Di Enrico Holzmiller
La Legge 197/2022 ha introdotto, per la prima volta in modo sistematico, disposizioni fiscali in tema di criptovalute.
Se quindi, a partire dal 2023 in poi, le modalità di tassazione delle cripto-attività sono piuttosto definite, molti dubbi permangono sull’applicazione delle disposizioni fiscali prima di tale data.
Interessanti sono, al riguardo, le recentissime sentenze di primo grado n. 889/2025 (Cgt Brescia) e 573/2025 (Cgt Bergamo).
Innanzi tutto, vale sottolineare che entrambe le sentenze concludono a favore della tassabilità delle plusvalenze sulle cripto-attività anche anteriormente all’introduzione della citata normativa. Tale conclusione risulta in linea con la disposizione di cui all’art.1, comma 127 della citata legge 197 secondo cui le plusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’art. 67 Tuir.
Se quindi tale aspetto pare ormai piuttosto definito (salvo voler contestare il carattere di retroattività della medesima disposizione), permangono ancora zone d’ombra su come si debba calcolare, ante 2023, la plusvalenza sulle cripto-valute (o cripto-attività, secondo la definizione attuale).
In particolare: sono da considerare tassabili, ante 2023, le plusvalenze da cessioni “da crypto a crypto” della stessa natura (ad esempio, da Bitcoin a Ethereum)? Sono da ritenere tassabili, sempre ante 2023, i passaggi da wallet ad altro wallet?
Con riguardo al passaggio “da crypto a crypto” della stessa natura, va ricordato che la posizione dell’AdE era, all’epoca, a favore della tassabilità (Interpello 788/21: cessione a termine o cessione a pronti sopra soglia ex art 67 c. 1-ter).
Tale posizione, fortunatamente superata con l’introduzione della citata Legge 187/22, risulta contraria ai requisiti di effettività della capacità contributiva, atteso che così facendo si assoggetterebbero a tassazione grandezze meramente presunte fino alla conversione in valuta Fiat. La Cgt di Brescia al riguardo sottolinea che la realizzazione delle plusvalenze avviene “mediante conversione di criptovalute in valuta avente corso legale”, superando la citata posizione della AdE.
Per quanto concerne invece la tassabilità nel passaggio tra due wallets, la stessa è stata in passato richiamata identificando un parallelismo rispetto al prelievo di valute estere dal conto corrente ex art 67, comma 1, lettera c-ter.
A parere di chi scrive, una possibile tassazione dovrebbe interessare, al più, un passaggio a wallet di soggetti terzi, assimilabile ad un pagamento a fronte di un negozio giuridico, o donazione, mentre non può essere mai considerato tassabile il passaggio tra due wallets del medesimo proprietario, alla stregua di un semplice giroconto, poiché in tal caso si tasserebbe la mera volatilità degli assets senza che vi sia alcun evento realizzativo. Sul punto, la Cgt Brescia, assimilando le criptovalute a valute estere, ritiene plausibile l’applicazione della citata lettera c-ter. Più convincente appare la tesi opposta, espressa dalla Cgt di Bergamo: “ritiene questa Corte che non vi sia alcun dubbio che le criptovalute o valute virtuali non possano essere in alcun modo assimilate alle valute estere”, negando l’applicazione della citata lettera c-ter (e, con essa, la potenziale tassabilità del passaggio tra wallets) ed “atterrando”, ai fini della tassazione delle plusvalenze, sull’art 67, comma c-quinquies, riferito agli strumenti finanziari.
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