News 11/2024 – IL REGIME DEL RAVVEDIMENTO A SEGUITO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E LA FLAT TAX SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

Premessa
Soggetti ammessi al regime del ravvedimento
Imposta sostitutiva del regime del ravvedimento
Cause ostative al ravvedimento
Limitazione dell’attività di accertamento
Decadenza dal regime del ravvedimento
Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

PREMESSA

Per rendere maggiormente “appetibile” da parte dei contribuenti il concordato preventivo biennale (CPB), al quale, si ricorda, è necessario aderire entro il 31/10/2024 (cfr. nostra News n. 9/2024, sono state recentemente introdotte alcune novità.

  • il “regime del ravvedimento”: è una misura opzionale che riconosce limitazioni all’attività di accertamento per i periodi d’imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva (art. 2-quater del DL 113/2024);
  • l’applicazione di una ”flat tax” sul maggior reddito concordato.

Nella presente News viene data una panoramica su queste due novità, invitando chiunque sia interessato ad approfondire e a valutare l’eventuale adesione al regime del CPB, a contattare quanto prima il proprio professionista di riferimento all’interno dello Studio.

SOGGETTI AMMESSI AL REGIME DEL RAVVEDIMENTO

Possono beneficiare della misura i soli soggetti ISA:

  • che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31.10.2024;
  • che hanno applicato gli ISA (in assenza di cause di esclusione) per i periodi oggetto di sanatoria (2018-2022);

Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il “regime del ravvedimento” si applica al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL REGIME DEL RAVVEDIMENTO

È possibile sanare uno o più periodi dal 2018 al 2022, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva di:

  • imposte sui redditi;
  • relative addizionali;
  • IRAP.

Restano validi i ravvedimenti di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 e di cui all’art. 1 co. da 174 a 178 della L. 197/2022, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113/2024 (ossia il 9.10.2024) e non si dà luogo a rimborso.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra:

  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (e il valore della produzione per l’IRAP) già dichiarato al 9.10.2024 in ciascuna annualità;
  • l’incremento dello stesso reddito (o valore della produzione) calcolato applicando i coefficienti di seguito riepilogati:
    • Punteggio ISA 10                                                                   => coefficiente 5%
    • Punteggio ISA tra 8 compreso e 10                                     => coefficiente 10%
    • Punteggio ISA tra 6 compreso e 8                                         => coefficiente 20%
    • Punteggio ISA tra 4 compreso e 6                                         => coefficiente 30%
    • Punteggio ISA tra 3 compreso e 4                                         => coefficiente 40%
    • Punteggio ISA inferiore a 3                                                   => coefficiente 50%

L’aliquota d’imposta.

  • diminuisce al crescere del punteggio ISA:
    • Punteggio ISA pari o superiore a 8                                        => aliquota 10%
    • Punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8            => aliquota 12%
    • Punteggio ISA inferiore a 6                                                   => aliquota 15%
  • Per l’IRAP, l’aliquota è pari al 3,9%;
  • è prevista una riduzione del 30% delle imposte sostitutive sopra indicate per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia;
  • per ciascuna annualità, l’importo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare è almeno pari a 1.000 euro.

Siamo in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui saranno individuati i termini e le modalità per esercitare l’opzione per l’imposizione sostitutiva.

Nel Cassetto fiscale del contribuente l’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato dei prospetti che riepilogano le imposte sostitutive dovute per ciascun periodo oggetto di sanatoria, distinguendo tra imposte dirette e IRAP.

Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31.3.2025;
  • in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.
    • l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate;
    • il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione;
    • in caso di decadenza dalla rateizzazione quanto già versato non è rimborsabile.

CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO

Il “regime di ravvedimento” è precluso se:

  • prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati per le annualità pregresse interessate:
    • PVC;
    • schemi di atti di accertamento;
    • atti di recupero di crediti inesistenti.

LIMITAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Durante i periodi oggetto di sanatoria le rettifiche:

  • del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (analitiche, induttive e presuntive);
  • e quelle IVA (presuntive);

restano possibili solo in caso di:

  • decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (ad esclusione di quelli su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione) e per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni 2018-2022;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

DECADENZA DAL REGIME DEL RAVVEDIMENTO

Se la decadenza dal “regime del ravvedimento” si verifica per.

  • applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per uno dei reati tributari individuati
  • per il mancato rispetto del piano rateale;

allora la decadenza opera per la sola annualità di riferimento (tra il 2018 e il 2022).

In questo caso:

  • restano comunque validi i pagamenti già effettuati;
  • non è rimborsabile quanto già versato;
  • l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento secondo i termini di cui all’art. 2-quater co. 14 che amplia i termini di accertamento.

Infatti, l’art. 2-quater co. 14 del DL 113/2024 convertito estende i termini di accertamento:

  • per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e adottano il regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento (per imposte dirette e IVA) relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027 (ad esempio, per il periodo d’imposta 2019, i termini per l’accertamento scadrebbero ordinariamente il 31.12.2025, oppure il 31.12.2024 beneficiando del regime premiale ISA con punteggio pari a 8; con questa disposizione, i termini di accertamento sarebbero differiti sino a fine 2027.
  • per i soggetti ISA che aderiscono al CPB senza ricorrere al ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2-ter co. 2 del DL 113/2024, sono ridotte alla metà le soglie previste dall’art. 12 co. 1 del DLgs. 471/97 per l’applicazione delle sanzioni accessorie (come la sospensione dell’attività), quando sono irrogate sanzioni per violazioni riferibili ai periodi (2018-2022) e ai tributi per cui non ci si è avvalsi del regime del ravvedimento, oppure questo sia decaduto.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

Ad integrazione della nostra News n. 9/2024 alla quale si rinvia per una descrizione dettagliata del regime del concordato preventivo biennale, si precisa che, per rendere più appetibile la misura, oltre al “regime del ravvedimento” per gli anni pregressi, è stata introdotta la possibilità di:

  • optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e addizionali sul maggior reddito concordato,
  •  anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB (2024 o 2025).

Per i soggetti che aderiscono al CPB, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è pari:

  • alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo o di impresa concordato e il corrispondente reddito dichiarato nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023), al netto delle poste straordinarie;
  • differenza tra l’importo concordato per ciascuno dei periodi 2024 e 2025 e zero, se il reddito di riferimento relativo al 2023 è negativo.

In presenza di perdite fiscali pregresse, queste sono portate in diminuzione del reddito concordato, con conseguente possibilità di “sterilizzare” la parte eccedente assoggettata ad imposta sostitutiva.

A tale base sono applicate aliquote variabili a seconda dei risultati ISA relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (2023):

  • Punteggio ISA 8, 9 o 10         => Aliquota 10%
  • Punteggio ISA 6 o 7               => Aliquota 12%
  • Punteggio ISA 5 o inferiore    => Aliquota 15%

L’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato è applicabile anche ai contribuenti forfetari, con:

  • l’aliquota del 10%;
  • l’aliquota ridotta al 3% in caso di start up.

L’imposta sostitutiva è liquidata e corrisposta:

  • indicando nel modello F24 i codici tributo:
    • 4071” (imposta sostitutiva CPB soggetti ISA)
    • 4073” (imposta sostitutiva CPB soggetti forfetari);
  • entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza, oppure nei successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

In caso di adesione da parte di società o associazioni “trasparenti” di cui agli artt. 5, 115 e 116 TUIR, la maggiorazione è versata pro quota da parte dei singoli soci o associati (circ. Agenzia delle Entrate 18/2024, § 6.14); nello stesso modo si procede per i collaboratori dell’impresa familiare (FAQ Agenzia delle Entrate 8.10.2024).

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