Di Enrico Holzmiller
La CgT Lombardia, con la recente sentenza n.1178/25 depositata lo scorso 6 maggio (Presidente Rollero, relatore Di Mario) ritorna sulla delicata questione della detraibilità dell’iva sui costi sostenuti da una Special Purpose Vehicle (SPV) finalizzata ad un’operazione di Merger Leveraged Buy Out (MLBO).
L’operazione di MLBO, disciplinata dall’art. 2501bis cc, è quell’operazione volta all’acquisizione di una società bersaglio o target, da parte di un’altra società, costituita per l’occasione (SPV o società veicolo), la quale generalmente ricorre a fonti esterne di finanziamento. Una volta acquisita la partecipazione, la società veicolo procede alla fusione (diretta o inversa) con la società target, con l’effetto di far gravare l’indebitamento sul patrimonio di quest’ultima, una volta fuso con la SPV.
Il tema su cui i giudici sono stati chiamati a decidere si focalizza sulla detraibilità o meno dell’iva sui costi (spesso ingenti) sostenuti dalla SPV per l’operazione di MLBO.
Secondo la tesi prospettata dall’Agenzia elle entrate, la SPV non può essere considerata soggetto passivo di imposta ai fini iva, non avendo quindi alcun diritto a detrarre l’iva assolta sui costi sostenuti per gli acquisti di servizi effettuati nel contesto di un’operazione di MLBO. La SPV infatti esercita, nel breve arco temporale della sua esistenza, solo una mera attività di acquisizione e detenzione statica e sostanzialmente passiva di una partecipazione societaria (nel capitale della società target), senza il compimento di alcuna ulteriore effettiva attività di carattere imprenditoriale. Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, nello schema classico del MLBO (qual è quello trattato dai giudici nel caso in commento) la SPV non compie alcuna attività di effettiva e rilevante “ingerenza” nella gestione economico-imprenditoriale della società target, che si possa tradurre in operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’iva.
A fronte di tale posizione, tenuto conto della più recente giurisprudenza (Cassazione 22608/24), i giudici lombardi arrivano ad una conclusione opposta.
Secondo la Corte, la SPV non nasce a meri fini di detenzione di partecipazioni societarie (come invece avviene per le holding statiche). Essa si connota, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo di gestirne l’azienda a seguito della preordinata fusione. In tale contesto quindi, ai fini Iva l’acquisizione della società target non è altro che una fase preparatoria dell’attività economica che verrà esercitata a seguito della fusione. Pertanto il sostenimento da parte della SPV di spese di investimento finalizzate all’acquisizione delle partecipazioni della target la rende un soggetto passivo ai fini iva, e questo ancorchè i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di una attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.
Risulta quindi applicabile, anche in ambito MLBO, il concetto generale di detrazione dell’iva relativa alle spese propedeutiche e funzionali all’esercizio dell’attività di impresa, anche se sostenute prima che l’attività in questione sia iniziata, non risultando essenziale che vi sia o meno un’ingerenza da parte della SPV nella gestione della società controllata o target.
Va ricordato che alla medesima conclusione è pervenuta, a livello di prassi, la norma di comportamento AIDC n.220
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