Fiscalità nazionale

START-UP INNOVATIVE: ISCRIZIONE AL REGISTRO SPECIALE NON PRECLUSIVA SE IL BENEFICIO E’ SUCCESSIVO

Di Enrico Holzmiller

L’iscrizione al registro speciale delle start-up innovative assume valore dichiarativo e non costitutivo della natura delle stesse e, pertanto, la mancata o ritardata iscrizione non preclude l’attribuzione del beneficio fiscale, se goduto successivamente. Questa è la conclusione cui perviene la recente sentenza n.1348/2023 della Cgt primo grado Milano.

Il caso prospettato vede come ricorrente una persona fisica, socia di una startup innovativa, alla quale aveva erogato un versamento a fondo perduto, godendo della detrazione di legge.

I giudici milanesi, dopo aver ricordato le caratteristiche peculiari delle startup innovative, ripercorrono la sequenza di quanto accaduto:

  • Nell’anno 2015, il socio / ricorrente versava del denaro nella start-up innovativa come aumento di capitale con sovrapprezzo. Alla data di versamento, la startup non era stata ancora iscritta nella sezione speciale del registro Imprese, ex art. 25 c.10 Dl 179/2012;
  • Ad inizio 2016, la startup rilasciava al socio una certificazione attestante il versamento da quest’ultimo effettuato, dichiarando l’esistenza in capo a sé dei requisiti tali da poterla qualificare come startup innovativa;
  • Nel marzo 2017, la società provvedeva ad iscriversi nell’apposita sezione speciale del registro Imprese, divenendo così riconoscibile anche nei confronti dei terzi come start-up innovativa;
  • Il socio godeva della citata detrazione nel 2017, con riguardo all’anno 2016, in un momento successivo all’iscrizione della società nel registro speciale (la sentenza non esplicita se il “momento successivo” è da identificarsi con il pagamento delle imposte o con l’invio della dichiarazione dei redditi. Probabilmente il riferimento vale per entrambi gli adempimenti, tenuto conto che l’iscrizione era avvenuta nel mese di marzo).

In relazione a tale sequenza, l’Agenzia Entrate ha disconosciuto il diritto alla detrazione in capo al socio in quanto il versamento da cui scaturiva era avvenuto prima dell’iscrizione della società al registro speciale, attribuendo a quest’ultimo carattere costitutivo della natura di start-up innovativa.

I giudici, al contrario, arrivano alla conclusione che l’iscrizione al registro speciale non abbia alcun effetto costitutivo del diritto ad ottenete il beneficio.

La decisione, così come è stata formulata, parrebbe ad una prima lettura in contrasto con la prassi del MISE, ed in particolare con i pareri n. 147530 del 22.8.2014 e del successivo n.222631 del 3.11.2015. Il primo, in particolare, dopo aver confermato che l’iscrizione al registro speciale “ha sicuramente la funzione, dal punto di vista della pubblicità del registro imprese, di pubblicità notizia” precisa altresì che “tuttavia, dal punto di vista dell’applicazione della speciale disciplina di favore dettata dalla sezione IX del DL 179/2012, tale pubblicità viene ad assumere valore costitutivo”.

Invero, anche il Dl 179/2012, all’art. 25, comma 8, precisa che le startup innovative “devono essere iscritti [al registro speciale] ai fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.

Attesa la posizione della normativa e della prassi, il tenore letterale della disposizione appena ricordata pare tuttavia non precludere la possibilità – avvenuta nel caso trattato – in cui il beneficio (ergo: detrazione) venga usufruito successivamente all’iscrizione della società nel registro speciale (quindi coerentemente con l’articolo 25), e ciò indipendentemente dal momento di effettuazione del versamento dal quale deriva la detrazione medesima.

Restiamo, come sempre, a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

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Cordialmente

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Autore

DR. ENRICO HOLZMILLER
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