PREMESSA
La Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) è stata pubblicata sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 ed è in vigore dall’1.1.2026.
Di seguito si esaminano brevemente alcune delle novità più rilevanti in materia fiscale.
IRPEF – RIDUZIONE ALIQUOTA E DEDUZIONI PER I REDDITI SUPERIORI A 200.000 EURO
Al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”, dal 1/1/2026, viene ridotta dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, cioè quello compreso tra 28.001 euro e 50.000 euro.
Pertanto, dal periodo di imposta 2026, le aliquote IRPEF saranno le seguenti:
- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile compreso tra 28.001 euro e 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
Il risparmio fiscale massimo è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, moltiplicato per il 2% di riduzione dell’aliquota).
Di conseguenza, per “neutralizzare” tale risparmio fiscale, la Legge di bilancio, dal periodo d’imposta 2026, prevede in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.
In particolare, si tratta:
- degli oneri detraibili al 19%, eccetto le spese sanitarie;
- delle erogazioni liberali a favore di partiti politici detraibili al 26%;
- dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi detraibili al 90%.
Si ricorda che permangono le ulteriori riduzioni nelle detrazioni fiscali già in vigore nel 2025 riguardanti:
- per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie) parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (dal 1/1/2025);
- la parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro (dal 1/1/2020).
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (C.D. “BONUS CASA”) – PROROGA
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.
Pertanto, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027:
- la detrazione “ordinaria” IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
- al 36% se le spese sono sostenute negli anni 2025 e 2026;
- al 30% se le spese sono sostenute nel 2027.
- il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027:
- la detrazione “maggiorata”IRPEF, previstaper gli interventi di recupero edilizio effettuati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è fissata:
- al 50% se le spese sono sostenute negli anni 2025 e 2026;
- al 36% se le spese sono sostenute nel 2027;
- il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
ECOBONUS, SISMABONUS E BONUS MOBILI
Sono allineate al “bonus casa” le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per:
- gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, (c.d. “ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013);
- gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, (c.d. “sismabonus”, di cui all’art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013, compreso il “sismabonus acquisti”).
La detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”) viene prorogata anche in relazione alle spese sostenute nel 2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.
- nella misura del 50%;
- entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
CONTRIBUTI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI – NUOVA ALIQUOTA
Si ricorda che la possibilità di rivalutare il costo fiscale di partecipazioni (quotate e non quotate) e terreni previo versamento di un’imposta sostitutiva è stata messa “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.
La Legge di bilancio 2026, tuttavia ha previsto, con decorrenza dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026:
- l’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%;
- che resti invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Si ricorda che:
- l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;
- mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.
LOCAZIONI BREVI
Si ricorda che si definiscono locazioni brevi:
- i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo;
- di durata non superiore a 30 giorni;
- inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
- stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
- direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Tali contratti possono accedere alla cedolare secca:
- con l’aliquota del 21% soltanto per un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi;
- con aliquota del 26% per gli eventuali altri immobili destinati alla locazione breve.
La legge di bilancio 2026 interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.
Infatti, a partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità in base alla quale non si può applicare la disciplina delle locazioni brevi (e quindi la cedolare secca) in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un numero di immobili superiore a:
- 4 immobili dal 2021 al 2025;
- 2 immobili a partire dal periodo d’imposta 2026 (a partire da 3 appartamenti locati, scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di partita IVA, iscrizione all’INPS, esclusione dalla cedolare secca e reddito d’impresa, ecc.)
Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità:
- rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve;
- sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”;
- se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento;
- per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (anche di durata di due soli giorni).
REGIME FORFETTARIO PER IMPRENDITORI E LAVORATORI AUTONOMI
Si ricorda che il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro nell’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro.
La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.
Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre non aver percepito nel 2025 redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro.
IPER-AMMORTAMENTI PER I TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA
Per i titolari di reddito d’impresa, è prevista la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, maggiori ammortamenti o canoni di locazione finanziaria, calcolati su una maggiorazione del costo di acquisizione di alcuni beni agevolabili.
L’agevolazione sostituisce, di fatto, i precedenti bonus investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 e il bonus investimenti transizione 5.0.
