previste dalla legge di bilancio 2023 (c.d. “tregua fiscale”): deve ritenersi che il tasso legale applicato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive;
  • la rilevanza per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
    • ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
    • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR);
  • la non rilevanza in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale;
  • l’efficacia anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001), con applicazione della nuova misura minima della sanzione, pari al 2,5%, ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall’1.1.2024.


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NOTA BENE – Le informazioni contenute nella presente circolare sono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità̀ esclusivamente divulgativa generale e non può̀ sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti, è necessario consultare consulenti professionali qualificatiLe informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà̀ di Fazzini Holzmiller & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.

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