RITENUTA CONVENZIONALE PER L’ENTITÀ ESTERA SE HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Di Enrico Holzmiller

L’applicazione della ritenuta convenzionale non può essere negata sulla base di una riqualificazione dell’entità estera in stabile organizzazione di altra società del gruppo laddove sia provata l’autonomia organizzativa e decisionale.

E’ questa, in sintesi, la conclusione alla quale perviene la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 577/2026 (Presidente Izzi, Relatore Palma).

La vicenda trae origine da un accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha applicato la ritenuta del 30% su provvigioni corrisposte da una società italiana alla consociata svizzera, disconoscendo l’aliquota agevolata prevista dall’art. 12 della Convenzione tra Italia e Svizzera.

Secondo l’Ufficio, la società elvetica non sarebbe stata l’effettiva beneficiaria delle royalties/fees, ma una stabile organizzazione costituita in Svizzera per conto di una società irlandese, quest’ultima ritenuta la reale percettore dei proventi.

Il passaggio interessante della sentenza non riguarda tanto, in via generale, la natura del beneficial owner (caratteristica necessaria al fine di godere della ritenuta convenzionale) quanto le prove ritenute utili al fine di considerare la società come un ente degno di propria soggettività, giuridica e fiscale, rigettando l’ipotesi che essa sia una stabile organizzazione di una società terza.

Nel caso di specie, i giudici lombardi hanno valorizzato una serie di elementi oggettivi.

In particolare, i giudici puntano l’attenzione sul fatto che il bilancio della società svizzera, nell’anno oggetto di accertamento (2017) evidenziava dati ritenuti difficilmente conciliabili con una mera stabile organizzazione: attivo superiore a 2 miliardi di dollari, ricavi pari a 6,7 miliardi, operating profit di 1,2 miliardi e 107 dipendenti con competenze apicali.

Tali elementi, non contestati dall’Ufficio nella loro veridicità, dimostrano, ad avviso dei giudici, l’esistenza di un autonomo soggetto giuridico, dotato di propria struttura organizzativa e autonomia patrimoniale e finanziaria.

La conclusione appare condivisibile. La riqualificazione di società in S.O non può essere confermata laddove la società estera presenti consistenza economica, personale qualificato e soggettività fiscale nel proprio Stato.

A parere di chi scrive, la prova principe – anche se la sentenza non ne dà particolare enfasi, rispetto alle altre caratteristiche della società elvetica – risiede nell’esistenza di soggetti apicali, quindi idonei a prendere decisioni non meramente esecutive. Il size dell’azienda infatti, in termini generali, può sicuramente essere un indizio dell’esistenza di una società autonoma, ma non pare essere di per sè una prova determinante: in teoria, un’organizzazione strutturata senza soggetti atti a prendere decisioni autonome potrebbe effettivamente essere considerata stabile organizzazione di società estera.

In presenza di dubbi, osservano i giudici, l’Ufficio avrebbe dovuto attivare lo scambio di informazioni con l’Amministrazione fiscale svizzera, anziché fondare l’accertamento su una ricostruzione non adeguatamente provata.

Non secondario, infine, il fatto che l’Agenzia avesse concluso in precedenza un accordo in materia di transfer pricing con la ricorrente, avente ad oggetto corrispettivi dovuti proprio alla società svizzera. Circostanza che, nella lettura della Corte, conferma implicitamente il riconoscimento della autonomia soggettiva delle parti.

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Autore

Dott. Enrico Holzmiller
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