Di Enrico Holzmiller
Il calcolo del prezzo di trasferimento proposto dall’Agenzia Entrate è valido solo se basato su un rigoroso iter metodologico. Viceversa, l’esistenza di una serie di errori compromette l’attendibilità complessiva del calcolo proposto e la conseguente pretesa erariale. E’ questa, in sintesi, la conclusione cui perviene la Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, con la recente sentenza n. 2401/2025 (Presidente Izzi, Relatore Giannetta), che mette in primo piano alcuni passaggi del calcolo suddetto, e risulta particolarmente interessante per il taglio pratico-operativo seguito dalla Commissione giudicante.
La vicenda trae origine da un accertamento sui prezzi di trasferimento, al termine del quale l’Ufficio ha ritenuto di applicare un metodo (TNMM) differente da quello praticato, nell’ambito della documentazione nazionale, dalla società contribuente (Resale Price Method).
In prima battuta, la Corte giustamente ricorda – aspetto essenziale – che, in presenza di una metodologia già applicata dalla società verificata, l’Ufficio ha, innanzi tutto, l’onere di dimostrare concretamente i motivi sottesi ad una errata applicazione di tale metodo, in funzione della tipologia di transazione da monitorare (e, a parere di chi scrive, non solo in funzione di quest’ultima “stand alone”: tale “dimostrazione” deve infatti considerare i FRA – funzioni, rischi, assets – e la corretta determinazione della tested party).
Nel caso di specie, l giudici rilevano come l’Ufficio non abbia adeguatamente provato le motivazioni sottese al cambio di metodo.
Inoltre, con particolare riguardo all’applicazione del TNMM; l’Ufficio è incorso in due errori:
- Versione banca dati utilizzata: da quanto si evince dalla sentenza, il calcolo si è basato su un confronto “esterno”, ed è pertanto stata utilizzata una banca dati (non identificata) per la ricerca dei comparables. Tuttavia, l’Ufficio ha utilizzato una release “contemporanea” alla data della verifica fiscale, mentre avrebbe dovuto posizionarsi all’epoca dei fatti contestati (annualità 2015 e 2016), utilizzando una versione teoricamente disponibile all’epoca delle annualità verificate. Vale ricordare, ancorchè non sia stato esplicitato nella sentenza in commento, che tale conclusione, riferita al corretto utilizzo delle banche dati, è stata sottolineata dalla Circolare Assonime n. 4/2018, e già oggetto di conclusioni analoghe da parte di Sentenze della stessa Corte di Giustizia Lombarda (ex multis: CTR Lombardia n. 4097/2022, 1344/2022, 5005/2018)
- Errato inserimento dell’annualità oggetto di verifica nel triennio di riferimento: salvo casi particolari, la prassi vuole che venga considerato un triennio di riferimento, antecedente all’annualità verificata, al fine di identificare i soggetti comparabili. Nell’ambito di tale triennio tuttavia non può essere ricompreso il medesimo anno fiscale oggetto di verifica, posto che i dati di quest’ultimo non sono disponibili nelle banche dati al momento delle transazioni. In altre parole, la società contribuente, nell’effettuare la disamina circa la congruità dei prezzi applicati, non può avere a disposizione, nelle banche dati utilizzate, i dati dei comparables riferiti al medesimo esercizio monitorato. Le informazioni contabili vengono infatti “caricati” sui database in seguito all’approvazione dei bilanci, e quindi solo al termine dell’anno successivo a quello di riferimento. L’Ufficio, effettuando una verifica fiscale ex post, deve tenere conto di tale aspetto.
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