Di Enrico Holzmiller
La segregazione delle transazioni in ambito Transfer Pricing è un passaggio estremamente importante nella verifica del “giusto prezzo”.
Le regole Ocse infatti, al fine di definire il prezzo basato sulla libera concorrenza (arm’s length principle) richiedono, in determinate circostanze, di separare le transazioni infragruppo da elementi che, se considerati unitariamente, rischierebbero di “inquinarle” rendendo vano ogni tentativo di comparabilità, sia essa interna (dove il confronto avviene con transazioni effettuate dalla medesima società verso soggetti terzi) o esterne (ove la comparazione avviene invece con società terze).
La segregazione va definita e valutata caso per caso: la stessa infatti è da evitare quando le operazioni sono strettamente integrate, si condizionano a vicenda e non avrebbero senso economico se scisse.
Il concetto generale riferito alla segregazione ed alla sua utilità è contenuto nelle Guidelines OCSE 2022, parg 3.9 del Capitolo III: “Ideally, in order to arrive at the most precise approximation of arm’s length conditions, the arm’s length principle should be applied on a transaction-by-transaction basis. However, there are often situations where separate transactions are so closely linked or continuous that they cannot be evaluated adequately on a separate basis”.
Nella prassi, molto spesso la segregazione, anziché applicata “transazione per transazione”, viene riferita ai risultati economici. È il caso tipico in cui la Tested Party (ovvero la società analizzata all’interno della transazione) svolge sia attività nei confronti del gruppo che nei confronti dei terzi, ed il metodo applicato sia il TNMM, basato per l’appunto sui risultati economici. Nei suddetti casi questa operazione è spesso indispensabile, ma va fatta con criteri robusti, coerenti e riconciliabili con la contabilità generale (con particolare attenzione all’uso di drivers validi nella allocazione dei costi indiretti).
In questo solco si colloca la recente sentenza n.210/2026 della CgT di secondo grado della Lombardia (Presidente e Relatore Lamanna). La vicenda trae origine da una verifica fiscale su un gruppo formato da una capogruppo estera (non viene esplicitato il Paese della sede) avente partecipazioni in una società italiana, una spagnola ed una polacca.
Le transazioni da monitorare, dal punto di vista della società italiana (contribuente in giudizio) risultano esistenti nei confronti di tutte le altre società del gruppo.
Al fine di definire il corretto prezzo di trasferimento, l’Ufficio tramite metodo TNMM ha testato la redditività complessiva della società italiana mediante un approccio unitario, cumulando vendite, royalties e servizi infragruppo. Detto metodo, ritenuto legittimo dai giudici di primo grado, è stato considerato errato dalla Cgt Lombarda.
Questo in quanto l’Agenzia non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di una stretta correlazione tra tali operazioni.
Al contrario, da quanto si evince dalla sentenza, i rapporti contrattuali risultano distinti per oggetto, controparte e profilo di rischio. Difatti
- la holding è titolare di intangibili e percettrice di royalties;
- la società polacca è un produttore a basso rischio;
- la società spagnola è un erogatore di servizi di supporto
I giudici lombardi, sulla base del citato paragrafo 3.9 delle Guidelines (la sentenza fa riferimento alla versione più “datata” del 2017) giungono quindi alla conclusione che detto approccio risulta errato, con conseguente rigetto del motivo di appello dell’Ufficio.
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