Sovraindebitamento

La cessione del quinto nelle procedure di sovraindebitamento e la “nuova” Legge 3/2012

Ad una prima e superficiale lettura, la novità apportata sul tema dalla L. 176 del 18/12/2020 alla Legge 3/2012, sembrerebbe rappresentare un passo indietro nel trattamento della cessione del quinto nelle procedure di sovraindbitamento.

La Legge 176 del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, ha introdotto una lunga serie di rilevantissime modifiche alla Legge 3/2012, anche nota come Legge sul Sovraindebitamento.

La necessità di intervenire in questo momento sulle procedure di sovraindebitamento discende dalla notissima decisione, provocata in parte anche dalla contingente situazione pandemica e dalle relative conseguenze derivate da ciò al tessuto economico del nostro Paese, di posticipare l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Come è noto, essa era stata infatti inizialmente stabilita per il 15 agosto 2020, salvo essere poi prorogata al 1° settembre 2021, dall’art. 5 del D.L. n. 23 del 2020 (c.d. “Decreto liquidità”), che ha modificato l’art. 389, comma 1, D.Lgs. n. 14 del 2019.

Le novità apportate alla Legge 3/2012 dalla citata L. 176/2020, che in linea generale sono state salutate con favore da parte di tutti gli operatori del settore, sono da ricondurre in generale a due tipologie di interventi:

  1. l’entrata in vigore “anticipata” di alcune novità che sarebbero state introdotte nella disciplina delle procedure di sovraindebitamento da parte del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  2. la trasposizione in legge di orientamenti dottrinari e giurisprudenziali ormai consolidati, pressoché a livello nazionale, su molti aspetti controversi in materia di sovraindebitamento, in merito ai quali sussistevano vuoti normativi rilevanti, che la dottrina e la giurisprudenza avevano tentato di colmare negli anni successivi all’entrata in vigore della L. 3.

Dalla lettura dell’intervento normativo si evince l’intenzione del legislatore di adottare lo schema dell’innesto nella disciplina vigente di norme che si possono definire “incentivanti”.

Appare significativa, in tal senso, la rubrica dell’art. 4-ter della L. 176/2020, che introduce “Semplificazioni in materia di accesso alla procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3”.

Tra le novità principali apportate dalla L. 176 alla Legge sul Sovraindebitamento, si ricordano la possibilità della falcidia dell’IVA e delle ritenute (al pari di tutti gli altri tributi), l’ irrigidimento dei presupposti di ammissibilità dell’accesso alle procedure da sovraindebitamento sul piano soggettivo (con l’implementazione del secondo comma dell’art. 7 della L. 3), le rilevantissime novità relative alla posizione dei soci illimitatamente responsabili, la possibilità di promuovere le cosiddette “procedure familiari”, l’esdebitazione del debitore incapiente, la nuova relazione dell’OCC[1].

«La Legge 176/2020 ha apportato molte rilevantissime modifiche alla Legge sul Sovraindebitamento, anche nell’ottica di anticipare l’entrata in vigore di alcune novità previste dal CCII»

Un intervento normativo che, chi scrive, si sarebbe atteso, era la positivizzazione di un principio che – grazie alle interpretazioni dottrinarie e alle molteplici pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto in modo quasi univoco su tutto il territorio nazionale – poteva ritenersi ormai consolidato. Il riferimento è al trattamento della cessione delle quote dello stipendio o della pensione. In un precedente contributo su questo stesso sito[2], era stato approfondito tale tema, che fin dall’entrata in vigore della Legge 3, aveva provocato una serie di incertezze. Il dubbio principale risiedeva nel chiedersi se il finanziamento assistito dalle “cessioni del quinto” dovesse essere rimborsato secondo il piano di ammortamento originariamente concordato oppure dovesse essere oggetto di falcidia. Tale aspetto è spesso fondamentale nell’economia di quelle numerosissime procedure in cui gran parte dell’attivo messo a disposizione dei creditori consiste in una quota dello stipendio o della pensione del soggetto sovraindebitato. Di conseguenza, è ovvio che l’impossibilità di poter contare su tutto lo stipendio (o su tutta la pensione), ma solo sulla parte di esso che eccede la quota ceduta alla finanziaria, incide in modo assai rilevante sulla quota di reddito destinabile agli altri creditori, compromettendo – in un certo senso – la par condicio creditorum.

