Imprese agricole

Imprenditore agricolo professionale – Requisiti principali

Con la modifica dell’art. 2135 del codice civile, ad opera del D.Lgs. n.228 del 18 maggio 2001, inizia il percorso di modernizzazione del settore agricolo, al quale farà poi seguito, insieme ad altri provvedimenti, l’introduzione della figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), con il  D.Lgs. n.99 del 29 marzo del 2004, andando così a sostituire la precedente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).

Indice: 1. Le attività agricole1.1 Le attività agricole connesse1.2 Le prestazioni di servizi2. L’imprenditore agricolo professionale2.1 La qualifica di IAP per le società

1. Le attività agricole

L’articolo 2135 del codice civile delinea la figura dell’imprenditore agricolo come colui che esercita una delle seguenti attività:

  1. coltivazione del fondo;
  2. selvicoltura;
  3. allevamento di animali;
  4. attività connesse alle precedenti.


Tale articolo prosegue poi nella trattazione della figura dell’imprenditore agricolo specificando che, per le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali, si intende innanzitutto la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso (un esempio può essere portato dal settore florovivaistico, dove le piante ed i fiori venduti possono essere stati inizialmente acquistati da terzi in una fase vegetativa primordiale, per poi maturare un incremento qualitativo e quantitativo prima di essere vendute[1]).

Inoltre, la norma esprime la possibilità di ricomprendere anche quelle attività in cui non c’è un vero e proprio collegamento con il fondo, come ad esempio la coltivazione di piante e fiori in vaso, in quanto l’art. 2135 menziona attività che utilizzano o che possono utilizzare il fondo(…).

1.1 Le attività agricole connesse

Un’attività può dirsi connessa a quelle elencate dal primo comma dell’art. 2135, quali la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali, quando:

  1. è svolta dal medesimo soggetto che esercita l’attività principale;
  2. sono utilizzati prodotti provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.


Il concetto della prevalenza viene approfondito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 2004, la quale detta le modalità di verifica della stessa:

  1. quantitativa, nel caso di prodotti del medesimo comparto agronomico o della stessa specie (per un’attività di produzione di vino, in cui viene utilizzata anche uva acquistata da terzi, la verifica di prevalenza sarà fatta confrontando la quantità di uva coltivata con quella acquistata);
  2. economica, nel caso di prodotti non appartenenti al medesimo comparto agronomico o specie (in un’attività di produzione di marmellate di pere e di mele, per il primo tipo viene utilizzato il frutto che l’imprenditore stesso coltiva, mentre, per il secondo tipo, le mele sono acquistate da terzi; in questo caso, ai fini della verifica della prevalenza, dovranno essere confrontati il valore economico dei due frutti impiegati nella produzione).

1.2 Le prestazioni di servizi

Le prestazioni di servizi sono considerate agricole se sono state fornite mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nella attività agricola esercitata.

La Circolare 44/E del 2004 dell’Agenzia delle Entrate, approfondisce il concetto di prevalenza, indicando come metodo di riscontro della stessa il calcolo del fatturato reso da ogni singola attrezzatura utilizzata per il servizio conto terzi, confrontando poi il fatturato delle attrezzature e risorse normalmente utilizzate per l’attività principale con quelle utilizzate solamente per servizi conto terzi. Suddetta circolare precisa che nelle “attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nella attività agricola esercita”, non vi devono essere ricompresi quei beni che siano sproporzionati rispetto all’estensione dei terreni dell’imprenditore agricolo, oppure che non siano necessarie allo svolgimento di tale attività.

2. L’imprenditore agricolo professionale

La figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) è stata introdotta, in luogo della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), dal  D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, definendolo come colui:

  • in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
  • che dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società , almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
  • che ricavi dalle attività dell’articolo 2135 almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.


Nel caso in cui operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 (in zone montane ad esempio), i requisiti di cui sopra sono ridotti al venticinque per cento.

Sono incaricate le singole Regioni di competenza di accertare il possesso dei requisiti di cui sopra, oltre alla facoltà dell’INPS  di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

È inoltre possibile presentare, da parte di soggetti che si siano iscritti all’apposita gestione INPS, istanza di riconoscimento della qualifica di IAP alla Regione competente, anche nel caso in cui non siano in possesso dei requisiti finora indicati, la quale rilascia apposita certificazione. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti  di cui sopra, altrimenti decadono gli eventuali benefici conseguiti.

Le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi d’impresa derivanti da attività agricole, consentendo l’iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.

La perdita dei requisiti per l’acquisizione della qualifica IAP anzi detti, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ad essi collegati, determina la decadenza dai benefici stessi.

2.1 La qualifica di IAP per le società

Le società agricole, per essere definite tali, devono possedere i seguenti requisiti, come definito dall’art. 2 del decreto legislativo n. 99/2004:

  1. avere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole annoverate nell’articolo 2135 del codice civile;
  2. la ragione sociale o la denominazione deve contenere l’indicazione di “società agricola”.


Per ottenere la qualifica di IAP, una società agricola di cui sopra, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. nelle società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica IAP (nel caso di società in accomandita semplice, il socio accomandatario);
  2. nelle cooperative, un amministratore, al contempo socio, deve essere in possesso della qualifica IAP;
  3. nelle società di capitali, un amministratore detenga la qualifica IAP.


La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da un socio di società di persone a più società, come confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione del 30 aprile 2020 n. 8430, mentre, il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo anzi citato precisa che, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, può essere apportata da parte di un amministratore ad una sola società.

[1] G. P. Tosoni – F. Preziosi, Agricoltura e Fisco, Il Sole 24 ore, 2018

Autore

Dott. Matteo Magni
Dottore Commercialista
Keywords: Key words: imprenditore agricolo professionale,  IAP, imprenditore agricolo a titolo principale, IATP, società agricola, coltivazione, selvicoltura, allevamento, attività agricole connesse, prevalenza.