Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo obbligo per gli amministratori di società di iscrivere un proprio indirizzo PEC al Registro Imprese, introdotto dalla Legge di bilancio per il 2025 (si veda nostra News n. 2/2025).
In particolare, il ministero ha precisato che l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese:
- opera dal 1.1.2025 ma si applica anche alle società costituite prima del 1.1.2025;
- fa riferimento a tutti i tipi di società (di persone o di capitali, comprese le reti di imprese con personalità giuridica), escluse le società semplici (ma non quelle agricole), le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili;
- riguarda tutti gli amministratori (non soltanto quelli provvisti di delega);
- si estende ai liquidatori, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale;
- nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà essere adempiuto indicando per ciascuna di esse una medesima PEC;
- va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi;
- deve essere assolto entro il 30.6.2025;
- può essere assolto in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria (analogamente a quanto avviene per la comunicazione della PEC della società).
La mancata indicazione della PEC di ciascun amministratore comporta:
- il rigetto della pratica di iscrizione della società in Camera di Commercio, ovvero di nomina o di rinnovo dell’amministratore;
- nessuna sanzione diretta, salva l’applicazione, secondo quanto indicato dal Ministero, in assenza però di espressa previsione legislativa, della sanzione residuale ex art. 2630 c.c., da euro 103 ad euro 1.032, prevista per chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione ad un terzo se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.
Lo Studio è ovviamente a disposizione per provvedere alle necessarie pratiche e comunicazioni presso la CCIAA.
Trattandosi di adempimento aggiuntivo rispetto alla consulenza ordinaria regolata dalla lettera di incarico, FHP si riserva di applicare un compenso, oltre al rimborso delle eventuali spese vive applicate dalla CCIAA.
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