«Il credito del finanziatore garantito da cessione del quinto può e deve essere considerato falcidiabile»

Nel già citato intervento[3], si era sostenuto che il credito del finanziatore garantito da cessione del quinto dovesse essere considerato falcidiabile, argomentando tale tesi con una serie di considerazioni che apparivano ed appaiono tuttora inoppugnabili.

In primo luogo, partendo dal presupposto che le procedure di sovraindebitamento sono certamente procedure concorsuali, si ritiene che ad esse debbano essere applicate per analogia le norme previste dalla normativa sulle procedure concorsuali maggiori.

Inoltre, la normativa sul sovraindebitamento indica esplicitamente i crediti che non possono essere oggetto di falcidiati e tra di essi non figura quello del cessionario del quinto.

Pertanto, dopo l’accesso alla procedura di sovraindebitamento, non possono più essere eseguiti pagamenti in favore del cessionario del quinto poiché, in caso contrario, sarebbe infranto il divieto del pagamento dei creditori anteriori, in ossequio al principio della par condicio creditorum. L’aver intrapreso una delle procedure di cui alla L. 3/2012 comporta che tutte le precedenti obbligazioni vengono travolte da essa e incanalate entro l’unica procedura, in base alla quale si cercherà di soddisfare i creditori in base all’ordine delle cause legittime di prelazione.

L’orientamento dei magistrati, nel corso degli anni, ha dimostrato di condividere i principi appena esposti.

Già nel 2013 il Tribunale di Pistoia osservava che “E’ la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l’accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri”[4].

Ancora il Tribunale di Pistoia 23.2.2015 ha osservato che “nessuna norma, di cui alla L.3/2012, esclude l’applicabilità analogica dell’art. 169bis L.F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.”[5].

Il Tribunale di Siracusa 17.6.2016 (Dott. Perna) ha invece stabilito che “… del tutto priva di pregio giuridico è l’asserzione del creditore opponente, secondo cui non vi sarebbe alcuno strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto (…). Contrariamente all’assunto del creditore interveniente, la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario[6].

Anche il Tribunale di Grosseto[7] e il Tribunale di Firenze[8] si sono espressi nello stesso senso.

I vincoli imposti o le obbligazioni volontariamente assunte dal debitore valgono finché questo non subisce l’effetto straordinario della procedura da sovraindebitamento, che travolge  tutte le obbligazioni precedenti con la finalità di dare ordine ai pagamenti sulla base della par condicio creditorum e della graduazione delle cause di prelazione.

In sostanza, la giurisprudenza ha chiarito che il cessionario del quinto beneficia solo di una modalità di riscossione e non diventa titolare del credito, che rimane del cedente. La suddetta modalità di riscossione esige pagamenti periodici ed è incompatibile con la procedura concorsuale e con la par condicio, relativamente a ciò che residua alla data di apertura della procedura stessa.

Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, si era pensato che la questione fosse destinata a trovare una soluzione definitiva, poiché l’art. 67, comma 3, CCII, recita: “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”.

L’impostazione del legislatore, sopra indicata, è stata trasfusa nella L. 3/2012, per mezzo delle novità apportate dalla citata L. 176/2020. In particolare, nel nuovo comma 1-bis dell’art. 8, L. 3/2012, si stabilisce che: “La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo”.

