Sovraindebitamento

Il sovraindebitamento ai tempi del Coronavirus: la sospensione dei pagamenti previsti

Perdita del lavoro, illiquidità: quali sono le possibilità a disposizione dei debitori assoggettati a procedure di sovraindebitamento per chiedere (e ottenere) la sospensione dei pagamenti previsti da tali procedure.

26/04/2020

La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19, come noto e come era logico attendersi, ha avuto – e purtroppo continuerà ad avere almeno nel medio periodo – gravissime conseguenze anche sull’economia del nostro Paese.

Tra coloro che sono stati o che saranno colpiti più duramente dalla crisi vi sono alcuni soggetti sovraindebitati che potrebbero aver intrapreso, mesi o anni addietro, una procedura di sovraindebitamento.

In base alla differente procedura adita, tali soggetti potrebbero trovarsi in situazioni differenti: diverse potrebbero essere le problematiche in cui potrebbero incorrere in questo periodo storico di crisi economica, così come diverse potrebbero essere le relative ipotizzabili soluzioni al problema.

Nelle ultime settimane sono interventi dottrinari in cui si dissertava sulle possibili decisioni che potrebbero essere adottate, nell’ambito di procedure di sovraindebitamento già aperte, per fronteggiare la situazione di crisi economica, in particolare nei casi in cui il sovraindebitato non fosse più in grado di mantenere gli impegni presi verso la massa dei creditori.

In realtà, la soluzione alla questione sembra che possa essere rinvenuta nel dettato stesso della Legge sul Sovraindebitamento.

In primo luogo, appare opportuno ricordare che la disciplina del sovraindebitamento si trova all’interno della Legge 3/2012, anche definita “Legge Salva Suicidi”, e che tra i principali obiettivi di tale normativa vi è quello di garantire ai soggetti sovraindebitati e alle loro famiglie un tenore di vita decoroso. Dunque, va da sé che – nel momento in cui un debitore abbia potuto accedere ad uno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 e che per una causa a lui non imputabile, esso non sia più in grado di adempiere a quanto indicato nella sua proposta di piano del consumatore o di accordo del debitore omologati – la norma prevede al suo interno una soluzione.

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In questa particolare contingenza economica, oltreché sanitaria, sono molteplici i casi di lavoratori dipendenti che hanno perso il posto di lavoro, o i casi di lavoratori autonomi o piccoli imprenditori che a causa della contrazione della domanda (o dell’interruzione del proprio lavoro a causa delle misure di contrasto all’epidemia di coronavirus) hanno perduto tutto o gran parte del loro reddito e dunque non possono più permettersi di versare, alle scadenze stabilite nelle rispettive proposte, una determinata somma sul conto della procedura di sovraindebitamento. Le stesse valutazioni potrebbero essere fatte anche con riferimento a tutti gli altri soggetti astrattamente interessati alle procedure di sovraindebitamento[1]. Ad esempio, un’impresa agricola o un’impresa non fallibile che abbia visto omologato il proprio accordo del debitore in continuità, potrebbe trovarsi in una situazione di grave illiquidità causata dalla situazione di quasi totale stallo in cui si trova l’economia italiana in questo frangente e quindi potrebbe non essere più in grado di adempiere regolarmente alla proposta.

Si ricorda che in merito alle procedure di piano del consumatore e di accordo del debitore, l’art. 13 della L. 3/2012, rubricato “Esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore”, al comma 4-ter, prevede che “Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione”.

