News 3/2025 – IL REGIME DI FRANCHIGIA IVA UE

Premessa
Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’UE
Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato
Indetraibilità dell’IVA

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PREMESSA

Con DLgs. 13.11.2024 n. 180, pubblicato sulla G.U. 30.11.2024 n. 281 e in vigore dall’1.1.2025, è stata data attuazione, fra le altre cose, alla direttiva UE 18.2.2020 n. 285, relativa al regime speciale per le piccole imprese.

Lo scopo della direttiva è evitare che i soggetti passivi di piccole dimensioni possano applicare i regimi di franchigia esclusivamente nel proprio Stato membro di stabilimento, consentendo, dall’1.1.2025, di poter beneficiare di tali regimi anche in Stati UE diversi da quello in cui è dovuta l’IVA.

Il richiamato decreto ha introdotto nel DPR 633/72 il nuovo Titolo V-ter, composto dagli artt. 70-terdecies – 70-duovicies.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166, attuativo delle nuove disposizioni, sono state individuate le modalità e i termini di presentazione della comunicazione preventiva che i soggetti passivi stabiliti nello Stato sono tenuti a presentare ai fini dell’accesso al regime, nonché le informazioni che devono essere riportate nella domanda.

La presente News riepiloga i principali aspetti e adempimenti dell’adesione al regime speciale di franchigia IVA per le piccole imprese, distinguendo il caso di accesso al regime dello stato da parte di operatori UE e di accesso di soggetti residenti a regimi speciali di altri stati UE.

REGIME DI FRANCHIGIA APPLICATO NELLO STATO DA PARTE DI SOGGETTI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UE

Requisiti di accesso

Affinché i soggetti passivi di altri Stati membri dell’Unione europea siano ammessi al regime di franchigia IVA transfrontaliero nel territorio italiano occorrono determinati requisiti.

In particolare, può aderire al regime di franchigia IVA UE nel territorio dello Stato italiano:

  • il soggetto passivo persona fisica
  • stabilito in un altro Stato membro
  • che presenti i seguenti requisiti
    • abbia realizzato, nell’anno civile precedente, un volume d’affari annuo nell’Unione europea non superiore a 100.000,00 euro;
    • abbia realizzato, nell’anno civile precedente, un volume d’affari annuo nel territorio dello Stato non superiore a 85.000,00 euro (stesso limite previsto per l’accesso al regime forfettario interno);
    • abbia realizzato un volume d’affari nell’Unione europea non superiore a 100.000,00 euro nel periodo dell’anno civile in corso antecedente alla comunicazione di volersi avvalere del regime in esame;
    • abbia previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
    • sia identificato, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione “EX” esclusivamente nello Stato UE in cui è stabilito.

Cause di esclusione

Analogamente a quanto previsto per il regime forfetario “interno”, non può accedere al regime il soggetto passivo straniero che:

  • effettui in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipi a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o controlli direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso soggetto passivo;
  • abbia sostenuto, nell’anno civile precedente, spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro che non sono riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
  • effettui operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (si fa eccezione per il soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  • abbia percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che eccedono l’importo di 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Comunicazione per accedere al regime

Per poter applicare il regime di franchigia IVA UE, il soggetto passivo è tenuto a presentare una comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria del proprio Stato membro di stabilimento.

Adempimenti

Il soggetto passivo straniero che aderisce al regime transfrontaliero di franchigia:

  • è esonerato da tutti gli adempimenti IVA, ad eccezione dell’obbligo di certificare i corrispettivi e di conservare i relativi documenti;
  • qualora sia prevista l’emissione della fattura, può emetterla in forma semplificata, anche in caso di ammontare superiore al limite di 400 euro indicato nell’art. 21-bis del DPR 633/72;
  • deve comunque presentare una comunicazione trimestrale alla propria Amministrazione finanziaria relativa alle operazioni effettuate nel periodo.

Cessazione del regime

Il regime di franchigia IVA transfrontaliero cessa di essere applicato al verificarsi delle seguenti circostanze:

Causa di cessazioneDecorrenza
il soggetto passivo ha comunicato allo Stato di stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio dello Stato italianodal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto la comunicazionese la comunicazione è stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo
sono venute meno le condizioni di ammissibilitàa partire dall’anno civile successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno
è stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Statoa partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata; in tal caso l’imposta è dovuta a partire dall’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla stessa data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini del tributo  
l’Amministrazione finanziaria ha disattivato il numero di identificazione “EX”dal momento in cui è venuta meno l’identificazione

REGIME DI FRANCHIGIA APPLICATO IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UE DA PARTE DI SOGGETTI STABILITI NELLO STATO

Requisiti di accesso

Può accedere al beneficio il soggetto passivo:

  • stabilito nel territorio dello Stato (persona fisica o giuridica), escluse le stabili organizzazioni di soggetti stabiliti all’estero;
  • che eventualmente non può aderire al regime forfetario nazionale (es. chi ha realizzato in Italia corrispettivi per oltre 85.000,00 euro non può accedere al regime forfetario in Italia, ma potrà aderire al regime di franchigia in un altro Stato UE se non ha superato le altre soglie previste dalla norma);
  • che nell’anno civile precedente alla comunicazione, abbia realizzato un volume d’affari annuo dell’Unione europea non superiore a 100.000 euro;
  • che nel periodo dell’anno civile in corso, precedente alla comunicazione, abbia realizzato un volume d’affari annuo dell’Unione europea non superiore a 100.000 euro;
  • che abbia un volume d’affari annuo nel territorio dello Stato di esenzione non superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;
  • che abbia comunicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati UE;
  • che sia identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato italiano.

