News 3/2023 – BONUS PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS – AGGIORNAMENTI I E II TRIMESTRE

BONUS PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS – AGGIORNAMENTI I E II TRIMESTRE 2023

17 Aprile 2023

Indice: Premessa Nozione di imprese energivoreImprese non energivore Nozione di imprese gasivoreImprese non gasivoreIrrilevanza fiscale Limite de “minimis”: inapplicabilitàModalità di utilizzoUtilizzo per il versamento degli accontiCessione dei crediti d’impostaCumulabilità con altre agevolazioniRateizzazione delle bollette per le imprese: alternatività

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Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Fazzini Holzmiller & Partners e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.

PREMESSA

Sono previsti alcuni crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

  • imprese energivore[1];
  • imprese gasivore[2];
  • imprese non energivore e non gasivore in presenza di determinate condizioni[3].

Di seguito una tabella riepilogativa delle percentuali dei crediti d’imposta in esame.

Soggetti beneficiariImprese energivoreImprese non energivoreImprese gasivoreImprese non gasivore
I trimestre 202345%35%45%45%
II trimestre 202320%10%20%20%

NOZIONE DI IMPRESE ENERGIVORE

le norme agevolative identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all’art. 3 e, contestualmente, iscritte all’elenco CSEA di cui all’art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017, (ossia le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti

  • operano nei settori dell’Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
  • operano nei settori dell’Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell’art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
  • non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Per fruire del credito d’imposta in commento, inoltre, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco di cui all’art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 dell’anno 2022 o 2023, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno di riferimento, la stessa dovrà restituire le somme eventualmente utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati Rientrano nell’agevolazione anche le imprese energivore iscritte nell’elenco per l’anno 2022 con la “sessione suppletiva”

I trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell’anno 2023, se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 (L’agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel I trimestre 2023.

II trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2023, se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019 L’agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel II trimestre 2023.

IMPRESE NON ENERGIVORE

Rientrano nella categoria le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. sono riconosciuti specifici crediti d’imposta.

I trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

II trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 4 co. 3 del DL 34/2023).

NOZIONE DI IMPRESE GASIVORE

Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

  • operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541(l’assenza da tale elenco del codice ATECO relativo all’attività prevalente esclude l’applicabilità dell’agevolazione;);
  • hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

I trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel I trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

II trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel II trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

IMPRESE NON GASIVORE

Rientrano nella categoria in commento tutte le imprese diverse da quelle gasivore, la cui identificazione avviene per differenza rispetto alle imprese gasivore.

I trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

II trimestre 2023

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel II trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

IRRILEVANZA FISCALE

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d’imposta:

  • non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

LIMITE DE “MINIMIS” – INAPPLICABILITA’  

Non è più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d’imposta in esame al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato in regime “de minimis”.

MODALITA’ DI UTILIZZO

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

  • entro il 30.9.2023, se relativi al III e al IV trimestre 2022;
  • entro il 31.12.2023, se relativi al I e al II trimestre 2023;
  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’ art. 17 del DLgs. 241/97;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei codici tributo per il I trimestre 2023.

Soggetti beneficiariImprese energivoreImprese non energivoreImprese gasivoreImprese non gasivore
I trimestre 20237010701170127013

UTILIZZO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

I crediti d’imposta possono essere utilizzati anche per il versamento degli acconti d’imposta, anche qualora risultino superiori se calcolati con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
In nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, può consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine previsto (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.1.2023 n. 8).

CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

I crediti d’imposta sono cedibili: 

  • solo per intero;
  • ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
  • con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Visto di conformità

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

Utilizzo da parte del cessionario

Il credito d’imposta deve essere utilizzato dal cessionario:

  • entro il 30.9.2023 se relativi al III e IV trimestre 2022, entro il 31.12.2023 se relativi al I e II trimestre 2023;
  • con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Comunicazione della cessione del credito

La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 18.12.2023, per i crediti relativi al I trimestre 2023;
  • dal soggetto che appone il visto di conformità;
  • mediante l’apposito modello approvato;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d’imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso. I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d’inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la “Piattaforma cessione crediti”.

CUMULABILITA’ CON ALTRE GEVOLAZIONI

I crediti d’imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER LE IMPRESE – ALTERNATIVITA’

L’accesso al piano di rateizzazione delle bollette di cui all’art. 3 co. 1 del DL 176/2022 è alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

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Il nostro Studio è a Vostra disposizione per valutare l’eventuale opportunità di fruire dei bonus energetici sopra descritti.

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Per essere costantemente aggiornati sulle principali novità fiscali, oltre che sugli eventi ed articoli ad opera dei professionisti del nostro Studio, vi invitiamo a seguirci sul nostro canale Linkedin: www.linkedin.com/company/fazziniholzmillerpartners

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Con i migliori saluti.

Fazzini Holzmiller & Partners


[1] Si vedano: art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del 144/2022, art. 1 del DL 176/2022; art.1 co. 2 della L. 197/2022, art. 4 co. 2 del DL 34/2023.

[2] Si vedano: art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 4 della L. 197/2022, art. 4 co. 4 del DL 34/2023.

[3] Si vedano: artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022 e art. 1 del DL 144/2022, art. 1 del DL 176/2022, art. 1 co. 3 e 5 della L. 197/2022, art. 4 co. 3 e 5 del DL 34/2023.

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