NEWS 10/2025 – NUOVI CODICI ATECO 2025

PREMESSA
SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE
SOGGETTI NON ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE
MODIFICA DEI CODICI ATECO ATTRIBUITI

PREMESSA

La nuova classificazione ATECO 2025, sviluppata dall’ISTAT, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, sostituendo così la precedente versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

L’adozione operativa da parte di enti amministrativi e statistici è avvenuta invece a partire dal 1° aprile 2025.

L’Istat, il sistema camerale e l’Amministrazione finanziaria aggiornano i registri economici con i nuovi codici ATECO e:

  • le imprese e i professionisti possono vedere il proprio codice aggiornato d’ufficio (attraverso una visura camerale aggiornata o comunque all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate: cassetto fiscale – consultazioni – anagrafica), con possibilità di verifica e modifica dal 1° aprile 2025;
  • i nuovi codici devono essere utilizzati per dichiarazioni e atti fiscali, salvo diversa indicazione contenuta nei singoli adempimenti;
  • non è obbligatoria una comunicazione di variazione, salvo in caso di modifiche significative dell’attività; con la prima comunicazione di variazione dati utile dovrà tuttavia essere comunicato il nuovo codice ATECO 2025.

Con la risoluzione n. 24 del 8.4.2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito alla variazione dei codici ATECO dal 1° aprile 2025.

SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE

A partire dal 1° aprile 2025, le Camere di Commercio aggiornano automaticamente i codici ATECO delle imprese iscritte al Registro delle Imprese utilizzando le tabelle di corrispondenza sviluppate dall’ISTAT, che mappano le relazioni tra i codici ATECO 2022 e ATECO 2025.

Le imprese interessate dalla riclassificazione ricevono una notifica tramite i canali digitali messi a disposizione dalle Camere di Commercio (tipicamente tramite PEC).

Durante un periodo transitorio la visura camerale riporterà sia il nuovo codice ATECO 2025, sia quello precedente (ATECO 2022). Questo permetterà alle imprese di verificare il cambiamento senza discontinuità nelle attività amministrative.

Le imprese possono visualizzare il nuovo codice ATECO 2025 loro attribuito, attraverso una visura camerale aggiornata.

Se l’impresa ritiene che il codice ATECO assegnato non sia corretto o adeguato alla propria attività, potrà

richiedere una modifica attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle Camere di Commercio (ComUnica).

SOGGETTI NON ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE

Per i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio (ad esempio, liberi professionisti, enti non commerciali, associazioni, soggetti non residenti con attività in Italia), l’Agenzia delle Entrate adotta i nuovi codici ATECO 2025 nei suoi sistemi a partire dal 1° aprile 2025.

Per la maggior parte dei contribuenti, la transizione avviene senza necessità di alcuna comunicazione, salvo nei casi in cui il codice ATECO attribuito non sia più rappresentativo dell’attività svolta.

In tale ipotesi, occorre comunicare la variazione utilizzando uno dei modelli per le comunicazioni di variazione dati IVA messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

MODIFICA DEI CODICI ATECO ATTRIBUITI

La corrispondenza tra codici ATECO 2022 e ATECO 2025 può essere di 4 tipi:

  • univoca: ad un codice ATECO 2022 corrisponde un codice ATECO 2025 (a volte il codice è rimasto lo stesso ma varia la descrizione);
  • multi a uno: più codici ATECO 2022 sono raggruppati in un unico codice ATECO 2025;
  • uno a molti: un codice ATECO 2022 è stato suddiviso in tanti codici ATECO 2025;
  • molti a molti: più codici ATECO 2022 corrispondono a diversi codici ATECO 2025.

I nuovi codici ATECO 2025 assegnati d’ufficio dalla Camera di Commercio potrebbero tuttavia non rispecchiare correttamente l’attività svolta dal singolo contribuente, tenuto conto che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nelle rispettive descrizioni.

In tal caso, i singoli contribuenti possono comunicare in Anagrafe tributaria una nuova codifica, qualora meglio rappresenti l’attività svolta, attraverso:

  • la comunicazione unica (ComUnica), per i soggetti iscritti nel Registro Imprese;
  • la comunicazione variazione dati per i soggetti non iscritti nel Registro Imprese.

Nel caso particolare in cui il codice ATECO 2025 assegnato non sia pertinente e presenti una “corrispondenza multipla” è possibile utilizzare il nuovo servizio di Rettifica ATECO 2025, collegandosi al sito web https://rettificaateco.registroimprese.it/.

Tale servizio consente di aggiornare i dati sulla Visura Registro Imprese, ma per aggiornare i codici ATECO presenti nell’Anagrafe Tributaria occorre in ogni caso inviare l’apposito modello attraverso una pratica di Comunicazione Unica.

La rettifica può essere richiesta fino al 30 novembre 2025:

  • da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa, che dovrà autenticarsi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS);
  • da un soggetto terzo per conto dell’impresa, a condizione che il file xml della richiesta sia firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante;
  • per tutte le localizzazioni dell’impresa che hanno un codice ATECO 2025 modificabile (si tratta soltanto dei codici con corrispondenza multipla, per cui è possibile scegliere un codice ATECO diverso ma solo nell’ambito delle corrispondenze stabilite dall’ISTAT).

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NEWS 9/2025 – RINVIO DELL’OBBLIGO DI POLIZZE CATASTROFALI

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OBBLIGO DI PEC PERSONALE PER OGNI AMMINISTRATORE

La presente News illustra i primi chiarimenti forniti dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy in merito al nuovo obbligo di comunicare al Registro Imprese gli indirizzi PEC degli amministratori di società. Rispetto alle prime interpretazioni, è stato chiarito, tra le altre cose, che l’obbligo sussiste anche per le società costituite prima del 1.1.2025, le quali dovranno adempiervi entro il 30.6.2025 e che occorre comunicare un indirizzo PEC personale per ciascun amministratore, senza possibilità di usare quello della società.