Fiscalità internazionale

TRANSFER PRICING, TASSI REALI SUI FINANZIAMENTI ONEROSI

Di Enrico Holzmiller

Un tema sempre “caldo” dal punto di vista del transfer pricing è quello dei finanziamenti intercompany, tra società aventi sede in diversi paesi.

L’ Agenzia delle Entrate tende ad applicare infatti, in questi casi, tassi medi teorici (es euribor del periodo interessato) o tassi già subìti dalla casa madre italiana nei confronti degli istituti di credito, ritenuti non “ribaltati” con idoneo markup all’atto del finanziamento alle consociate straniere.

D’altro canto, vi sono oggettivamente casi particolari nei quali si rende difficile applicare percentuali di interesse “standard”: si pensi ad esempio al caso in cui sia impossibile da parte di una delle società del gruppo, a causa di un momento di difficoltà finanziaria, ottenere un credito da finanziatori terzi.

Su questo particolare ambito si è mossa la Cgt di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 456/25 (presidente Targetti, relatore Atanasio).

Dopo aver ricordato i lineamenti della normativa in tema TP, la Commissione richiama la sentenza della Cgt Europea SGI (causa C-311/08) la quale ha confermato la compatibilità tra la normativa sul transfer pricing e la libertà di stabilimento. Detta sentenza, in particolare, fa riferimento ad “una normativa nazionale che si fondi su un esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se una transazione consista in una costruzione di puro artificio a soli fini fiscali”.

I concetti vengono ripresi dalla Cgt Europea Hornbach-Baumarkt (Causa C-382/16), la quale precisa che deve essere lasciata la possibilità al contribuente di produrre elementi a supporto della bontà della transazione commerciale.

Sulla base di tali sentenze (ed altre, citate, di Cassazione, ad es. n. 1350/21) i Giudici arrivano alla conclusione che l’Amministrazione Finanziaria debba farsi carico non solo di provare l’avvenuta operazione di finanziamento, ma anche di applicare un tasso di mercato relativo a finanziamenti realmente comparabili, ed erogati a soggetti con il medesimo “credit ranking” dell’impresa debitrice.

Ciò per l’evidente ragione – continua la Commissione – che non è pensabile che sia sempre possibile accedere al credito. In altri termini, non è possibile prendere a parametro di valutazione tassi di mutuo astratti che prescindono dalla valutazione concreta delle società del gruppo che ricevano detto finanziamento.

Si tratta peraltro di un concetto che dovrebbe essere pacifico, in quanto richiamato a più riprese dalle Guidelines Ocse.

Nel caso di specie, le controllate estere che avevano ricevuto un finanziamento infragruppo infruttifero dalla società italiana versavano in una posizione di pesante esposizione verso terzi, vedendosi pertanto precluso l’accesso al credito bancario. La controllante italiana, dal lato suo, aveva uno specifico interesse a conservare l’operatività delle consociate estere e garantire la positiva ripresa sul mercato.

Seguendo questo iter logico, e laddove le valide ragioni economiche siano oggettive ed apprezzabili, non dovrebbe essere tacciato di antieconomicità o di mancanza di inerenza l’interesse infruttifero applicato da una società italiana ad una consociata straniera anche a fronte di un finanziamento bancario “a valle”, fruttifero, acceso dalla stessa società Italiana.

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Autore

Dott. Enrico Holzmiller
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