Di Enrico Holzmiller
La recente Risposta n.9/2026 ha confermato la possibilità che l’apporto di partecipazioni, in luogo del conferimento, possa essere effettuato, a talune condizioni, in regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2 Tuir.
Il caso trattato dalla Risposta è riferito ad una persona fisica che detiene il 100% di partecipazioni sia in Alfa srl che in Beta srl, ed apporta a patrimonio netto, con relativo trasferimento di proprietà, l’intera sua partecipazione di Alfa in Beta.
La Risposta, nel confermare la fattibilità dell’operazione in regime di realizzo controllato, fa riferimento ad un caso di unicità del socio, persona fisica, sia pre che post apporto.
Detta Risposta può essere applicata a casi in cui esiste una pluralità di soci?
Al riguardo, occorre ricordare che l’art 177 comma 2 Tuir prevede come condizione essenziale che la società conferitaria acquisisca o incrementi la propria percentuale di controllo, non richiedendo l’unipersonalità del socio conferente. La circolare 33/2010, richiamata dalla Risposta 9/26, ricorda che normativa e ratio, di matrice comunitaria (Dir 90/434/CEE modificata con Dir. 2005/19/CE) “si disinteressano degli eventuali rapporti partecipativi o di gruppo sussistenti tra soggetti conferenti e società conferitaria”.
La ratio della Risposta 9/26 va quindi focalizzata non tanto sull’unipersonalità del socio conferente/apportante (caso specifico sottoposto all’AdE) quanto sul passaggio dove la stessa Risposta precisa che sia necessario che si determini una “mera riorganizzazione dei propri assetti”.
Prendiamo ora in esame il caso in cui Tizio e Caio, persone fisiche, abbiano ciascuno il 50% delle partecipazioni in Beta Srl. Tizio e Caio possiedono inoltre il 5% cadauno di Alfa srl, detenuta per la restante parte (90%) da Beta srl. Il costo fiscale delle partecipazioni detenute da Tizio e Caio in Alfa srl è esattamente identico. Tizio e Caio intendono apportare il loro 10% complessivo di Alfa in Beta ad un valore pari al costo fiscale, applicando la neutralità fiscale indotta ex art 177 co. 2 Tuir.
L’operazione appena descritta, in cui convivono:
- la complessiva detenzione totalitaria diretta da parte dei soggetti apportanti (Tizio e caio) nella società che riceve l’apporto (Beta);
- la complessiva detenzione totalitaria, diretta od indiretta (tramite Beta), da parte dei soggetti apportanti (Tizio e Caio) nella società apportata (Alfa);
- una eguaglianza (nell’esempio, 5% cad) delle partecipazioni detenute dagli apportanti (Tizio e caio) nella società oggetto di apporto (Alfa);
- una eguaglianza del costo fiscale delle partecipazioni apportate
risulta in linea con la ratio della Risposta 9/2026, in quanto “ricrea” la medesima situazione proposta in quest’ultima (seppur con una compagine sociale multipla) e risponde all’esigenza della “mera riorganizzazione degli assetti”, senza alcun salto di imposta, né alcuna implicito passaggio di ricchezza tra soci o tra questi e terzi.
Dubbi invece potrebbero emergere (e su tali aspetti sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell’AdE) nel caso in cui manchino in tutto od in parte queste quattro caratteristiche.
Laddove dovesse risultare negata in tali casi la fattibilità, dovrebbe comunque potersi applicare la Risposta n. 450/2022 (seppur focalizzata sul comma 2bis del citato articolo 177) che permette la realizzazione di preliminari operazioni di compravendita funzionali ad un successivo conferimento in realizzo controllato.
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