«Il nuovo comma 1-bis dell’art. 8 L. 3/2012 ha chiarito che è possibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto»

Si segnala che parte della dottrina aveva in effetti individuato nella previsione dell’art. 67, comma 3, del CCII, così come individua nel nuovo comma 1-bis dell’art. 8 della L. 3/2012, un forte incentivo alle procedure di sovraindebitamento. Tuttavia, ad una lettura più attenta, la circostanza che il legislatore abbia specificato con precisione che la possibilità di falcidiare e ristrutturare i debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto, sia possibile nell’ambito della procedura di “ristrutturazione dei debiti del consumatore” (futura denominazione dell’attuale “piano del consumatore”), potrebbe portare a ritenere che tale possibilità sia invece preclusa nelle altre procedure, vale a dire nel concordato minore e nella liquidazione controllata del sovraindebitato (e attualmente nell’accordo del debitore e nella liquidazione del patrimonio).

Se tale interpretazione – a parere di chi scrive del tutto erronea – dovesse essere sposata dai magistrati, contrariamente a quanto avremmo potuto attenderci dalla riforma, ciò rappresenterebbe un notevole passo indietro nella promozione delle procedure di sovraindebitamento e nella tutela del principio della par condicio creditorum nelle procedure di cui alla L. 3. Tuttavia, al contrario, si ritiene che – anche dopo l’entrata in vigore del citato comma 1-bis – debba prevalere l’interpretazione già maggioritaria antecedentemente alla modifica della L. 3.

Si ricorda, infatti, che la giurisprudenza ha più volte stabilito, con riferimento alla procedura di accordo del debitore, che “nessuna tutela particolare (…) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendio”, che “tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri[9]. E ancora, nel decreto del Tribunale di Firenze (Est. Dott.ssa Governatori) del 3.7.2018, è stato chiarito che “il decreto di omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi”, e che “il decreto di omologa deve ritenersi equiparato all’atto di pignoramento, ciò che non consente al cessionario di far valere l’acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento, atteso che l’effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione ad un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità, a causa dell’effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento”.

Tali principi, a maggior ragione, appaiono applicabili (come in effetti sono stati applicati in questi anni dalla giurisprudenza maggioritaria) alla procedura di liquidazione del patrimonio, caratterizzata da un’ancor più spiccata concorsualità e conformità alla Legge Fallimentare, ed anche perché l’art. 14-quinquies, comma 3, L. 3/2012, stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione “deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento”.

Le riflessioni sopra riportate, la cui applicabilità è rimasta immutata anche dopo le novità introdotte dalla L. 176/2020, appare auspicabile, opportuno e corretto che i magistrati che – d’ora in poi – saranno chiamati a giudicare su tale tematica, applichino a tutte le procedure di sovraindebitamento l’inopponibilità della cessione del quinto che il nuovo art. 8, comma 1-bis, L. 3, ad una troppo superficiale lettura, sembra stabilire solo per il piano del consumatore.

[1] Sulle principali novità apportate dalla L. 176/2020 alla Legge sul Sovraindebitamento, cfr. Leuzzi S., La riscrittura natalizia del Sovraindebitamento, Come la Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, ha modificato in melius la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, pubblicato in data 27/12/2020 sul sito www.inexecutivis.it

[2] Bandinelli L.., Brevi cenni sulla cessione del quinto nelle procedure di sovraindebitamento, pubblicato il 6 maggio 2020 sul sito www.studiofazzini.it

[3] Bandinelli L.., op. cit..

[4]  Tribunale di Pistoia, 27.12.2013 (Dott.ssa Selvarolo),

[5] Sentenza su www.ilcaso.it

[6] Sentenza su www.ilcaso.it

[7] Provvedimenti del 9.5.2017 e dell’11.11.2019.

[8] Provvedimenti del 19.5.2017 (Est. Dott.ssa Selvarolo), del 3.7.2018 (Est. Dott.ssa Governatori).

[9] Tribunale di Firenze, decreto di omologa di accordo del debitore del 19.5.2017 (Est. Dott.ssa Selvarolo)

Autore

Dott. Lorenzo Bandinelli
Dottore commercialista e Revisore Legale
Referente OCC nell'Organismo Conciliazione di Firenze
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