Facendo seguito alla nostra News n. 8/2025, nella quale si dava conto dei chiarimenti forniti in una nota del MIMIT in merito al nuovo obbligo di iscrizione nel Registro Imprese dell’indirizzo PEC degli amministratori di società, introdotto con la legge di bilancio 2025, si fa presente che, in una recente nota, la Camera di Commercio di Firenze ha fornito alcuni chiarimenti.
Resta fermo che l’obbligo:
- si applica a tutte le imprese costituite in forma societaria (Società semplice, snc, sas, srl, spa, sapa, società consortili, società cooperative, STP, Società tra avvocati), con l’esclusione quindi di Consorzi, Reti di imprese e Società di mutuo soccorso;
- si applica sia alle società costituite a decorrere dalla data del 1.1.2025 che a quelle già costituite ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 1.1.2025;
- riguarda tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione e dunque gli amministratori e i liquidatori.
Tuttavia, la CCIAA di Firenze, diversamente da quanto sostenuto nella nota del MIMIT n. 43836 del 12 marzo 2025 (cfr. nostra News n. 8/2025), ha precisato che:
- non è previsto alcun termine di legge per l’assolvimento dell’obbligo;
- per le società costituite o comunque iscritte dopo il 1.1.2025, l’adempimento deve essere posto in essere in sede di iscrizione della società;
- per le società già costituite ed iscritte nel registro imprese in data antecedente al 1.1.2025, la comunicazione dovrà essere effettuata soltanto in occasione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore;
- gli amministratori possono indicare quale domicilio digitale:
- la PEC della società, se scelta dall’amministratore quale domicilio digitale in analogia a quanto previsto in caso di elezione del domicilio speciale ex art. 47 c.c.;
- una PEC personale (nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese, potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC),
- i diritti di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento di iscrizione nuova nomina o conferma/rinnovo amministratore/liquidatore (non è quindi prevista la gratuità);
- nel caso di presentazione di una domanda di iscrizione di nuova società o di una domanda di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori/liquidatori e senza la corrispondente domanda di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione; se la domanda non viene integrata con la richiesta di iscrizione della PEC degli amministratori, l’ufficio provvederà al rifiuto dell’intera pratica.
In definitiva, in occasione di richieste di iscrizione di nuove società in CCIAA o di nomina/rinnovo amministratori/liquidatori, si prega di indicare al nostro Studio anche l’indirizzo PEC scelto da ciascun amministratore/liquidatore, al fine di poter procedere contestualmente anche alla domanda di iscrizione del medesimo.