News 2/2025 – LEGGE DI BILANCIO 2025: PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

Premessa
Riforma dell’IRPEF: modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
Bonus edilizi
Fringe benefit
Regime forfettario
Rivalutazione delle partecipazione e dei terreni a regime
Tassazione delle cripto attività
IRES premiale
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per imprese e professionisti
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese
Novità in materia di crediti di imposta
Iva sui servizi di formazione resi da agenzie per il lavoro
Reverse charge nel settore della logistica
Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e di pagamento elettronico
Agevolazione prima casa
Obbligo di PEC per gli amministratori di società
Riduzione del tasso di interesse legale al 2%

NOTA BENE – Le informazioni contenute nella presente circolare sono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità̀ esclusivamente divulgativa generale e non può̀ sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti, è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà̀ di Fazzini Holzmiller & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.

PREMESSA

La presente News riepiloga le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207), pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 e in vigore dal 1.1.2025.

Lo Studio si riserva di ritornare nel prossimo futuro su taluni argomenti, qui sinteticamente esposti, laddove ritenuto utile.

RIFORMA DELL’IRPEF: MODIFICA DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

Sono messe a regime alcune modifiche alla disciplina dell’IRPEF introdotte dalla Legge di bilancio per il 2024:

  • riduzione a 3 degli scaglioni e delle rispettive aliquote IRPEF:
    • fino a 28.000 euro: 23%;
    • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
    • oltre 50.000 euro: 43%;
  • conferma dell’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;

Riduzione del cuneo fiscale

Viene inoltre ridotto il cuneo fiscale per i titolari di redditi di lavoro dipendente, attraverso due misure riconosciute in via automatica dai sostituti di imposta:

  • un nuovo bonus (applicato in percentuale variabile tra il 7,1% e il 4,8% sul reddito di lavoro suddiviso in 3 scaglioni) per redditi di lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro annui;
  • un’ulteriore deduzione pari al massimo a 1.000 euro per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro annui.

Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

Dal1.1.2025:

  • sono abolite le detrazioni per figli a carico con età superiore ai 30 anni non disabili;
  • restano le detrazioni per figli a carico con età compresa tra i 21 e il 30 anni non disabili;
  • restano le detrazioni per figli a carico di età pari o superiore ai 21 anni disabili, senza limite superiore di età;
  • le detrazioni per altri familiari a carico (diversi dal coniuge non separato o dai figli) spettano solo per ascendenti (genitori o nonni) conviventi;
  • sono abolite le detrazioni a favore di cittadini extra comunitari residenti in Italia per familiari a carico residenti all’estero.

Detrazioni per oneri parametrate al reddito

È introdotto un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nello stesso nucleo familiare, applicabile:

  • per le sole persone fisiche
  • con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze);

per spese sostenute:

  • per tutti gli oneri detraibili;
  • eccetto alcuni (es. interessi passivi su mutui prima casa, spese sanitarie agevolate, ecc…);
  • eccetto gli oneri sostenuti fino al 31.12.2024 che danno diritto a detrazioni in più anni (es. bonus edilizi);
  • eccetto i premi delle assicurazioni sulla vita o per eventi calamitosi sull’abitazione principale che dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024.

Oltre ai limiti ordinariamente previsti per le singole detrazioni fiscali, nei suddetti casi si applicherà un ulteriore limite così determinato:

  • importo base (pari a 14.000 euro per redditi fino a 100.000 euro e 8.000 euro per redditi superiori);
  • moltiplicato per un coefficiente pari a:
    • 0,50 se presenti 0 figli fiscalmente a carico
    • 0,70 se presente 1 figlio fiscalmente a carico
    • 0,85 se presenti 2 figli fiscalmente a carico
    • 1 se presenti più di 2 figli fiscalmente a carico

Detrazione spese scolastiche

Viene elevato da 800 a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.

Si ricorda che la detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia (materne);
  • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (elementari) e secondarie (medie);
  • delle scuole secondarie di secondo grado (superiori).

BONUS EDILIZI

Bonus “casa”

Dal 1.1.2025:

  • per i proprietari (o titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus casa”) compete con l’aliquota:
    • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro per unità immobiliare;
    • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro per unità immobiliare;
  • per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota della detrazione è pari al:
    • 36% per le spese sostenute nel 2025 nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
    • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Eccezioni:

  • la detrazione continua a spettare nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
  • non godono più dell’agevolazione le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

“Sismabonus” ed “Ecobonus”

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, per cui dall’1.1.2025, l’“ecobonus” e il “sismabonus” sono prorogati nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Non godono più dell’agevolazione le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

“Superbonus”

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% può competere soltanto se al 15.10.2024:

  • risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni;
  • sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Mantengono l’aliquota al 110% per il 2025 e non richiedono i suddetti ulteriori requisiti i seguenti regimi speciali (co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020):

  • “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110%”;
  • “speciale disciplina RSA” (co. 10-bis art. 119 del DL 34/2020).