Comunicazione per accedere al regime

Per accedere al regime di franchigia IVA in altri Stati membri dell’UE, il soggetto passivo stabilito in Italia, che rispetti i requisiti, deve presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che deve contenere le seguenti informazioni (provv. 30.12.2024 n. 460166):

  • Codice fiscale;
  • Denominazione o cognome e nome;
  • Natura giuridica;
  • Domicilio fiscale;
  • Attività prevalente;
  • Attività secondarie;
  • Eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
  • Dichiarazione di non essere registrato al regime transfrontaliero di franchigia in altro Stato di stabilimento;
  • Stati di esenzione (Stato membro o Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia);
  • Eventuali altri numeri identificativi IVA già attribuiti al soggetto rilasciati da uno Stato di esenzione;
  • Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’UE nei 2 anni civili precedenti e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva (laddove gli Stati di esenzione abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi d’affari andranno indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata).

La comunicazione:

  • viene compilata e trasmessa tramite l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • può essere inviata a decorrere dall’1.1.2025 direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Il soggetto passivo deve provvedere all’aggiornamento della comunicazione indicando il proprio numero di partita IVA con il suffisso “EX”:

  • se si verificano variazioni delle informazioni fornite all’Agenzia delle Entrate;
  • se intende avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti rispetto a quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni;
  • se intende cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.

Accesso al regime

Una volta ricevuta la comunicazione preventiva, l’Agenzia delle Entrate:

  • opera alcune verifiche (controlli formali sulla “correttezza e congruenza” delle informazioni, nonché controlli sostanziali sui dati forniti);
  • inoltra la domanda di accesso al regime (o gli aggiornamenti) agli Stati di esenzione indicati nella comunicazione;
  • non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dello stato di esenzione, salvo che il medesimo abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d’imposta,:
    • se ottenuto l’esito positivo di almeno uno Stato di esenzione o qualora siano decorsi i termini per mancata risposta, assegna il suffisso “EX”, che viene aggiunto al numero di partita IVA del richiedente in relazione agli Stati membri che hanno ammesso l’operatore al regime di franchigia;
    • altrimenti, notifica al richiedente l’eventuale rifiuto della richiesta di ammissione al regime transfrontaliero e le relative motivazioni.

Adempimenti

Il soggetto passivo che aderisce al regime transfrontaliero di franchigia in uno Stato di esenzione è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione trimestrale (entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile) contenente le seguenti informazioni:

  • valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato italiano, oppure l’assenza di operazioni;
  • valore totale in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascun altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni;

distintamente per ciascun settore di attività esercitata, per gli Stati membri di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività.

Trimestre di riferimentoTermine di presentazione della comunicazione trimestrale
Gennaio, febbraio e marzo30 aprile
Aprile, maggio e giugno31 luglio
Luglio, agosto e settembre31 ottobre
Ottobre, novembre e dicembre31 gennaio dell’anno successivo

Il soggetto passivo che adotta il regime di franchigia in uno o più Stati membri di esenzione deve inoltre:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate il superamento della soglia di 100.000,00 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, nonché la data in cui tale evento si è verificato;
  • trasmettere tale comunicazione entro 15 giorni lavorativi dal superamento, unitamente alla comunicazione del valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

Cessazione del regime

L’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno Stato membro di esenzione cessa nei seguenti casi:

Causa di cessazioneDecorrenza
Comunicazione di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno Stato membro di esenzione presentata nei primi 2 mesi del trimestreCessazione nello Stato membro dal primo giorno del trimestre successivo
Comunicazione di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno Stato membro presentata nel terzo mese del trimestreCessazione nello Stato membro dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo
Superamento del volume d’affari annuo previsto per lo Stato di esenzione      Cessazione nello Stato membro dalla data di esclusione comunicata dallo Stato di esenzione
Comunicazione della carenza dei requisiti da parte dello Stato di esenzioneCessazione nello Stato membro dalla data di esclusione comunicata dallo Stato di esenzione
Superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europeaCessazione in tutti gli Stati membri dalla data di superamento della soglia

L’Agenzia delle Entrate disattiva tempestivamente il suffisso “EX”:

  • quando cessa di applicarsi il regime di franchigia;
  • nel momento in cui il soggetto passivo ha cessato l’attività;
  • quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività.

INDETRAIBILITÀ DELL’IVA

Non è detraibile l’IVA sugli acquisti effettuati nell’ambito del regime transfrontaliero di franchigia.

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FHP è a vostra disposizione per supportarvi nel setup appena descritto, laddove di vostro interesse.

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