27/04/2020
Per quanto concerne il presupposto soggettivo, sono potenzialmente interessati alle procedure di cui alla Legge 3/2012, anche nota come Legge sul Sovraindebitamento, tutti i soggetti ai quali non siano applicabili le procedure concorsuali classiche (o “maggiori”), ovvero quelle previste dalla Legge Fallimentare[1].
In altre parole, sono astrattamente interessati alle procedure di sovraindebitamento:
- tutti i soggetti che non svolgono attività d’impresa;
- persone fisiche non esercenti attività di impresa;
- società non esercenti attività di impresa;
- altri enti non esercenti attività di impresa;
- professionisti;
- artisti;
- altri lavoratori autonomi;
- imprenditori commerciali “sottosoglia”, ovvero che non raggiungono i parametri dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, Legge Fallimentare (“Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”);
- imprenditori o enti privati non commerciali;
- associazioni;
- fondazioni;
- ONLUS;
- associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) al di sotto dei parametri dimensionali di cui all’art. 1, co. 2, L.F., sopra ricordati, e in presenza di determinati requisiti qualitativi;
- organizzazioni partitiche;
- organizzazioni sindacali;
- imprenditori agricoli, indipendentemente dalle loro dimensioni;
- start up innovative, indipendentemente dalle loro dimensioni;
- soci illimitatamente responsabili di società di persone cessate da oltre un anno (e per questo non più assoggettabili a una delle procedure di cui alla Legge Fallimentare);
- consumatori, che l’art. 6, comma, 2, lettera b), L. 3/2012, definisce come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”[2].
«Il consumatore è il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta »
Il presupposto oggettivo è invece rappresentato dallo stato di “sovraindebitamento”, definito dall’art. 6, comma 2, lettera a), L. 3/2012, come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Verificati i presupposti soggettivo ed oggettivo per l’assoggettabilità alle procedure di sovraindebitamento, un breve cenno alle condizioni ostative all’accesso a tali procedure.
L’art. 7 comma 2, della Legge sul Sovraindebitamento, indica che le cause di inammissibilità della proposta presentata sono le seguenti:
- essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 (quindi, in sostanza alle procedure previste dalla Legge Fallimentare);
- aver fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. A tale riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che – con la locuzione “aver fatto ricorso” – non si debba intendere la semplice presentazione della domanda per l’ammissione (magari poi ritirata o rigettata), bensì significa aver goduto degli effetti di una delle procedure di cui alla L. 3/2012[3];
- aver subito per cause imputabili al debitore l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo ex art. 14 L. 3, oppure la revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ex art. 14-bis L. 3;
- aver presentato una documentazione che non permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del soggetto sovraindebitato. A tal fine, è stato chiarito che non valgono, nella normativa sul sovraindebitamento, eventuali semplificazioni e agevolazioni di cui un particolare soggetto goda sul piano civile e tributario[4].
[1] Cfr. Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, Guida Operativa “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”, 2018, pagg. 10-12.
[2] In tale proposito, si veda il contributo “Il concetto di consumatore nel sovraindebitamento” di questo autore, presente su questo stesso sito.
[3] Sia la Cass. (n. 4786/2018, n. 30534/2018) sia i Tribunali di merito (Trib. Prato 28/9/2016) si sono pronunciati chiariscono che occorre che il debitore abbia goduto negli ultimi cinque anni, dei benefici dell’ammissione a tali procedure, quali primo tra tutti l’interruzione delle eventuali procedure esecutive in corso
[4] Cfr. Trib. Cremona 17.4.2014.