Di Enrico Holzmiller
La Risposta n. 161/2026, pubblicata alla vigilia di Ferragosto, chiarisce la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito all’apporto di partecipazioni nel caso di compagini sociali plurime. Il contenuto del documento è coerente con l’interpretazione già fornita lo scorso 29 luglio sul Sole24Ore (“realizzo controllato anche per l’apporto di partecipazioni”).
Ad inizio anno, con la Risposta n. 9/2026, l’AdE aveva confermato la possibilità che l’apporto di partecipazioni, in luogo del conferimento, possa godere – a talune condizioni – del regime di realizzo controllato ex art 177 tuir.
Il caso a suo tempo trattato era riferito ad una persona fisica detentrice il 100% di partecipazioni, sia nella società conferitaria che nella società conferente. Tale particolarità aveva creato un dibattito dottrinale sull’applicazione dell’art 177 tuir in caso di pluralità dei soci, sebbene la ratio della Risposta n.9/2026 fosse chiaramente focalizzata, più che sulla citata unicità del socio, sulla necessità che dall’operazione risultasse una “mera riorganizzazione dei propri assetti”.
La Risposta n.161/2026 pubblicata ieri colma questo gap interpretativo.
In sintesi, il regime di realizzo controllato nel caso di pluralità di soci “apportanti” è ammesso, secondo l’Agenzia delle Entrate, al ricorrere dei seguenti presupposti:
- I soci apportanti devono essere tutte persone fisiche non in regime di impresa;
- Prima dell’apporto, i soci apportanti devono detenere complessivamente sia l’intero capitale sociale della società scambiata (Alfa) che della società conferitaria (Beta) e – singolarmente – un’identica percentuale di partecipazione nelle due società;
- I soci apportano, in favore di Beta, il medesimo asset (la partecipazione di Alfa) congiuntamente e in misura pari all’intera quota partecipativa rispettivamente detenuta, così da consentire a Beta di assumere il controllo totalitario di Alfa.
A seguito dell’apporto, ciascun socio conferente continua a detenere la propria partecipazione in Alfa nella stessa misura originaria, seppur indirettamente per il tramite di Beta, evidenziando la natura meramente organizzativa dell’apporto.
Si possono fare alcune riflessioni sul punto. Innanzi tutto, la fattispecie è chiaramente allargabile – permanendo gli altri presupposti – al caso in cui la totalità della società scambiata (Alfa) sia detenuta, prima dell’operazione, in parte dalla società conferitaria (Beta) ed in parte dai soci apportanti, persone fisiche, e quest’ultima parte sia detenuta in modo paritetico tra le stesse persone fisiche e sia oggetto di apporto tale che Beta accresca la sua partecipazione in Alfa fino alla detenzione totalitaria.
E’ il caso in cui Tizio e Caio detengano ciascuno il 50% di Beta, mentre Alfa sia detenuta, ante-operazione, al 90% dalla stessa Beta, al 5% da Tizio ed al 5% da Caio, e quest’ultimo 10% sia oggetto di apporto. Anche in quest’ultimo caso si evidenzia la natura meramente riorganizzativa dell’apporto.
Per gli altri casi, dovrebbe comunque risultare applicabile la Risposta n. 450/2022 che permette la realizzazione di preliminari operazioni funzionali ad un successivo conferimento (qui: apporto) in realizzo controllato.
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