BONUS PUBBLICITA’ – CONFERMA ENTRO IL 9 FEBBRAIO

Ricordiamo che scade il 9 febbraio il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022, che consente di fruire del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis comma 1-quater del DL 50/2017, riconosciuto per il 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Tale dichiarazione va resa, si ricorda, per dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Pertanto, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dal 1° marzo all’8 aprile 2022 devono “confermare” la prenotazione per gli investimenti indicati in tale documento.

Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022 è stato posticipato dal comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 21 dicembre 2022, che ha fissato la finestra temporale per la presentazione dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023, anziché dal 1° al 31 gennaio 2023 come inizialmente previsto dalla normativa..
C’è quindi tempo fino al 9 febbraio 2023 per presentare tale dichiarazione sostitutiva.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

La dichiarazione può essere presentata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario; tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3 comma 3 del DPR n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nella data riportata nell’attestazione di corretta acquisizione, rilasciata nell’ambito del servizio on line citato.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Il nostro Studio rimane a Vostra disposizione per ogni approfondimento.

Con i migliori saluti.

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