Sul tema è intervenuto il recentissimo provvedimento del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2020 (Est. Dott.ssa Livia De Gennaro)[2]. Nel caso specifico, il debitore, il cui piano del consumatore era stato omologato circa un anno prima, ha adempiuto regolarmente agli obblighi derivanti dal piano omologato fino al mese di febbraio 2020, salvo poi essere colpito dalla situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19. In particolare, il sovraindebitato ha perso il posto di lavoro, divenendo così incapace di proseguire regolarmente l’esecuzione del piano omologato. Il debitore ha dunque chiesto all’OCC di sospenderne l’esecuzione per un periodo di sei mesi, e l’OCC ha prontamente presentato istanza di sospensione al Giudice della procedura. Spetta infatti al Giudice, in questo caso, valutare la sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile al debitore che non renda possibile l’esatto adempimento. Nel provvedimento citato si osserva acutamente che nel nostro ordinamento l’inadempimento contrattuale e la responsabilità del debitore vanno valutati alla luce dell’art. 1218 c.c., che è strutturato in modo tale da porre a carico del debitore una presunzione di colpa ogni volta in cui ci sia un inadempimento. Per vincere questa presunzione, il debitore deve provare che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. In questo caso, i provvedimenti legislativi assunti nei mesi di marzo e aprile 2020 possono senza dubbio essere considerati come cause di forza maggiore che hanno impedito al debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni derivanti dal piano (o dall’accordo) omologato. Del resto, il comma 6-bis dell’art. 3 del D.L. 18 del 17.3.2020 prevede che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti”. Sebbene detta disposizione sia dettata solo per i contratti pubblici, “l’eadem ratio imporrebbe di estendere il principio a tutti i contratti”, indipendentemente dal loro oggetto e dalla loro natura. Con un’interpretazione che lo scrivente ritiene pienamente condivisibile, il Giudice partenopeo ha ritenuto che la situazione di emergenza epidemiologica e di grave illiquidità del sistema economico italiano consenta al Giudice di accogliere la richiesta di modifica unilaterale del piano (nella fattispecie, concedendo una moratoria di sei mesi) senza coinvolgere i creditori nella relativa decisione. Infatti, nel provvedimento de quo si indica che “la mancata partecipazione del ceto creditorio” è “compensata dal parere espresso dall’OCC”, né “può trovare, invero, prevalenza la disposizione di cui all’art. 14 bis, comma II, lett. B) che riconosce ai creditori di dichiarare cessati gli effetti della omologazione del piano del consumatore”.

«È possibile per il debitore con piano del consumatore o accordo del debitore omologati, chiedere e ottenere la sospensione dei pagamenti previsti per cause a lui non imputabili, senza coinvolgere il ceto creditorio»

Sulla base di tale interpretazione, il Giudice ha accolto l’istanza del debitore, corredata dal parere favorevole dell’OCC.

In conclusione e in estrema sintesi, nell’attuale situazione emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19, il soggetto che ha visto omologato il proprio accordo del debitore o piano del consumatore, che non fosse più in grado di adempiere come da proposta a determinati pagamenti in favore della massa dei creditori concorsuali per causa ad esso non imputabile, può comunque chiedere la sospensione dei pagamenti per un determinato periodo (sempreché compatibile con la giusta durata della procedura). Secondo il Giudice partenopeo, qualora la modifica richiesta comporti esclusivamente un ritardo nella completa esecuzione della proposta omologata, sia che si tratti di piano del consumatore, sia che si tratti di accordo del debitore, non è necessario coinvolgere il ceto creditorio[3].

Tale interpretazione è alquanto interessante, poiché si ricorda che le modifiche a piani e accordi omologati, normalmente, seguono un iter molto diverso tra loro. Nell’accordo, i creditori sono chiamati ad esprimere il loro voto ed è necessario raggiungere il 60% di voti favorevoli per raggiungere l’omologazione. Al contrario, nel piano del consumatore, i creditori hanno un ruolo molto più defilato, potendo di fatto solo presentare contestazioni, che peraltro possono essere anche del tutto disattese dal Giudice, ricorrendone determinate condizioni.

«Nella procedura di liquidazione del patrimonio, ottenere la sospensione dei pagamenti appare ancora più semplice»

La questione assume contorni del tutto differenti nel caso di una liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss. L. 3/2012. Come è noto, in questa procedura, a differenza del piano del consumatore e dell’accordo del debitore, non viene fatta alcuna proposta ai creditori, né viene stabilito nella domanda di apertura della liquidazione una quota minima di soddisfazione delle varie categorie di creditori. Nel caso in cui sia stato assoggettato alla procedura di liquidazione del patrimonio un soggetto diverso da una persona fisica, una situazione di crisi economica (come ad esempio quella causata dalla pandemia COVID-19) potrebbe avere come unico effetto nei confronti dei creditori, quello di ottenere una soddisfazione inferiore alle attese, poiché – ad esempio – un certo bene potrebbe essere liquidato con un ricavato inferiore a quanto ci saremmo potuti attendere, a causa della crisi economica, oppure perché il debitore potrebbe perdere il posto di lavoro e dunque potrebbe vedersi impossibilitato a versare mensilmente alla procedura la quota parte dello stipendio stabilita dal Giudice.

