Premessa
Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
Estensione dell’ambito applicativo del modello 730
Semplificazioni della dichiarazione precompilata
Semplificazione dei modelli dichiarativi
Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Versamento cumulativo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni
Eliminazione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio
Riduzione sanzioni per rinuncia al contante – Eliminazione dell’indicazione dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni
Sospensione dell’invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance
Cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili
Contenuti del cassetto fiscale
PREMESSA
Con il DLgs. 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla G.U. 12.1.2024 n. 9, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. D.Lgs “Adempimenti”).
Il DLgs. 8.1.2024 n. 1 è entrato in vigore il 13.1.2024, ma per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
ANTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
L’art. 11 del DLgs. 1/2024 prevede l’anticipazione:
- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta) per i soggetti IRES.
Restano fermi:
- il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata;
- il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli REDDITI PF presso un ufficio postale, ove ancora ammessa;
- i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024.
ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DEL MODELLO 730
Ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 1/2024, dal 2024, la possibilità di presentare il modello 730 viene estesa a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Le specifiche tipologie di reddito che gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730 saranno stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello stesso.
SEMPLIFICAZIONI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
L’art. 1 del DLgs. 1/2024 prevede che dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renda disponibili ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso che possono essere confermate o modificate e che confluiranno direttamente nelle dichiarazioni dei redditi che i contribuenti potranno presentare in via telematica. Le modalità tecniche per consentire l’accesso ai dati da confermare o modificare saranno individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.
L’art. 19 del DLgs. 1/2024 prevede che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:
- anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- entro il 30 aprile di ciascun anno.
L’accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.
L’art. 20 del DLgs. 1/2024 prevede che i soggetti terzi trasmettano all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta lorda, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.
Le modalità e i termini per la trasmissione di tali dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’art. 12 del DLgs. 1/2024 prevede che, dal 2024, l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria debba avvenire a regime semestralmente ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI
Al fine di semplificare la modulistica relativa agli obblighi dichiarativi, l’art. 15 co. 1 del DLgs. 1/2024 prevede, già dai modelli dichiarativi 2024, la progressiva eliminazione delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie o nella titolarità di altre amministrazioni.
In particolare, viene prevista la progressiva riduzione delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici.
MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)
Il DLgs. 1/2024 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con lo scopo principale di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale, tra cui:
- una maggiore frequenza nella revisione dei modelli stessi in modo da rappresentare adeguatamente le realtà economiche,
- la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi,
- l’eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento degli indici,
- l’implementazione dell’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate,
- la messa a disposizione del relativo software entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024 ed entro il 15 marzo, a partire dal 2025.
VERSAMENTO CUMULATIVO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, REDDITI DIVERSI E PROVVIGIONI
Ai sensi dell’art. 9 co. 4 – 5 del DLgs. 1/2024, a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:
- insieme al versamento relativo al mese successivo;
- comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno;
- il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.
ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO E DI VANTAGGIO
Ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 1/2024 non è più dovuta la presentazione della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta in relazione ai compensi, comunque denominati, corrisposti ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).
La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all’annualità 2024.
RIDUZIONE SANZIONI PER RINUNCIA AL CONTANTE – ELIMINAZIONE DELL’INDICAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI NELLE DICHIARAZIONI
Si ricorda che gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni:
- con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro;
- che per tutte le operazioni (attive e passive) non utilizzano il contante;
- beneficiano della riduzione alla metà delle sanzioni per le violazioni dichiarative (dichiarazione dei redditi/IVA infedele, violazioni sulla fatturazione e registrazione delle operazioni).
Con l’art. 15 co. 2 del DLgs. 1/2024 non è più necessario indicare nelle dichiarazioni dei redditi e IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (es. conti correnti).
La modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, quindi dalle dichiarazione dei redditi e IVA relative al 2023 (modelli REDDITI 2024 e IVA 2024).
SOSPENSIONE DELL’INVIO DEGLI AVVISI BONARI E DELLE LETTERE DI COMPLIANCE
Ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 1/2024, è sospeso l’invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:
- degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
- degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
- delle c.d. “lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità”.
Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno:
- prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate (ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA).
CESSAZIONE DELL’INCARICO DI DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI
Il nuovo co. 3-bis dell’art. 35 del DPR 633/72, introdotto dall’art. 4 del DLgs. 1/2024, nel caso in cui, a seguito della cessazione dell’incarico con il professionista presso cui sono depositate le scritture contabili, il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, , prevede che:
- nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine entro cui il contribuente avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione della dichiarazione di variazione dati, il depositario:
- avvisi il contribuente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà la cessazione dell’incarico;
- provveda all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- effettuato tale adempimento, il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente.
La procedura non è ancora attiva, dovendosi attendere l’approvazione del modello di comunicazione con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
CONTENUTI DEL CASSETTO FISCALE
L’art. 23 del DLgs. 1/2024 stabilisce che nel cassetto fiscale, anche delegato, saranno disponibili per la consultazione e per l’estrazione, anche massiva:
- tutti gli atti e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate;
- i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.
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