TRANSAZIONI INFRAGRUPPO RIPARTIZIONE DEGLI UTILI A MAGLIE STRETTE

Di Enrico Holzmiller

Il Profit Split può essere considerato valido solo laddove le parti apportino congiuntamente beni immateriali unici e di considerevole valore, realizzando prestazioni tra loro notevolmente integrate.

Questa è la conclusione alla quale perviene la CgT di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 1059/25 (Presidente Marini, relatore Palma).

La decisione trae origine da un accertamento sui prezzi di trasferimento adottati da una società italiana Alfa. L’Agenzia delle Entrate ha contestato il metodo di calcolo del valore di mercato delle transazioni infragruppo utilizzato da Alfa nel proprio Country File, in relazione a due tipologie di operazioni:

  • Concessione di software da parte di Alfa (controllante) alle proprie controllate straniere, con servizi di upgrade e manutenzione, per la quale Alfa aveva utilizzato il Transactional Net Margin Method (TNMM);
  • Servizi resi da personale di Alfa alle controllate straniere, valorizzati con metodo Comparable Uncontrolled Price (CUP)

L’Ufficio, sulla base della struttura organizzativa del gruppo, che vede al centro la società italiana quale holding operativa che ha realizzato il citato software, e le controllate incaricate della distribuzione dello stesso oltre che dell’assistenza per l’installazione, ha ritenuto che le due operazioni fossero inscindibili tra loro e costituissero oggetto di un pacchetto integrato, alla cui realizzazione avevano concorso sia Alfa che le controllate estere. Secondo questa ricostruzione, ne discenderebbe che l’attività delle controllate estere sarebbe stata essenzialmente compenetrata con quella della casa-madre, ed il metodo più corretto da applicare, secondo l’AdE, sarebbe stato il Profit Split.

La Corte, dopo aver tratteggiato i lineamenti Ocse sulle metodologie di calcolo del Transfer pricing, analizza puntualmente le caratteristiche dei due richiamati servizi (considerati unitari dalla AdE) rilevando quanto segue:

  • La titolarità del software era in capo ad Alfa;
  • Le funzioni di programmazione, aggiornamento, implementazione e ricerca di mercato spettavano ad Alfa, che le svolgeva a proprio rischio e con propria struttura organizzativa avente sede in Italia
  • Le società controllate avevano il compito di commercializzare nel proprio paese, in via non esclusiva, il software;
  • Le società controllate svolgevano compiti di assistenza tecnica limitati, essenzialmente consistenti nell’installazione e configurazione del programma;
  • Per quanto attiene ai servizi resi dal personale, si trattava di squadre composte sia da dipendenti della casa-madre che da dipendenti della società controllata presente nel Paese nel quale il software doveva essere installato.

Sulla base della situazione così strutturata, i Giudici concludono  per una inesistenza di quella forte integrazione indispensabile per poter applicare il Profit Split Method.

Innanzi tutto – precisa la Corte – la proprietà del software così come le varie funzioni risultano ben delineate e suddivise tra Alfa e le società controllate, non rilevandosi l’apporto congiunto di beni immateriali unici di considerevole valore.

Per quanto attiene alla presenza congiunta di squadre di lavoro, i Giudici ritengono che l’ottimizzazione delle risorse umane, operata attraverso la formazione di differenti squadre di lavoro provenienti da più società, non abbia nulla a che vedere con quella elevata integrazione dell’attività di impresa e quel contributo “unique e valuable” richiesto dalle linee guida OCSE per l’applicazione del citato Profit Split.

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Fazzini Holzmiller & Partners

Autore

DOTT. ENRICO HOLZMILLER
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