Tra l’altro, il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta 4.0 previsto per investimenti effettuati nel 2025 o nel termine “lungo” del 30.6.2026 in caso di avvenuta prenotazione entro il 31.12.2025.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:
- strumentali nuovi 4.0 materiali (allegato IV alla legge di bilancio 2026) e immateriali (Allegato V alla legge di bilancio 2026) aggiornati rispetto a quelli di cui ai vecchi allegati;
- materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Il limite massimo dovrebbe essere riferito alla singola annualità e non all’intero periodo (come chiarito, ancorché con riferimento al vecchio credito d’imposta 4.0, dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 14).
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, i cui dettagli saranno stabiliti da un successivo decreto ministeriale.
MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE
Per le distribuzioni di utili deliberate e per le plusvalenze realizzate su partecipazioni acquistate a partire dal 1.1.2026, viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti imprenditori a condizione che la partecipazione:
- sia almeno pari al 5% del capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Si ricorda che, in materia di dividendi e plusvalenze da partecipazioni:
- per le società di persone commerciali e per gli imprenditori persone fisiche è prevista l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86% a seconda del periodo di formazione;
- per le società di capitali e gli enti commerciali è prevista l’esclusione dal reddito nella misura del 95%;
- per le società e gli enti non residenti è prevista una ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in alternativa alla possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).
Per le plusvalenze da partecipazioni, il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption:
- periodo di possesso minimo della partecipazione;
- prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie;
- residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria,
- esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali.
RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE
Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR.
Infatti, è stabilito che le plusvalenze realizzate su:
- beni strumentali;
- beni patrimoniali;
- partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR
concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.
La facoltà di rateizzare le plusvalenze resta ferma soltanto per:
- le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, rateizzabili in 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
- le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:
- in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
- nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.
Nei casi previsti, resta fermo che:
- la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi;
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”).
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il suddetto periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE CRIPTOVALUTE
Si ricorda che le criptoattività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.
La legge di bilancio 2026, tuttavia, prevede:
- per i redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro;
- un regime speciale consistente nell’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%;
- che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Per token di moneta elettronica denominati in euro (le c.d. “stablecoins”) si intendono i token:
- il cui valore è stabilmente ancorato all’euro;
- e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
AUMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NEO-RESIDENTI
L’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dall’1.1.2026 e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR è aumentata:
- da 200.000 a 300.000 euro, per i diretti interessati;
- da 25.000 a 50.000 euro per i familiari.
ESENZIONE IRPEF PER REDDITI FOMNDIARI DI CD E IAP – PROROGA
Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” stabilita per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ai seguenti scaglioni di reddito dominicale ed agrario (considerati congiuntamente):
- fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;
- oltre 15.000 euro, sono interamente imponibili IRPEF.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni se poste in essere entro il 30.9.2026:
- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali sono:
- imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- base imponibile dell’imposta sostitutiva pari a:
- valore normale degli immobili;
- oppure, a scelta, il loro valore catastale;
- imposta di registro proporzionale ridotta alla metà;
- imposte ipotecaria e catastale in misura fissa;
- imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Il versamento delle imposte sostitutive deve avvenire:
- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il restante 40% entro il 30.11.2026.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di trasferire l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
- sia alla data del 31.10.2025;
- sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili:
- strumentali per natura;
- strumentali per destinazione;
- posseduti e strumentali al 31.10.2025;
- posseduti anche alla data dell’1.1.2026.
Il regime agevolativo prevede:
- imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza derivante dall’estromissione;
- calcolo della plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Ai fini delle agevolazioni in esame:
- l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta:
- per il 60% entro il 30.11.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE
Viene riproposta la possibilità di “affrancare”, ossia di rendere distribuibili senza ulteriore tassazione per la società, le riserve in sospensione di imposta eventualmente presenti in bilancio, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
L’affrancamento può riguardare:
- le riserve in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025;
- tutte le tipologie di riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite;
- tutte o solo alcune delle riserve in sospensione d’imposta presenti in bilancio;
- in relazione a ciascuna riserva, l’intera riserva o parte di essa.
L’imposta sostitutiva:
- si applica nella misura del 10%;
- è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
- deve essere versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione determina però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).
Non vi rientrano i carichi derivanti da:
- accertamento esecutivo;
- accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro;
- avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione);
- avviso di recupero del credito d’imposta;
- atti di contestazione separata delle sanzioni.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione saranno disponibili informazioni per la verifica preventiva dei carichi rottamabili.
Possono accedere alla nuova rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies.
Sono esclusi coloro che al 30.9.2025 abbiano versato le rate inerenti alla pregressa rottamazione.
