27/04/2020
Come è noto, nel panorama dei soggetti potenzialmente interessati alle procedure di sovraindebitamento ex L. 3/2012, i consumatori sono quelli numericamente preponderanti, e tra di essi figurano ovviamente i dipendenti pubblici e privati.
Fin dall’entrata in vigore della disciplina del sovraindebitamento nel nostro ordinamento, la dottrina e la giurisprudenza si sono espresse in modo controverso sul tema della cessione delle quote dello stipendio o della pensione.
In particolare, ci si è sovente domandati, anche nella pratica professionale, se il finanziamento assistito dalle famose “cessioni del quinto” debba essere rimborsato secondo il piano di ammortamento originariamente concordato oppure possa essere oggetto di falcidia. Tale aspetto assume spesso una fondamentale importanza nell’economia di un gran numero di queste procedure, ed in particolare di quelle procedure nelle quali la gran parte dell’attivo messo a disposizione dei creditori consiste in una quota dello stipendio o della pensione del soggetto sovraindebitato. Di conseguenza, è ovvio che l’impossibilità di poter contare su tutto lo stipendio (o su tutta la pensione), ma solo sulla parte di esso che eccede la quota ceduta alla finanziaria, va ad incidere in modo molto pesante sulla quota di reddito destinabile agli altri creditori, compromettendo – in un certo senso – la par condicio creditorum.
A parere di chi scrive, il credito del finanziatore garantito da cessione del quinto può e deve essere considerato falcidiabile.
Infatti si ricorda che le procedure di sovraindebitamento sono certamente procedure concorsuali, come desumibile – tra le altre cose – dal tenore letterale dell’art.6, c.1, L. 3/2012. Di conseguenza, si ritiene che ad esse debbano essere applicate per analogia le norme previste dalla normativa sulle procedure concorsuali maggiori (ovvero, in particolare, il concordato preventivo e il fallimento). Inoltre, la normativa sul sovraindebitamento indica esplicitamente i crediti che non possono essere falcidiati e tra di essi non figura quello del finanziatore che vanti un credito da estinguere mediante cessione di quote di stipendio o di pensione.
«Il credito del finanziatore garantito da cessione del quinto può e deve essere considerato falcidiabile»
Il credito del finanziatore deve pertanto ritenersi falcidiabile; anzi, non possono più essere eseguiti pagamenti in favore di tale creditore, anche se il debitore aveva ceduto una quota dei suoi crediti futuri. Infatti, come si diceva in precedenza, qualora si provvedesse al pagamento del cessionario del quinto nel momento in cui vengono ad esistenza i suddetti crediti futuri, sarebbe infranto il divieto del pagamento dei creditori anteriori, in ossequio al principio della par condicio creditorum. In sintesi, i vincoli volontariamente assunti dal sovraindebitato hanno una valenza finché egli non intraprende una delle procedure di cui alla L. 3/2012; a questo punto, essa travolge tutte le precedenti obbligazioni, incanalandole entro l’unica procedura, in base alla quale si cercherà di soddisfare i vari creditori in base alla par condicio e all’ordine delle cause legittime di prelazione.
L’orientamento dei magistrati è stato controverso, soprattutto nei primi anni dopo l’entrata in vigore della L. 3, ma alcuni provvedimenti giudiziali richiamano i principi appena esposti.
Il Tribunale di Pistoia 27.12.2013 (Dott.ssa Selvarolo), ha condivisibilmente osservato che “E’ la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l’accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri”.
Da sottolineare che questo decreto di omologa è stato oggetto di ricorso presso il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, il quale ha riformato la decisione di primo grado sulla base dei requisiti della meritevolezza (ritenuti non presenti) ma non sulla falcidiabilità di un contratto di cessione di credito.
«Se gli accordi raggiunti ante procedura tra debitore e creditore fossero vincolanti, consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.»
Ancora il Tribunale di Pistoia 23.2.2015 ha osservato che “Ci troviamo dunque in presenza di contratti pendenti, che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione nell’art. 169bis L.F. (accedendo all’interpretazione più ampia di tale norma, che non limita l’applicabilità degli istituti ivi previsti alle ipotesi di contratti bilateralmente ineseguiti). E a ben vedere nessuna norma, di cui alla L.3/2012, esclude l’applicabilità analogica dell’art. 169bis L.F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nella fattispecie, pur non richiamandosi espressamente l’articolo ora citato, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, esattamente come previsto dall’art. 169bis, co.2, L.F.”[1].
Il Tribunale di Siracusa 17.6.2016 (Dott. Perna) ha invece stabilito che “… del tutto priva di pregio giuridico è l’asserzione del creditore opponente, secondo cui non vi sarebbe alcuno strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto.
Invero l’art. 7 legge cit. stabilisce che “E’ possibile che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché assicurino il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.
Contrariamente all’assunto del creditore interveniente, la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario“[2].
Anche il Tribunale di Grosseto si è espresso nello stesso senso (9.5.2017, ma anche 11.11.2019).
Tuttavia non mancano decisioni di segno opposto, anche se la tesi è minoritaria (vedasi ad esempio Tribunale di Milano 9.7.2017). Esse si basano soprattutto sulla mancanza di una norma specifica, qual è l’art. 44 L.F.[3].
Con la futura entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza la questione dovrebbe trovare una soluzione definitiva, poiché l’art. 67, comma 3 consentirà espressamente la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, della pensione o del TFR.
[1] Sentenza su www.ilcaso.it
[2] Sentenza su www.ilcaso.it
[3] Cfr. discussione in merito alla cessione del quinto su Forum Fallimentare Zucchetti del 17.1.2020.