Al contrario, più interessante è il caso di una persona fisica nei cui confronti sia stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-quinquies L. 3/2012.

Si ricorda infatti che, nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale la liquidazione è stata aperta sia una persona fisica, il liquidatore nominato nel decreto di apertura deve riferire al Giudice in merito al reddito a disposizione del debitore. In tale istanza, ovvero nel programma di liquidazione predisposto ai sensi dell’art. 14-novies L. 3/2012, il liquidatore propone al Giudice quale potrebbe essere la quota parte del reddito mensile del debitore da lasciare nella disponibilità del sovraindebitato e della sua famiglia e quale sia invece la quota di reddito da mettere a disposizione dei creditori. Nella liquidazione del patrimonio è obbligo del liquidatore di verificare costantemente il reddito del debitore, dando adeguata informativa al Giudice (e, in alcune circostanze, ai creditori) delle sue eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione. Nel caso di variazione incrementativa del reddito, il liquidatore dovrà chiedere al Giudice di modificare in aumento la somma mensile (o di diversa cadenza) che il debitore dovrà mettere a disposizione dei creditori; al contrario, in caso di variazione decrementativa, occorrerà ridurre detta quota, per garantire al sovraindebitato e alla sua famiglia un decoroso tenore di vita. Nella situazione ipotetica di dipendente che perde il lavoro o di lavoratore autonomo o imprenditore che vede ridotto il proprio reddito a causa della pandemia di Coronavirus, non vi è alcun dubbio che il Giudice, sentito il liquidatore e verificatene le condizioni, stabilirà la riduzione (o, nel peggiore dei casi, l’azzeramento) della quota di reddito appresa periodicamente all’attivo della procedura.

[1] Si veda, in tale proposito, il contributo “I soggetti interessati alle procedure di sovraindebitamento”, di questo autore, presente su questo stesso sito.

[2] Su www.ilcaso.it del 23.4.2020, con segnalazione e massima del Prof. Avv. Francesco Fimmanò.

[3] Anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nel Documento del 6 aprile 2020, denominato “Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, aveva affrontato la problematica. In particolare, riguardo ad un accordo del debitore omologato in cui fosse necessaria la modifica del piano dei pagamenti (e non solo una semplice dilazione), il documento del CNDCEC suggerisce agli OCC di “presentare un’istanza al Giudice affinché lo stesso lo autorizzi a: i) apportare le necessarie modifiche al piano sottostante all’accordo; ii) richiedere la nuova attestazione all’OCC; iii) comunicare ai creditori il piano modificato, la nuova attestazione e il termine entro il quale gli stessi possono presentare eventuali contestazioni; iv) fissare, in data immediatamente successiva alla cessazione dei termini di sospensione previsti dal d.l. n. 18/2020, l’udienza per il rinnovo dell’omologazione”.

Più in generale, riferendosi sia al piano del consumatore che all’accordo del debitore omologati, il documento del CNDCEC auspica che “dinanzi alle sopravvenute esigenze dei debitori dovute all’attuale situazione di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, gli OCC, e per essi i gestori della crisi, abbiano la possibilità di: • richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione del piano del consumatore o dell’accordo di composizione della crisi, attenendosi ai conseguenziali provvedimenti dallo stesso assunti; • applicare quanto disposto dall’art. 13, comma 4-ter, della legge n. 3/2012, qualora la situazione emergenziale determini una carenza di liquidità del debitore tale da richiedere una modifica delle condizioni e/o delle tempistiche di adempimento, indicate nel piano del consumatore o nell’accordo di composizione della crisi già omologati, con conseguente rinnovo dei procedimenti relativi alla formazione e all’omologazione dell’accordo ovvero all’omologazione del piano; • confrontarsi con il Giudice circa la possibilità di adottare la soluzione interpretativa descritta, laddove le modifiche da proporre attengano esclusivamente a una dilazione delle scadenze originariamente pattuite nell’accordo di composizione della crisi”.

Autore

Dott. Lorenzo Bandinelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Keywords: SOSPENSIONE - PAGAMENTI – PIANO OMOLOGATO – SOVRAINDEBITAMENTO - COVID