Fiscalità nazionale

QUADRO RW SEMPRE DA COMPILARE ANCHE SENZA TASSAZIONE IN ITALIA

L’errore non è sanzionabile in condizioni di incertezza

Di Enrico Holzmiller

Com’è noto, le persone fisiche residenti in Italia devono indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero, le attività estere di natura finanziaria e le cripto-attività (DL 167/90, art 4 comma 1).

Se il concetto in teoria è chiaro, l’applicazione è sovente oggetto di criticità nell’interpretazione di cosa e come debba essere, in concreto, dichiarato fiscalmente.

Al riguardo, due recenti sentenze di merito hanno affrontato aspetti del quadro RW meritevoli di attenzione, fornendo un’interpretazione che è utile tenere in considerazione.

I Giudici della CgT di primo grado di Rimini, con la Sentenza n. 63/2025 (Presidente De Cono, Relatore Gasperi) sono stati chiamati a decidere su un asserita non tassabilità di redditi in Italia e correlato obbligo dichiarativo. Il caso in questione vede un contribuente Italiano, persona fisica, che non ha compilato il quadro RW, a fronte di finanziamenti considerati iuris tantum fruttiferi (senza che il contribuente avesse fornito prova contraria) a favore di società da egli partecipate aventi sede in Francia e Usa.  La giustificazione del ricorrente, circa la mancata compilazione del quadro RW, si basa sulla mancata tassabilità dei redditi derivanti dai citati investimenti in virtù delle convenzioni bilaterali Italia/Francia ed Italia/USA, secondo le quali gli interessi maturati su crediti da finanziamento soci risulterebbero tassati solo nei paesi sedi delle due società.

I giudici arrivano ad una conclusione contraria: il contribuente era comunque tenuto alla compilazione del quadro RW. In linea di principio, infatti, tutti i proventi esteri attribuibili sarebbero attratti fiscalmente in Italia, secondo il principio del world wide taxation ex art 3, comma 1 Tuir. Ove anche, in ipotesi, le convenzioni bilaterali consentano la tassazione nei paesi esteri, il quadro RW va compilato ai fini del monitoraggio fiscale. Inoltre – conclude la Corte – il Ricorrente avrebbe dovuto comunque inserire nella propria dichiarazione detti proventi, evidenziando il vantato credito fiscale ex art 165 tuir, ove maturato.

Il Quadro RW è spesso foriero di complessità compilative: su tale aspetto è intervenuta la CgT di Cremona con la Sentenza n. 36/2025 (Presidente Vacchiano, Relatore Grimaldi).

Nel caso di specie, la ricorrente (persona fisica italiana) avente un conto corrente cointestato all’estero, aveva indicato nel Rigo RW1(modello redditi PF/2018), la giacenza media “pro-quota”.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando le circolari n. 45E/2010 e 38E/2013 contestava la modalità e l’ammontare dichiarato, precisando che, in caso di attività finanziarie in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW deve ritenersi gravante su ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. Per l’effetto, l’Ufficio aveva eccepito l’infedele dichiarazione del quadro RW.

I Giudici rilevano innanzi tutto una contraddizione tra le due circolari richiamate dalla stessa Agenzia delle Entrate, sottolineando come la 45E/2010 sembri fare riferimento ad una indicazione “pro-quota”, differentemente dal tenore della 38E/2013, che esplicita l’indicazione dell’intero valore. Ci sono quindi i presupposti, secondo la Corte, per richiamare le obiettive condizioni di incertezza rilevanti ai sensi dell’art. 6., comma 2 Dlgs 472/1997 avuto riguardo alle indicazioni, contraddittorie, contenute nella prassi sopra richiamata.

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Autore

Dott. Enrico Holzmiller
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