News 1/2023 – INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE – MODALITÀ E TERMINI DI ADEMPIMENTO

Indice: Premessa Ambito soggettivoAmbito oggettivoModalità di rendicontazioneProvenienza delle erogazioniRegime sanzionatorioTermine per l’adempimento

PREMESSA

Si ricorda che l’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 prevede specifici obblighi di informativa per i soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

La presente circolare intende riepilogare le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi di in-formativa.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti obbligati a dare apposita informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute sono:

  • Imprese;
  • Enti non commerciali.


Gli enti non commerciali devono pubblicare:

  • le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, effettivamente ricevuti nell’esercizio finanziario precedente e provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni;
  • nei propri siti Internet o analoghi portali digitali;
  • entro il 30 giugno di ogni anno.


Le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare:

  • gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
  • nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato;
  • nel termine di approvazione dei bilanci annuali (eventualmente differito nel caso di bilancio approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale).


I soggetti:

  • che redigono il bilancio in forma abbreviata;
  • comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese);
  • assolvono all’obbligo (come gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;
  • entro il 30 giugno di ogni anno.


Ad ogni modo, il DL 73/2022 conv. L. 122/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha previsto una semplificazione per:

  • gli enti non commerciali, ove gli stessi predispongano la Nota integrativa;
  • i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppure la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario;
  • le micro imprese, ancorché esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (in tal caso, in calce allo Stato patrimoniale potrebbe essere inserita anche l’informativa sulle erogazioni pubbliche).


ossia l’alternatività tra:

  • l’adempimento sul sito Internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno;
  • l’adempimento nella Nota integrativa, in relazione al quale occorre procedere nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.


In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe logico applicare la novità alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.

AMBITO OGGETTIVO

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese):

  • sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti;
  • in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione di un edificio pubblico a titolo gratuito);
  • non aventi carattere generale (ad esempio, sono escluse agevolazioni fiscali e contributi dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni, si pensi ai sostegni previsti dalla normativa anti Covid o al contributo del cinque per mille, mentre sono comprese le agevolazioni concesse sulla base di uno specifico rapporto bilaterale tra un soggetto pubblico e un ente o impresa);
  • e privi di natura corrispettiva (ad esempio non vantaggi dati in base ad un rapporto sinallagmatico di scambio di una prestazione contro un corrispettivo), retributiva (non erogazioni derivanti da un incarico ricevuto) o risarcitoria (non ristori da una perdita o da un mancato guadagno).


MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”.

Per determinarli, si applica quindi il criterio di cassa, e questo potrebbe causare alcune problematiche applicative, considerando che la rendicontazione ai fini del bilancio segue invece il principio di competenza.

In relazione ai vantaggi economici in natura, sembrerebbe corretto fornire l’informativa nell’esercizio in cui gli stessi sono fruiti.

In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.

Inoltre, le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
  • i dati identificativi del soggetto erogante;
  • l’importo dell’erogazione ricevuta;
  • il periodo amministrativo di incasso;
  • una breve descrizione della causale dell’attribuzione.


PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai seguenti soggetti (escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati, europei o extraeuropei e alle istituzioni europee):

  • Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative;
  • Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • Istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie ministeriali;
  • Autorità portuali;
  • Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
  • Enti pubblici economici e Ordini professionali;
  • Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche;
  • Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni;
  • Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici;


Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, il beneficiario, per assolvere l’obbligo di informativa in analisi, può dichiarare tale circostanza nella Nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano:

  • ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato;
  • il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione (conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro).


Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.

REGIME SANZIONATORIO

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari;

  • all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
  • decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obbli-ghi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.


Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.

Il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi informativi relativi alle erogazioni percepite nel 2022 (da rendicontare nel 2023) è stato prorogato all’1.1.2024.

TERMINE PER L’ADEMPIMENTO

Poiché gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”, nel 2023 dovrebbero essere rendicontate le somme erogate nel 2022.

In particolare, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto:

  • per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022;
  • per i soggetti che inseriscono l’informativa sui siti Internet, entro il 30.6.2023.
  • Per le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, il riferimento temporale all’esercizio finanziario precedente sembrerebbe coincidere con il periodo amministrativo e non con l’anno solare (pertanto, una società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che chiude il periodo amministrativo, ad esempio, il 30.6.2023, dovrebbe fornire l’informativa sulle erogazioni ricevute dall’1.7.2022 al 30.6.2023).

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Fazzini Holzmiller & Partners


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