I benefici consistono nello stralcio di:
- sanzioni amministrative;
- interessi compresi nei carichi (es. interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73);
- interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73;
- compensi di riscossione, laddove ancora applicati.
L’iter per accedere alla rottamazione prevede:
- presentazione della domanda di rottamazione con le forme che saranno previste dall’Agente della Riscossione e comunque in forma telematica entro il termine perentorio del 30.4.2026.
- liquidazione d’ufficio degli importi entro il 30.6.2026;
- pagamento delle intere somme o della prima rata entro il 31.7.2026.
Gli effetti della rottamazione saranno:
- stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione;
- impossibilità di disporre nuovi pignoramenti e sospensione di quelli in essere;
- impossibilità di azionare nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- possibilità per la P.A. di erogare pagamenti;
- possibilità di rilascio del DURC;
- sospensione degli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli sino al 31.7.2026.
Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro il 31.7.2026;
- in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
Per quanto riguarda le rate:
- la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
- dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.
In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.
La rottamazione decade:
- se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione;
- oppure se non viene pagata integralmente l’ultima rata;
In caso di decadenza:
- non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.
- riemerge il debito originario, a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione;
- non è certo se il debitore possa riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.
In caso di giudizi pendenti:
- nella domanda di rottamazione, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti;
- trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.
Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.
BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE P.A. – PROFESSIONISTI
Si ricorda che la P.A., prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro:
- deve verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro;
- se sì, la P.A. deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
La legge di bilancio 2026 introduce una novità:
- per i pagamenti della P.A. a favore di esercenti arti e professioni non c’è più la soglia di 5.000 euro, sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere, sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.
Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (es. multe per violazioni del Codice della strada o contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).
RUOLI SCADUTI
Per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo scaduti:
- è previsto un divieto di compensazione se i debiti iscritti a ruolo superano complessivamente 50.000 euro (per le compensazioni effettuate fino al 31.12.2025 la soglia era di 100.000 euro), anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta, purché non siano in essere dilazioni delle somme iscritte a ruolo o non sia presentata domanda di rottamazione dei ruoli;
- con modalità attuative demandate ad un successivo provvedimento dell’Ag. Entrate, al fine di avviare procedure esecutive presso terzi, saranno messi a disposizione dell’Agente della Riscossione i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente, sia dai debitori iscritti a ruolo che dai loro coobbligati, nei confronti di uno stesso cessionario o committente.
LIQUIDAZIONE AUTOMATICA IN CASO DI DICHIARAZIONE IVA OMESSA
In caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, è prevista la liquidazione automatica delle imposte dovute, sulla base dei dati emergenti:
- dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- dai corrispettivi telematici trasmessi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”).
Si noti che è prevista la liquidazione automatica:
- della sola IVA a debito;
- non dell’eventuale IVA a credito.
La procedura è la seguente:
- il contribuente riceve un avviso bonario contenente l’importo dell’IVA dovuta, i relativi interessi e la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta;
- se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%);
- non è consentita rateazione, né compensazione.
La novità si applica dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (7 anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).
Pertanto, la liquidazione sembra operare a partire dall’anno 2018 (modello IVA 2019 che avrebbe dovuto essere presentato nel 2019).
NOVITÀ IN AMBITO DOGANALE
In materia di “tax-free shopping” (non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea), sono previste:
- modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;
- estensione, da 4 a 6 mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.
In coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione, viene istituito un contributo:
- sulle spedizioni di beni:
- provenienti da Paesi extra-UE;
- di valore dichiarato non superiore a 150 euro;
- pari a 2 euro;
- riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni;
- finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.
CREDITI DI IMPOSTA
Sono previste proroghe per i seguenti crediti di imposta:
- credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023;
- credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno riconosciuto per il settore agricolo ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023;
- credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024;
- credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019;
- “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013.
Sono invece introdotti i seguenti crediti di imposta:
- credito di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0 nel settore agricolo, pari al 40% dell’investimento per gli investimenti;
- fino a un milione di euro
- effettuati da imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- effettuati dall’1.1.2026 al 28.9.2028;
- credito d’imposta per le imprese energivore che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0 nella misura:
- del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
- del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;
- aumentabile del 5% o del 10% in caso di risparmio energetico superiore a determinate soglie.
REGIME DEROGATORIO PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente:
- evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole;
- fermo l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.