I soggetti potenzialmente interessati alle procedure di sovraindebitamento: presupposti soggettivo ed oggettivo e condizioni ostative

Una rapida rappresentazione dei soggetti che potrebbero accedere alle procedure concorsuali introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge 3/2012.

27/04/2020

Per quanto concerne il presupposto soggettivo, sono potenzialmente interessati alle procedure di cui alla Legge 3/2012, anche nota come Legge sul Sovraindebitamento, tutti i soggetti ai quali non siano applicabili le procedure concorsuali classiche (o “maggiori”), ovvero quelle previste dalla Legge Fallimentare[1].

In altre parole, sono astrattamente interessati alle procedure di sovraindebitamento:

  • tutti i soggetti che non svolgono attività d’impresa;
  • persone fisiche non esercenti attività di impresa;
  • società non esercenti attività di impresa;
  • altri enti non esercenti attività di impresa;
  • professionisti;
  • artisti;
  • altri lavoratori autonomi;
  • imprenditori commerciali “sottosoglia”, ovvero che non raggiungono i parametri dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, Legge Fallimentare (“Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”);
  • imprenditori o enti privati non commerciali;
  • associazioni;
  • fondazioni;
  • ONLUS;
  • associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) al di sotto dei parametri dimensionali di cui all’art. 1, co. 2, L.F., sopra ricordati, e in presenza di determinati requisiti qualitativi;
  • organizzazioni partitiche;
  • organizzazioni sindacali;
  • imprenditori agricoli, indipendentemente dalle loro dimensioni;
  • start up innovative, indipendentemente dalle loro dimensioni;
  • soci illimitatamente responsabili di società di persone cessate da oltre un anno (e per questo non più assoggettabili a una delle procedure di cui alla Legge Fallimentare);
  • consumatori, che l’art. 6, comma, 2, lettera b), L. 3/2012, definisce come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta[2].

«Il consumatore è il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta »

Il presupposto oggettivo è invece rappresentato dallo stato di “sovraindebitamento”, definito dall’art. 6, comma 2, lettera a), L. 3/2012, come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Verificati i presupposti soggettivo ed oggettivo per l’assoggettabilità alle procedure di sovraindebitamento, un breve cenno alle condizioni ostative all’accesso a tali procedure.

L’art. 7 comma 2, della Legge sul Sovraindebitamento, indica che le cause di inammissibilità della proposta presentata sono le seguenti:

  1. essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 (quindi, in sostanza alle procedure previste dalla Legge Fallimentare);
  2. aver fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. A tale riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che – con la locuzione “aver fatto ricorso” – non si debba intendere la semplice presentazione della domanda per l’ammissione (magari poi ritirata o rigettata), bensì significa aver goduto degli effetti di una delle procedure di cui alla L. 3/2012[3];
  3. aver subito per cause imputabili al debitore l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo ex art. 14 L. 3, oppure la revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ex art. 14-bis L. 3;
  4. aver presentato una documentazione che non permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del soggetto sovraindebitato. A tal fine, è stato chiarito che non valgono, nella normativa sul sovraindebitamento, eventuali semplificazioni e agevolazioni di cui un particolare soggetto goda sul piano civile e tributario[4].

[1] Cfr. Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, Guida Operativa “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”, 2018, pagg. 10-12.

[2] In tale proposito, si veda il contributo “Il concetto di consumatore nel sovraindebitamento” di questo autore, presente su questo stesso sito.

[3] Sia la Cass. (n. 4786/2018, n. 30534/2018) sia i Tribunali di merito (Trib. Prato 28/9/2016)  si sono pronunciati chiariscono che occorre che il debitore abbia goduto negli ultimi cinque anni, dei benefici dell’ammissione a tali procedure, quali primo tra tutti l’interruzione delle eventuali procedure esecutive in corso

[4] Cfr. Trib. Cremona 17.4.2014.

Autore

Dott. Lorenzo Bandinelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
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