Imprese agricole

Brevi cenni sulla fallibilità dell’impresa societaria agricola

In breve, i motivi per i quali non in tutti i casi opera l’esenzione prevista dall’art. 1 della Legge Fallimentare.

L’articolo 1 della Legge Fallimentare prevede un’esenzione dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo per gli imprenditori diversi da coloro “che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”.

In particolare, tale disposizione sembra del tutto escludere gli imprenditori agricoli dalla normativa di cui al R.D. 267/1942. Tale esenzione, che è stata storicamente giustificata con il rischio climatico ed ambientale, ha natura sostanzialmente implicita, desumibile a contrario dalla dizione degli artt. 1 L.F. e 2221 c.c., riferiti espressamente all’imprenditore commerciale, da intendere, appunto, contrapposto all’imprenditore agricolo.

«L’art. 1 L.F. sembra escludere gli imprenditori agricoli dall’applicazione della normativa di cui alla Legge Fallimentare »

Invero, anche a seguito della riforma del 2001, la differenza tra imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale non è più così netta come era un tempo. Il nuovo art. 2135 c.c. ha infatti esteso le attività dell’imprenditore agricolo alle cosiddette “attività connesse”, come da previsione del terzo comma del citato articolo: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

In sostanza, la nozione di impresa agricola non comprende soltanto attività strettamente cllegate alla produzione agricola o zootecnica o all’utilizzo della terra, bensì anche il semplice collegamento potenziale con il fondo.

Per questo motivo, negli ultimi due decenni, la linea di demarcazione che di fatto esentava  le imprese agricole dalla normativa della Legge Fallimentare per il semplice fatto di essere, appunto, annoverate nella categoria di imprese agricole, è andata sfumandosi sempre più[1]. La sentenza della Corte di Cassazione n. 16614 dell’8 agosto 2016[2] aveva confermato la sentenza di appello di Catania, la quale aveva negato la natura di d’imprenditore agricolo alla società, in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da essa esercitate, seppur rientranti, in astratto, tra le attività connesse di cui all’art. 2135 c.c., “avessero ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo, secondo quanto ivi espressamente richiesto, quale discrimen tra impresa commerciale ed agricola”. La citata sentenza della Cassazione chiariva altresì che nel caso specifico la società agricola doveva essere assoggettata al fallimento poiché l’imprenditore non era riuscito a dare dimostrazione dell’estensione del terreno impegnato e della qualità della produzione, in modo da mettere in evidenza un reale rapporto di connessione fra il commercio dei prodotti ortofrutticoli e l’attività agraria svolta. La Suprema Corte specificava che, “l’esonero dall’assoggettamento alla procedura fallimentare non può ritenersi incondizionato: venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all’art. 2135 cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura”. Si intende dunque negata la qualità di impresa agricola quando non risulta la cura diretta di un ciclo biologico, vegetale o animale, nonostante si debba ritenere superata una nozione dell’agricoltura, basata meramente sulla centralità dell’elemento fondiario[3].

«La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non basta la formale qualifica agricola di un’impresa per esentarla dalla normativa delle procedure concorsuali maggiori »

La Cassazione è tornata sull’argomento anche con la più recente sentenza n. 28984 del 22 ottobre 2019[4], chiarendo che “il riferimento al «proprio fondo» va inteso avendo riguardo ad una nozione logica, prima ancora che normativa, delle attività connesse di cui all’art. 2135 co. 3 c.c. che, in sé non agricole, rientrano nella stessa nozione, per specifica considerazione legale, se infatti “esercitate dal medesimo imprenditore agricolo”, non invece, come nella specie, al mero servizio di un imprenditore-terzo, pena un’inedita e non prevista area soggettiva agricola di disinvolte autoqualificazione, su base essenzialmente economica ed eventuale”.

In estrema sintesi, non è sufficiente l’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese, né il codice Ateco comunicato all’Amministrazione Finanziaria. Per essere al riparo dall’applicazione della Legge Fallimentare, occorre che l’imprenditore sia in grado di dimostrare la natura prevalentemente agricola dell’attività, ed in particolare che le attività connesse non siano così quantitativamente rilevanti da rendere l’impresa non più agricola, ma commerciale e dunque assoggettabile alla disciplina delle procedure concorsuali maggiori.

[1] Cfr. Tassitani Farfaglia, L’imprenditore agricolo può fallire?, su www.consulenzalegaleitalia.it.

[2] Sentenza su www.ilcaso.it

[3] In questo senso, cfr. Cass. n. 24995 del 10 novembre 2010 e Cass. n. 8849 del 28 aprile 2005).

[4] Sentenza su www.ilcaso.it

Autore

Dott. Lorenzo Bandinelli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Keywords: fallimento impresa agricola; attività agricole connesse; art. 2135 c.c.; fallimento; Cassazione 28984/2019, fallimento società agricola.