È consentito “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in 4) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023:

  • l’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023;
  • la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (31.10.2025).
  • se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, l’eccedenza potrà essere versata senza applicazione di sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 (30.6.2025).

“Bonus mobili”

Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, che prevede, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

Nuovo “bonus elettrodomestici”

Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di un solo elettrodomestico, nel limite delle risorse stanziate:

  • previsto a favore degli utenti finali se al contempo:
    • l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell’Unione europea;
    • vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
  • in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
  • comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.

FRINGE BENEFIT

Aumento soglie di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nei suddetti limiti anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Veicoli dati in uso ai dipendenti

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

  • 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;
  • 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
  • 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Fabbricati locati da dipendenti

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

  • titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;
  • che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

REGIME FORFETTARIO

Si ricorda che tra le cause di esclusione dall’applicazione del regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi vi è la percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro nell’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro (pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre non aver percepito nel 2024 redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 35.000).

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE E DEI TERRENI A REGIME

Viene messa a regime la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Soggetti:

  • persone fisiche,
  • società semplici,
  • enti non commerciali
  • soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia;

Oggetto della rivalutazione:

  • il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, con affrancamento in tutto o in parte delle plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
  • Per le partecipazioni quotate è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Modalità di rivalutazione:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) redige e assevera la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
  • il contribuente interessato versa l’imposta sostitutiva (aliquota unica del 18%):
    • per l’intero suo ammontare;
    • ovvero la prima di tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi del 3% annuo dalla seconda rata in poi.

Termine: 30 novembre di ciascun anno.

Perfezionamento: si ha con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

TASSAZIONE DELLE CRIPTO ATTIVITÀ

Aliquota del 33%

Viene aumentata la tassazione sulle cripto-attività, introducendo un’imposta sostitutiva del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall’1.1.2026.

Per il 2025 la tassazione rimane al 26%.

Quanto all’efficacia delle modifiche, considerando quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.2), si ritiene che valga la data in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario. Pertanto, le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, sarebbero tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo è percepito nel 2026 e il momento impositivo è collocabile nel 2026.

Eliminazione della franchigia di 2.000 euro

La disciplina originaria, introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

La legge di bilancio 2025 elimina tale franchigia per le plusvalenze su cripto-attività realizzate dal 1.1.2025, con la conseguente necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Viene nuovamente previsto il regime di rideterminazione del costo fiscale:

  • per le cripto-attività possedute all’1.1.2025,
  • attraverso il versamento, entro il 30.11.2025, di un’imposta sostitutiva del 18% (l’affrancamento del 2023 prevedeva un’aliquota del 14%):
    • in un’unica soluzione;
    • o in alternativa della prima di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.6):

  • anche il nuovo regime potrà riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta (quindi, se il contribuente detiene 10 bitcoin e 20 ether e decide di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione deve avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti). Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.
  • Per i soggetti che procedono all’affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all’1.1.2025, assoggettato a tali fini all’imposta sostitutiva del 18%.

IRES PREMIALE

Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

  • destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;
  • investimento di una quota di tali utili accantonati (di almeno 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
  • effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali consistono:

  • nel versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione,
  • nel versamento di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate,
  • nella possibilità di assumere il valore catastale degli immobili, anziché il loro valore normale, per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8%,
  • nella riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e nel versamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 30.9.2025;
  • per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È stata riaperta anche la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito soggettivo: gli imprenditori che risultano in attività:

  • sia alla data del 31.10.2024;
  • sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo:

  • gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione
  • posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
  • posseduti anche alla data dell’1.1.2025.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva dell’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti:

  • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta.
    • per il 60% entro il 30.11.2025;
    • per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

È stato previsto che i rimborsi spese per le trasferte o le missioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per:

  • vitto;
  • alloggio;
  • viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, ossia versamento bancario o postale oppure altri sistemi di pagamento ex art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):

  • non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
  • sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP dell’impresa/professionista che effettua i rimborsi spese per le trasferte dei dipendenti ovvero che li corrisponde a lavoratori autonomi.

Per il professionista che sostiene spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC e le riaddebita analiticamente al committente, tali spese sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi generalmente dal 2025).

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER OMAGGI PER LE IMPRESE

Oltre ai limiti quantitativi di deducibilità già previsti, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP solo se sostenute con mezzi tracciabili (versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

L’obbligo di tracciabilità non dovrebbe riguardare le spese di pubblicità e sponsorizzazione.

La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi in generale dal 2025).

NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI DI IMPOSTA

Credito d’imposta per investimenti 4.0

In materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020:

  • è abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;
  • è introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni, con la conseguenza che assume rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Credito d’imposta transizione 5.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:

  • l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
  • un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
  • la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1.1.2024.

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è riconosciuto fino al 2027.

Credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno

Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, e l’agevolazione per il settore agricolo di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023 sono riconosciuti anche per il 2025.

Riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Riconoscimento di un contributo in conto capitale

Per coloro che hanno optato, entro il 31.10.2024, per il riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato, le cui modalità di utilizzo saranno determinate con successivo decreto.

Credito d’imposta per il restauro degli immobili di interesse storico

Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.

Sport bonus

È prorogato per il 2025, per i soli titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Rifinanziamento della Legge Sabatini

È previsto il rifinanziamento della Legge Sabatini, con l’incremento dello stanziamento di:

  • 400 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 100 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

IVA SUI SERVIZI DI FORMAZIONE RESI DA AGENZIE PER IL LAVORO

Dall’ 1.1.2025, sono imponibili ai fini IVA (e quindi non più esenti) le prestazioni di formazione rese:

  • a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro);
  • da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell’art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276/2003.

Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle suddette prestazioni, se effettuate prima dell’1.1.2025, a condizione che per le stesse non siano intervenuti atti definitivi.

In ogni caso, non si fa luogo a rimborsi di imposta ed è consentita la definizione agevolata, senza pagamento di sanzioni e interessi, dei giudizi pendenti alla data dell’1.1.2025 aventi ad oggetto il trattamento IVA delle citate prestazioni.

REVERSE CHARGE NEL SETTORE DELLA LOGISTICA

In attesa del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea per l’applicazione del reverse charge, per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede in via transitoria un regime opzionale per cui il versamento dell’IVA è a carico del committente:

  • il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);
  • il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

COLLEGAMENTO TRA STRUMENTI DI INVIO DEI CORRISPETTIVI E DI PAGAMENTO ELETTRONICO

Dall’1.1.2026 gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (es. registratori di cassa telematici) dovranno garantire anche la piena integrazione tra processo di registrazione dei corrispettivi e processo di pagamento elettronico.

Per questo motivo, le sanzioni previste in caso di violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi sono estese alle violazioni in tema di memorizzazione e trasmissione di pagamenti elettronici.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al momento del rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio prima casa, avrà 2 anni di tempo per venderlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

A decorrere dall’1.1.2025, tutti gli amministratori di società, sia di persone che di capitali, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti:

  • ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
  • ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale nuovo obbligo, peraltro, non sono stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.

Inoltre, le prime prese di posizione di talune Camere di Commercio prevedono l’obbligo esclusivamente per le società neocostituite, e parrebbe venga lasciata la facoltà agli amministratori di riferirsi alla PEC della società.

Pertanto, si è in attesa di chiarimenti ufficiali circa il perimetro della novità.

RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE AL 2%

Infine, si ricorda che con il DM 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% al 2% in ragione d’anno.

Il nuovo tasso di interesse legale del 2% si applica dall’1.1.2025.

La riduzione del tasso di interesse legale ha effetto su alcune disposizioni di natura fiscale (calcolo degli interessi sul ravvedimento operoso, sulle rateizzazioni di somme dovute a seguito dell’adesione alle varie norme sulle definizioni agevolate, sulle rateizzazioni dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, ecc…) e contributiva (interessi dovuti sul ritardato pagamento di contributi).

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NEWS 10/2025 – NUOVI CODICI ATECO 2025

La News illustra brevemente come avviene il processo di transizione dalla precedente codifica a quella nuova entrata in vigore dal 1° aprile scorso, nonché le modalità per conoscere il nuovo codice ATECO attribuito ed eventualmente chiederne la rettifica.
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NEWS 9/2025 – RINVIO DELL’OBBLIGO DI POLIZZE CATASTROFALI

La presente News, nel dare conto del rinvio, disposto in relazione alle dimensioni dell’impresa, dell’obbligo per le imprese di dotarsi di apposita polizza assicurativa contro i rischi catastrofali (di cui già abbiamo detto nella nostra News n. 7/2025), esamina i punti salienti di tale obbligo alla luce degli aggiornamenti normativi e dei chiarimenti di prassi recentemente introdotti.
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OBBLIGO DI PEC PERSONALE PER OGNI AMMINISTRATORE

La presente News illustra i primi chiarimenti forniti dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy in merito al nuovo obbligo di comunicare al Registro Imprese gli indirizzi PEC degli amministratori di società. Rispetto alle prime interpretazioni, è stato chiarito, tra le altre cose, che l’obbligo sussiste anche per le società costituite prima del 1.1.2025, le quali dovranno adempiervi entro il 30.6.2025 e che occorre comunicare un indirizzo PEC personale per ciascun amministratore, senza possibilità di usare quello della società.