Fiscalità internazionale

TRANSFER PRICING, VERIFICA LIMITATA AI PREZZI APPLICATI NEI SERVIZI INFRAGRUPPO

Di Enrico Holzmiller

L’Agenzia delle Entrate non può sindacare il valore di mercato dei servizi intragruppo contestando la quantità dei premi ceduti rispetto alla media del mercato, nei casi in cui il prezzo delle transazioni sia di ritenuto corretto.

E’ questa, in sintesi, la conclusione alla quale perviene la CgT di primo grado di Milano, con la sentenza n. 219/2026 (Presidente Duchi, Relatore Martinelli).

La vicenda trae origine da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società di assicurazione straniera, con sede in Europa, ed operante in Italia in regime di stabilimento (stabile organizzazione).

Negli accertamenti impugnati è stato sollevato un unico rilievo relativo alla presunta indebita deduzione, da parte della stabile organizzazione italiana, dei servizi di riassicurazione passiva infragruppo in misura superiore al valore di mercato.

L’Ufficio non contesta il prezzo della transazione (la commissione di riassicurazione), bensì la quantità dei premi ceduti (percentuale del 50%) ritenuta eccessiva rispetto alla media di mercato.

L’approccio metodologico dell’AdE è stato il seguente: ha preso innanzi tutto in considerazione non solo il pricing adjusment (prezzo) ma lo structural adjusment, considerando non il prezzo unitario ma la quantità dei servizi intercompany.

I verificatori hanno quindi verificato la benchmark di mercato, esaminando esaminato i dati IVASS più temporalmente vicini all’esercizio accertato, prendendo a riferimento il tasso medio di riassicurazione ramo danni (quest’ultimo molto inferiore rispetto alla percentuale di riassicurazione effettuata nel caso di specie).

L’Ufficio è quindi passato all’analisi economica-finanziaria, mettendo a confronto i dati di mercato e quelli della S.O. relativi alla sinistrosità (Loss Ratio), evidenziando un rischio significativamente inferiore alla media di mercato.

Infine, è stato calcolato il Margine di Solvibilità della stabile organizzazione, evidenziando un’eccedenza patrimoniale molto elevata.

L’Ufficio, sulla base delle analisi effettuate, è arrivato quindi alla conclusione secondo cui una riassicurazione del 50% non risponde, nel caso di specie, a logiche di mercato, in quanto non vi era alcuna esigenza concreta di: contenimento del rischio, stabilizzazione dei risultati, liberazione di capitale.

I giudici milanesi, preso atto del calcolo suddetto, ricordano che l’analisi di Transfer Pricing debba limitarsi alla verifica della congruità dei prezzi applicati nelle operazioni intercompany. L’Amministrazione Finanziaria può quindi sindacare esclusivamente il prezzo o il corrispettivo, ma non le scelte imprenditoriali del contribuente, siano esse di carattere quantitativo, quali la misura della riassicurazione adottata, o strategico, quali le modalità operative di gestione del rischio.

Il Transfer Pricing non è infatti uno strumento di valutazione della politica industriale e l’Ufficio non può rideterminare ex post la misura economicamente “corretta” della riassicurazione: ogni rettifica fondata sulla sola percentuale di cessione è illegittima.

L’Ufficio avrebbe dovuto valutare unicamente la congruità della commissione riconosciuta a fronte della cessione dei premi. Poiché tale commissione non è mai stata contestata, non sussistono i presupposti per una rettifica ai sensi dell’art. 110, comma 7 Tuir.

L’operato dell’Ufficio risulta quindi illegittimo, in quanto fondato non sull’analisi del prezzo, ma sulla quota di premi ceduta, ossia una scelta imprenditoriale di gestione del rischio.

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Autore

Dott. Enrico Holzmiller
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